Rigettato il
ricorso del Miur contro la sentenza di primo grado ottenuta dall’avv.
Rinaldi dell’Anief con condanna alle spese perché le ragioni di
risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le
ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria
sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della
Corte di Giustizia europea. Un altro successo dopo le tre recenti
sentenze del tribunale del lavoro di Trapani che ha assegnato 500.000
Euro a tre precari. Con sentenza n. 205 del 14 febbraio 2013, dopo il
clamore destato dalle recenti sentenze siciliane, anche i giudici di
Appello di Torino confermano l’illegittimità della mancata progressione
in carriera dei precari, supplenti annuali della scuola, perché in
violazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita
dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, e quindi in contrasto con il principio
di non discriminazione.
Il caso
Una docente di scuola elementare con diversi contratti a termine
stipulati nel corso degli anni con il Miur, aveva ottenuto dai giudici
di primo grado il riconoscimento al pagamento delle differenze
retributive (scatti biennali) che avrebbe vantato se fosse stata
assunta di ruolo, contestando l’art. 106 del CCNL 2007 applicato al
personale con contratto a tempo determinato, laddove in contrasto con
l’art. 79 applicato al personale di ruolo. Il Miur aveva presentato
appello l’estate scorsa forte della sentenza della Cassazione che
recepiva l’interpretazione autentica del legislatore (L. 106/2011) in
merito alla deroga della normativa comunitaria in tema di
stabilizzazione dei precari della scuola. A tal proposito, l’Avvocatura
dello Stato invocava il diritto costituzionalmente protetto
all’istruzione e alla continuità didattica (artt. 33-34). Il legale
dell’Anief, avv. Rinaldi, si costituiva all’inizio del nuovo anno
sostenendo l’inesistenza delle ragioni oggettive. I giudici della corte
di Appello di Torino hanno dato ragione all’Anief e hanno condannato il
Miur al pagamento di ulteriori 2.300 € di spese di lite perché, nel
riprendere le recenti sentenze dalla Corte di Giustizia europea (Adeler
2006, Alonso 2007, Gavieirio 2010, Torres 2010, Santana 2011), non
hanno rinvenuto elementi precisi e concreti che possano derogare al
principio di non discriminazione. Le ragioni oggettive, infatti, non
possono essere individuate nel carattere temporaneo del lavoro (natura
del contratto), né possono essere giustificate dal fatto che
l’amministrazione pubblica rappresenti il datore di lavoro, né possono
essere dedotte da norme interne (leggi, contratti) dal carattere
astratto, cosicché nella gerarchia delle fonti normative quando al
giudice si palesa il contrasto tra norme interne e comunitarie, questi
ha l’obbligo di disapplicare le prime in favore delle seconde come nel
caso di specie. Nelle conclusioni, la Corte ricorda come hanno diritto
al pagamento degli scatti soltanto i supplenti annuali. Per Marcello
Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola, si tratta
dell’ennesima conferma della sistematica violazione della normativa
comunitaria in tema di precariato della scuola, dopo le denunce
pubbliche riprese dalla stampa nel gennaio 2010. Negli ultimi 14 anni
si è preferito chiamare annualmente i supplenti invece di assumerli in
ruolo per ragioni di finanza pubblica che, seppur comprensibili, non
possono mortificare la professionalità dei lavoratori e discriminarli
in tema di retribuzione. Oggi, chi ricorre in tribunale, seppure di
fronte a una forte resistenza dello Stato italiano, trova finalmente
quella stessa giustizia che è reclamata anche in altri Paesi europei.
Per quanto riguarda, invece, il diritto alla conversione del contratto
da tempo determinato a tempo indeterminato, si deve attendere con
serenità il prossimo giudizio della Corte di giustizia europea, che è
stata investita della questione dal giudice Coppola di Napoli.
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