E’ stato firmato
dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Francesco
Profumo il Decreto rettificativo e integrativo del D.M. N.249/2010 che,
oltre a prevedere nuovi criteri di programmazione del numero dei posti
dei docenti abilitati necessari per il funzionamento del sistema
formativo nazionale, ha affiancato al Tfa ordinario, percorsi
abilitanti riservati (il cosiddetto TFA speciale), come misura
transitoria limitata a tre annualità (2012-13, 2013-14 e 2014-15). Il
provvedimento, tanto atteso da numerosissimi docenti precari non
abilitati ed in servizio da almeno 3 anni entro il periodo degli anni
scolastici 1999-2000 e 2011-12 e il cui numero stimato è di circa
75.000, è stato completato. Per diventare efficace deve ora solamente
essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
Come si svolge il Tfa speciale
Già nei prossimi giorni sarà avviata la programmazione di questi
percorsi, che prevedono tre fasi, strettamente integrate tra loro, per
acquisire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola:
prova nazionale, tendente ad accertare le capacità logiche, di sintesi
e linguistiche del candidato, il quale potrà conseguire un punteggio
fino a 35 punti;
la graduatoria compilata sulla base dei punteggi conseguiti nella prova
nazionale servirà anche a stabilire l’ordine delle ammissioni ai
percorsi abilitanti riservati nelle singole università, che, visto il
numero rilevante degli aventi diritto, specie per alcune classi di
concorso più affollate, potranno prevedere più edizioni.
percorso universitario con insegnamenti in aula per un totale di 41
crediti formativi, con verifiche per ciascun insegnamento che - se
superate - potranno far conseguire all'abilitando da 30 a 50 punti;
prova finale, che andrà ad accertare la preparazione professionale
dell'abilitando e che sarà valutata con un punteggio fino a 15 punti.
Il titolo di abilitazione sarà dunque conseguito se il candidato avrà
ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60/100.
Questo percorso è stato regolamentato da un secondo decreto
ministeriale, di rango giuridico inferiore al primo, ma contestualmente
firmato dal Ministro Profumo.
Graduatorie di II° fascia di istituto
Con un terzo distinto provvedimento ministeriale si è provveduto
altresì a rivedere la tabella di valutazione dei titoli culturali e di
servizio validi per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie
di II° fascia di istituto, adempimento previsto dalla normativa vigente
ogni tre anni, con prossima scadenza nella primavera 2014.
Nella tabella vigente, in quanto preesistente al D.M.n.249/2010, non
era infatti prevista la valutazione del titolo di abilitazione che sarà
conseguito da quanti stanno frequentando il TFA ordinario, né tanto
meno quello che sarà conseguito al termine del percorso abilitante
speciale. Si è colmata quindi anche questa lacuna, disponendo una
differenziazione di punteggi tra abilitazioni conseguite nei percorsi
ordinari e riservati nel segno della continuità con il passato, che già
riconosceva un diverso punteggio alle abilitazioni conseguite a seguito
della frequenza dei corsi SISS e delle sessioni riservate, ed in
ossequio alla osservazione posta dalla VII° Commissione della Camera
dei deputati in sede di esplicitazione di parere sul testo del D.M.
rettificativo del D.M.n.249/2010.
Nessuna sovrapposizione con chi sta frequentando il Tfa ordinario
Con la firma dei tre sopracitati decreti ministeriali si è dunque
cercato di porre finalmente rimedio agli squilibri prodotti da una
programmazione insufficiente per quanto riguardava il fabbisogno di
abilitati, e che negli anni passati ha avuto l’effetto di produrre
ingenti schiere di precari non abilitati in servizio nelle scuole
statali e paritarie, anche per più anni. Al contempo – e da qui origina
l’elaborata gestazione dei tre provvedimenti - per espressa volontà del
Ministro si è inteso trovare un punto di equilibrio che tutelasse anche
le posizioni acquisite e le aspettative di quanti, dopo aver superato
una selezione a numero chiuso, stanno frequentando il TFA ordinario,
che si snoda attraverso un più lungo percorso abilitante (60 Crediti
Formativi Universitari).
Miur