1) gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo indeterminato;
2) gli assunti con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 o stipulato successivamente;
3) i dipendenti che, ancorché assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, abbiano optato per il TFR ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 449 del 1997.
I dipendenti sub 1) e 2), infatti, sono stati assoggettati sin dall’inizio del rapporto al TFR (articolo 2120 c.c.) e, quindi, per essi dal 1° gennaio del 2011 lo Stato avrebbe dovuto sospendere la trattenuta del 2,50% ai fini del calcolo della buonuscita. Quanto ai dipendenti sub 3), va osservato come il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 avesse espressamente previsto che a decorrere dalla data di esercizio della opzione per il passaggio al TFR non si sarebbe applicato il contributo previdenziale del 2,50% .
PREMESSO QUANTO SOPRA
SI COMUNICA CHE LA SEGRETERIA SNALS HA DECISO DI PROPORRE PER LE CATEGORIE 1) – 2) E 3) IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO AL FINE DELLA SOSPENSIONE DELLA TRATTENUTA DEL 2,50% CON DECORRENZA 01.01.2011 E RECUPERO DELLE SOMME ARRETRATE.
Per aderire al ricorso gli interessati devono fare pervenire a questa Segreteria la scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta.
Il Sindacato si farà inizialmente carico, per gli iscritti, delle spese di lite, a fronte dell’impegno dell’iscritto, all’esito del giudizio, di riversare al Sindacato stesso il 10% di quanto gli verrà riconosciuto. A tal fine, sottoscriverà l’allegata scheda di adesione. E’ richiesto un contributo di euro 25,00 per fare fronte al contributo unificato dovuto per la presentazione di ciascun ricorso al Giudice del lavoro.
La somma deve essere versata sul C.C.P. n. 11371945 intestato allo SNALS – Via G. Lo Giudice, 25- 94015 Piazza Armerina.
Per le modalità di partecipazione rivolgersi alla Segreteria Provinciale – 0935/683041 –
download Scheda di adesione
f.to Il Segretario Provinciale SNALS
Calogero Giarrizzo