Profumo: “Nuova
opportunità per creare un sistema della ricerca nazionale più forte e
competitivo sul piano europeo” - Nuove opportunità di scambio e
interazione tra personale delle università e degli enti pubblici di
ricerca. E’ quanto prevede il decreto firmato dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Profumo,
per consentire a professori e ricercatori universitari a tempo pieno di
svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori
di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica
e di ricerca presso un’università. L’obiettivo è favorire l’osmosi
delle esperienze tra enti e atenei, aprendo barriere e creando un
sistema della ricerca italiano più competitivo, meno frammentato e più
capace di misurarsi in Europa. Il nuovo sistema consentirà alle
università di poter ampliare e migliorare la propria offerta formativa
attraverso il contributo diretto dei ricercatori degli enti, che
trasferiranno agli studenti i risultati delle loro ricerche, spesso
sviluppate in stretta connessione con le imprese. I vantaggi per gli
enti di ricerca, invece, sono quelli di avere una maggiore apertura
verso gli studenti, che potranno svolgere progetti di tesi, tirocini e
attività di laboratorio utilizzando le strutture e le apparecchiature
degli enti.
I contenuti del decreto:
Le singole convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi
gli enti firmatari.
Per il periodo di durata delle convenzioni, ai soggetti interessati
viene riconosciuto il trattamento economico e previdenziale in
godimento presso l’ente o ateneo di appartenenza.
Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a
un massimo di cinque anni consecutivi.
Per il periodo di durata della convenzione non ne potranno essere
stipulate altre che riguardino la stessa persona, né sarà possibile
avviare procedure per la copertura della posizione ricoperta dallo
stesso lavoratore interessato dalla convenzione.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, i
ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono essere conteggiati
in proporzione all’attività didattica svolta presso l’ateneo; agli
stessi fini i professori e i ricercatori universitari sono conteggiati
in proporzione all’attività didattica svolta presso l’ateneo.
Il decreto si applica agli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alle università
statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e
alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto
non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università
straniere e ai centri internazionali di ricerca.
"Con questo decreto - afferma il ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo - si apre una nuova
stagione di relazioni, basata sulla possibilità che docenti
universitari e ricercatori degli enti, con le loro specificità, si
integrino nelle attività quotidiane per creare un sistema della ricerca
nazionale più forte e più competitivo sul piano europeo, e con attività
di formazione più connesse ai risultati delle ricerche in sviluppo del
nostro Paese. Queste possibilità di lavoro, in enti e atenei
contemporaneamente, sono denominate nei paesi anglosassoni double
appointment, e si possono estendere anche a università e enti di altri
Paesi, con l’obiettivo – conclude il ministro - di favorire
l'internazionalizzazione del nostro sistema di formazione e ricerca”
"Esprimo grande soddisfazione per la conclusione dell'iter del
provvedimento - commenta il presidente della Conferenza dei Rettori,
Marco Mancini - soprattutto perché consentirà una interazione stretta
tra il sistema degli atenei e gli enti di ricerca in un momento in cui
ci stiamo apprestando, in condizioni obiettivamente molto difficili, a
competere per i nuovi progetti europei di Horizon2020".
"A nome degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR - commenta il
vicepresidente della Consulta, Fernando Ferroni (INFN) - voglio
ringraziare il Ministro Profumo per aver dotato il sistema della
ricerca italiano di questa opportunità che permette di rafforzare in
modo sostanziale il legame tra enti e università, e che avrà l'effetto
di rendere più visibile e competitivo il nostro sistema ricerca in
Europa e nel mondo."
Alcuni ulteriori chiarimenti:
Le Convenzioni devono essere approvate dal Cda dell’Università e dal
Cda, o organo similare, dell’Ente;
La durata per soggetto è complessivamente di 5 anni, pertanto i rinnovi
per lo stesso soggetto sono possibili entro i 5 anni (es. 3+2, 1+4,
ecc);
Nel corso della convenzione non si può procedere all’inserimento di
nuovo/i soggetti, ma occorre, nel caso, procedere con la sottoscrizione
di una nuova convenzione, così come per ogni altro caso di modifica di
quanto previsto nella convezione;
Ai fini della valutazione (VQR) si tiene conto dell’impegno prestato
presso l’Università o presso l’Ente (ugualmente si procede nei casi di
incarichi a tempo parziale). I sistemi informatici rileveranno i dati
necessari alla valutazione;
Il trattamento economico e previdenziale è a carico dell’università o
dell’ente che riceve la prestazione. Soluzioni che prevedono la
modalità del rimborso semplificano la gestione, evitando passaggi
temporanei tra i sistemi contabili (“paghe e contributi” e rendiconto
annuale) per il tempo della convenzione, con aggravio di elaborazioni
anche ai fini di carriera, previdenziali e pensionistici.
Miur