A seguito di
quesiti pervenuti in merito a quanto indicato in oggetto, si forniscono
i seguenti chiarimenti. Ai DSGA in questione, qualora la scuola
sottodimensionata di precedente titolarità risulti essere stata
coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, si applica l’ art.
47, comma 7 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14. Nei casi,
invece, in cui la scuola sottodimensionata di precedente
titolarità non risulti esprimibile in applicazione del comma 5 bis
dell’art. 19 della legge n. 111/2011, i DSGA interessati possono
esercitare la precedenza citata per una istituzione scolastica del
medesimo comune o distretto sub comunale o, in mancanza, per una
istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente
titolarità.
il direttore generale
f.to Luciano
Chiappetta