A SEGUITO DELL’AVVISO
DEL MIUR, PUBBLICATO SUL SITO INTRANET IN DATA 22/01/2013 CHE PROROGA
AL 05/02/2013 LA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CESSAZIONE DAL SERVIZIO, SI TRASMETTE L’ALLEGATA NOTA CHE SOSTITUISCE
LA PRECEDENTE PARI NUMERO DEL 15/01/2013. SI PREGA DI DARE PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLE PARTI EVIDENZIATI IN ROSSO CHE RIGUARDANO LE MODIFICHE
APPORTATE RISPETTO ALLA PRECEDENTE NOTA TRASMESSA, STESSO MEZZO, IL
15/01/2013.
SI TRASMETTE, INOLTRE, COPIA DEL MOD. B, COPIA DEL MODELLO PER IL
CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CHE DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO
DA TUTTO IL PERSONALE CHE SARA’ COLLOCATO A RIPOSO A QUALSIASI TITOLO,
ED ULTERIORE ELENCO DI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA.
il funzionario
Maria Saetta
REFERENTI DELL’UFF. PENSIONI:
Pers. Docenti Istruzione Secondaria :
Tricomi Maria Luisa – Saetta Maria tel. 095/7161115
Pers. Docenti Istruzione Infanzia e
Primaria: Marchese Alberto tel. 095/7161116
Pers. ATA : Di Fazio Marcello tel.
095/7161109
FAX : 095/7161102
Prot. 249/1 Catania , lì 23/01/2013 - Si rende noto che
sono disponibili nel sito INTRANET - www.mpi.it - e nel
sito INTERNET < WWW. ISTRUZIONE. IT > il decreto e la
circolare ministeriale di cui all’oggetto, recanti indicazioni
operative per gli adempimenti connessi alle cessazioni dal servizio
dall’01/09/2013. Avviso del Ministero
pubblicato sul sito INTRANET in data 22/01/2013 recante la proroga del
termine finale per la presentazione delle domande di cessazione al
05/02/2013.
Si evidenzia che il termine per la presentazione, l’eventuale revoca
delle domande di cessazione e le richieste di trattenimento in servizio
per tutto il personale della scuola, già fissato al 25/01/2012, viene
prorogato 05 FEBBRAIO 2012. Le
istanze di cessazione a qualsiasi titolo dovranno essere
presentate tramite la procedura web “POLIS” – Istanze on line –
disponibile nel sito INTERNET del Ministero ad eccezione delle domande
di proroga che continueranno ad essere prodotte, all’Istituzione
Scolastica di titolarità, in modalità cartacea.
Il sistema POLIS va utilizzato anche per coloro per i quali opera il
recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72,
c.11, della L. 133/2008, ai fini della comunicazione dei dati
necessari.
Il personale che ha maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di
vecchiaia e di anzianità entro il 31/12/2011 (Quota 96 con requisiti
minimi di 60 anni e di 35 anni di contribuzione, 40 anni di anzianità
contributiva, limiti di età di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le
donne con almeno 20 anni di contribuzione (15 anni per chi è in
possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992 e anni 5 per coloro in possesso di una contribuzione
con inizio dall’01/01/1996 ) non è soggetto, neppure su
opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità
contributiva e può produrre domanda di cessazione, entro il 05/02/2013,
tramite il sistema POLIS.
L’art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con legge n.
214/2011, ha modificato i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico prevedendo:
- per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico di 66 anni e 3
mesi compiuti entro il 31/08/2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda
entro il 31/12/2013 (art. 59, c.9 L.449/97) sia per gli uomini che per
le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- per la pensione anticipata il possesso al 31/12/2013 di una anzianità
contributiva di anni 41 e 5 mesi, per le donne, e di anni 42 e 5 mesi,
per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento. Per i dipendenti
con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
Per l’anno in corso, particolare attenzione deve essere rivolta:
- al personale nato dall’01/01/1947 al 31/08/1947 che, se alla data del
31/12/2011 non era in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
alla pensione dalla normativa previgente all’art. 24 del D.L.
201/2011(c.d. legge Monti), sarà collocato a riposo d’ufficio a far
data dall’01/09/2013 per limiti di età (66 anni e 3 mesi compiuti
entro il 31/08/2013), ovvero
trattenuto in servizio su domanda da prodursi al Dirigente Scolastico
entro il 05/02/2013;
- al personale nato dall’01/09/1947 al 31/08/1948 che, se alla data del
31/12/2011 era già in possesso dei requisiti previsti per la pensione
dalla normativa previgente all’art. 24 del D.L. 201/2011, sarà
parimenti collocato a riposo d’Ufficio, dall’01/09/2013, per limiti di
età (65 anni entro il 31/08/2013). Anche il predetto personale
potrà avvalersi, se ricorrono le condizioni, del trattenimento in
servizio presentando istanza al Dirigente scolastico entro il 05/02/2013;
- al personale nato dall’01/09/1947 al 31/08/1948 che, se alla data del
31/12/2011 non era in possesso dei requisiti previsti per la pensione
dalla normativa previgente all’art. 24 del D.L. 201/2011, sarà
collocato a riposo negli anni successivi, ai sensi del disposto
dell’art. 24 citato.
