Una delle
problematiche più avvertite nel panorama delle assenze del personale
docente con contratto a tempo determinato è quella connessa alla
sostituzione di un titolare che, assente da un determinato periodo,
rientri dopo il 30 aprile dell’anno scolastico. Sull'argomento un
approfondimento a cura di Raffaele Manzoni. L’art. 37 del CCNL/2007 del
personale scolastico prevede che, allo scopo di garantire la continuità
didattica, il supplente che sostituisce il titolare assente per un
periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno
scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività
didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, resta in servizio,
per proroga d’ufficio, sino al termine delle lezioni con diritto ad
effettuare gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di
centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle
classi terminali. Il titolare è impiegato nella scuola sede di
servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed
educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento
della scuola medesima. La condizione affinché si renda operativa questa
disposizione contrattuale risiede, essenzialmente, nella circostanza
che l’assenza del titolare deve essere stata ininterrotta, senza cioè
che lo stesso abbia ripreso servizio nemmeno per un giorno. Il calcolo
dei 150 giorni (o dei novanta giorni) si effettua a ritroso partendo
dall’ultima assenza comunicata dal docente titolare che abbia compreso
il giorno 30 aprile. Quindi, a titolo esemplificativo, un’assenza sia
pure superiore a 150 giorni ma che termini il 29 aprile, non sarebbe
condizione sufficiente a consentire la proroga del supplente. È
possibile che l’assenza cumulativa comprenda causali diverse (malattia,
congedi, ecc.) purché tra una richiesta e la successiva non vi sia
ripresa del servizio. Una delle criticità rappresentate dalla
disposizione de qua è quella riferita all’inclusione dei periodi di
sospensioni delle lezioni nell’assenza continuativa del titolare per il
calcolo del periodo complessivo di assenza. Pertanto, a titolo
esemplificativo, se l’interessato si assenta sino al giorno prima
dell’inizio della sospensione delle lezioni per le vacanza natalizie,
per poi riprendere l’assenza non dal giorno immediatamente successivo
l’inizio di sospensione, ma, per esempio, dal primo giorno di
ripresa delle lezioni, va ad interrompersi la continuità dell’assenza
ai fini del calcolo per il rientro dopo il 30 aprile. Nella fattispecie
rappresentata, infatti, il titolare, anche se non in servizio attivo,
durante il periodo di sospensione delle lezioni risulta essere in
servizio ed a disposizione dell’istituzione scolastica per eventuali
attività extradidattiche; il supplente avrà, quindi, diritto alla
conferma sul posto alla ripresa delle lezioni, ma, per il periodo
natalizio, non verrà remunerato, ed il computo dei 150 giorni riprende
dall’inizio. Come detto in precedenza l’assenza continuativa
nelle ultime classi dei corsi di studio deve essere di 90 giorni. Nel
caso in cui un supplente sostituisce il titolare di una classe
terminale e di una intermedia ed in presenza di un’assenza continuativa
inferiore a 150 giorni, ma superiore a 90, la sua conferma avverrà solo
nella classe terminale del corso di studi, mentre il titolare rientrato
dopo il 30 aprile sarà a disposizione nelle ore di servizio previste
per la classe terminale, ed in servizio attivo nelle classi non
terminali. Come accennato in precedenza, l’art. 37 del vigente C.C.N.L.
del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro
del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di
continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per
periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi
terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le
valutazioni finali. Tale disposizione - non estensibile alla generalità
del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine
delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini
e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del
supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba
essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di
esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo
a partecipare il supplente medesimo.
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