Le visite mediche
preventive per i minori e per gli apprendisti e per i pubblici
dipendenti, quando siano riferite all'attestazione dell'idoneità
psicofisica al lavoro, sono abolite.
Lo stabilisce l'articolo 42 del decreto legge 69/2013 ("decreto del
fare") il quale dispone, tra l'altro, la soppressione del certificato
medico di idoneità per l'assunzione degli apprendisti, previsto
dall'articolo 9, del Regolamento approvato con Dpr 1668/1956, e dei
minori, previsto dall'articolo 8, della legge 977/1967. Sull'argomento
erano già intervenuti la Corte costituzionale (sentenza 162/2004) ed il
Consiglio di Stato (parere del 9 novembre 2005), a seguito delle
iniziative legislative assunte da alcune Regioni, per prima la
Lombardia (legge regionale 12/2003), le quali in materia di
semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni,
certificazioni ed idoneità sanitarie, avevano previsto che le Asl non
avrebbero più rilasciato alcuni certificati sanitari quali, ad esempio,
di idoneità fisica per l'assunzione di minori, penalmente sanzionato, o
il certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore. La Consulta nel dare piena giustificazione alle leggi regionali
interessate, contestate dall'Avvocatura generale, ha condiviso la tesi
regionale secondo cui può essere esclusa la richiesta o il rilascio, da
parte delle Asl di cinque certificazioni, tra cui quella dei minori
disciplinata dall'articolo 8 della legge 977/1967, o quella relativa
all'idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o
corsi di formazione professionale, ovvero all'idoneità fisica per
l'assunzione del pubblico impiego. Il rinvio fatto dalla Corte al
decreto 626/1994 (ora Testo unico 81/2008) ha fatto ritenere
l'esclusione dall'obbligo della visita medica dei minori apprendisti e
non (rientranti nell'attuale definizione di lavoratore in base
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Testo unico), che non siano
esposti a rischi professionali. Se invece dovesse sussistere l'obbligo
della visita medica, essa dovrà essere effettuata dal medico competente
(combinando così l'articolo 8, comma 8 della legge 977/1967 con
l'attuale articolo 41 del Testo unico). Da notare che la sentenza della
Corte costituzionale non ha fatto alcun rinvio circa l'autorità
sanitaria od altri soggetti che, al posto della Asl, possano effettuare
e certificare l'idoneità sanitaria del minore, apprendisti, ed altri
soggetti, non adibiti ad attività per cui in base alle attuali regole
sussista l'obbligo della visita medica preventiva e periodica. Ha ora
posto rimedio, al vuoto legislativo, l'articolo 42 del Dl 69/2013 che
ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 8, della legge, 977/1967 (minori),
l'articolo 9, del Dpr 1956 (apprendisti), l'articolo 27, comma primo,
n. 4, del Rd n147/1927 (per il conseguimento patente per l'impiego di
gas tossici), l'articolo 2, primo comma, n. 4, del Dpr 3/1957 (idoneità
fisica per l'assunzione nel pubblico impiego). Ciò comporta che dal 22
giugno scorso sono il superate le disposizioni-tampone del ministero
del Lavoro emanate con lettera circolare (prot. 7144/2006) e lettera
interpello (prot. 1866/2006) e il parere del Consiglio di Stato del 9
novembre 2005.
Luigi Caiazza
Ilsole24ore.com