Si ricorda che la permanenza può essere concessa se ricorrono i
requisiti previsti dall’art. 509 del D.lgs. 297/1997, dall’art. 72, c.
7 della L. 133/2008 e della Direttiva n. 94 del 04/12/2009, con
particolare riguardo alle situazioni di esubero provinciale e
all’anzianità maturata inferiore ad anni 40.
Le donne che possiedono, entro il 31/12/2012, l’età di 57 anni e una
contribuzione pari o superiore a 35 anni, possono accedere al
trattamento pensionistico optando per la pensione liquidata con il
sistema contributivo. Tali lavoratrici, infatti, sono destinatarie
della finestra di cui all’art. 1 c. 21 della L. 148/2011 e potranno
accedere al pensionamento dall’01/09/2013.
Nell’avviso pubblicato il 22/01/2013, citato
in oggetto, il MIUR fa presente che con successiva comunicazione
verranno individuate le situazioni di esubero per le quali si potrà
applicare quanto previsto dall’art.14 c. 20/bis della L. 7 agosto
2012 n. 135.
Si rammenta, inoltre, che le domande di pensione devono essere inviate
direttamente all’Istituto Previdenziale, secondo le modalità indicate
nella C.M. n. 98/2013, e che tale procedura non sostituisce in alcun
modo il sistema POLIS.
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE:
Tale adempimento resta, per il corrente anno scolastico, nelle
competenze di questo Ufficio che dovrà verificare , per ciascun
dipendente assunto in ruolo fino al 2000, il possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente alla data di cessazione.
Nel caso di carenza dei suddetti requisiti, sarà comunicato, a mezzo
e-mail o fax, esclusivamente il mancato conseguimento del diritto alla
pensione.
Le Istituzioni Scolastiche notificheranno tale comunicazione agli
interessati e in tal caso si terrà conto della volontà già
espressamente dichiarata dall’interessato nell’istanza prodotta on-line
di cessare comunque o di permanere in servizio. In quest’ultimo caso le
Segreterie Scolastiche dovranno annullare la cessazione inserita al
SIDI.
Per il personale assunto dall’01/01/2001 tale adempimento spetta al
Dirigente Scolastico che dovrà dare comunicazione dell’esito a
quest’Ufficio nel più breve tempo
possibile.
Si raccomanda il rispetto delle scadenze, al fine di garantire il
corretto e puntuale espletamento di tutti gli adempimenti
collegati alle cessazioni dal servizio.
NUOVO SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI:
Come per il decorso anno, lo scrivente ha predisposto uno
scadenziario degli adempimenti, il cui rispetto è
indispensabile per consentire a quest’Ufficio e all’INPDAP l’efficace e
tempestivo svolgimento delle attività per la liquidazione del
trattamento pensionistico e della buonuscita.
ENTRO IL 11/02/2013
Le Istituzioni Scolastiche devono trasmettere per tutto il personale
che ha prodotto domanda on-line nonché per i dipendenti inclusi negli
elenchi allegati :
1 – la dichiarazione dei servizi, firmata dall’interessato,
indispensabile per consentire allo scrivente ufficio di verificare il
possesso, per ciascun richiedente, dei requisiti previsti per la
maturazione del diritto a pensione. In allegato alla predetta
dichiarazione l’interessato dovrà comunicare i periodi di servizio
prestati part-time, eventuali istanze presentate all’Inpdap ed
eventuali provvedimenti emessi dal predetto ente;
2– sempre per consentire la verifica dei requisiti, per tutto il
personale che cesserà a qualsiasi titolo, trasmettere un
prospetto cumulativo, sottoscritto dal Dirigente scolastico, con
l’indicazione dei periodi di servizio che hanno comportato riduzione o
interruzione dello stipendio, la causale e la percentuale di riduzione
o dichiarazione negativa.
3 - copia delle domande inserite al sito POLIS, firmate degli
interessati e le istanze di trattenimento accolte unitamente alla
relazione favorevole, per l’ulteriore comunicazione al superiore
Ministero entro il 30/04/2013, ovvero copia dei provvedimenti di
diniego motivati;
Per il personale docente delle scuole materne ed elementari è
necessario trasmettere, allegati alla suddetta dichiarazione, anche il
certificato cumulativo dei servizi prestati fino alla
decorrenza economica della nomina in ruolo, al fine di avere un
riscontro preciso con quanto dichiarato dal dipendente.
Si prega di trasmettere quanto richiesto in plichi separati secondo la
categoria di personale.
ENTRO IL 21/02/2013
Le Segreterie Scolastiche dovranno inoltrare allo scrivente, per il
personale che cesserà dal servizio, la seguente documentazione in
duplice copia:
- Mod. del consenso al
trattamento dati personali firmato da tutti coloro che cesseranno a
qualsiasi titolo;
- eventuale prospetto delle retribuzioni accessorie
percepite dal dipendente a partire dall’1/1/1996, assoggettate a
contribuzione previdenziale in conto Tesoro (INPDAP),
anche con riferimento ai pagamenti effettuati
tramite la procedura del “cedolino unico”.
- per il personale maschile copia del foglio
matricolare militare anche se negativo.
- Copia dei provvedimenti di computo, riscatto e
ricongiunzione emessi dall’INPDAP, in mancanza copia delle eventuali
domande prodotte al predetto Ente.
- N. 2 copie dei certificati di servizio pre – ruolo
relativi ai soli periodi coperti da contribuzione in conto
Entrata Tesoro fino alla decorrenza economica della nomina in ruolo
compresa.
A tal proposito le segreterie si attiveranno , con urgenza , a
contattare le scuole o gli Enti interessati presso i quali il
dipendente ha svolto i suddetti servizi ed a farsi
rilasciare i relativi certificati compilati con le modalità
e le specifiche previste.
ONDE EVITARE DISCORDANZE – RITARDI OD EVENTUALI RILIEVI DA PARTE
DELL’INPDAP è indispensabile che i suddetti certificati riportino
i seguenti elementi :
- NATURA DELLA NOMINA;
- AUTORITA’ CHE HA CONFERITO L’INCARICO;
- LA DATA DI INZIO E FINE DEL SERVIZIO;
- LA DATA DI INIZIO E FINE DELLA RETRIBUZIONE;
- VERSAMENTI EFFETTUATI IN C/
ENTRATA TESORO – Cod. RA01 o RA02 (quest’ultimo utilizzabile
esclusivamente per il personale supplente in servizio dall’01/01/1988
con rapporto d’impiego inferiore ad un anno e come tale
assoggettato a ritenute previdenziali in conto Tesoro senza versamenti
Opera di previdenza – D.L. 13/01/88 n. 5).
- Per il personale transitato dagli Enti Locali allo
Stato: Mod. PA04 ex Mod.98.2 (relativo al trattamento
pensionistico) - Mod. 350/P (relativo alla buonuscita) - Delibera
ricongiunzione L.29/79 - eventuali certificati servizi non di ruolo –
ricostruzione di carriera aggiornata;
- Per il personale A.T.A. dichiarazione di godimento
della seconda posizione economica ( ex art. 7 del contratto ) con
allegato il cedolino dello stipendio;
- Per il personale che ha prestato servizio presso
Enti Locali : Mod. PA04 e Mod. 350/P;
- Ricostruzione di carriera per il personale docente
di religione cattolica nonché per il personale immesso in ruolo a
partire dall’1/9/2000 e per il personale che ha prodotto istanza
di ricostruzione di carriera dopo l’1/9/2000, anche se l’immissione in
ruolo è avvenuta in data antecedente. A tal fine, e con riferimento al
corrente anno scolastico si richiama il contenuto della circolare di
quest’Ufficio prot. n. 4053 del 17/03/2010.
Per la liquidazione della buonuscita:
- modello “B”, in duplice copia (già allegato
all’e-mail trasmessa in data 22/12/2010).
- richiesta di accreditamento della Buonuscita sul
c/c bancario o c/c postale.
- Fotocopia delibera di riscatto emessa dall’ex ENPAS
o dall’INPDAP
- Nell’ipotesi che le trattenute di riscatto ai fini
della buonuscita non siano state effettuate dalla DPT di Catania,
la Scuola di attuale titolarità acquisirà dalle scuole interessate la
dichiarazione o attestazione che le suddette trattenute siano state
effettivamente operate con l’indicazione dei dati qui di seguito
riportati:
1 - numero delle rate trattenute
2 - decorrenza iniziale e finale ( dal mese di
...dell’anno..... al mese di .... dell’anno... l’importo
complessivamente trattenuto.
La mancata trasmissione all’INPDAP della predetta documentazione,
potrebbe comportare un nuovo pagamento del riscatto a carico degli
interessati.
Si prega di trasmettere quanto richiesto in plichi separati secondo la
categoria di personale.
ENTRO IL 30/03/2013
Convalidare le domande di cessazione ovvero inserire il cod. di
cessazione (CS01), nel caso non sia stato possibile inserire la domanda
da parte dell’interessato sul sito POLIS nonché inserire le permanenze
in servizio al SIDI , con l’apposita funzione, per acquisirne gli
effetti in organico di diritto o, comunque, prima della chiusura delle
operazioni di mobilità previsti per ogni ordine di scuola.
ENTRO IL 30 MAGGIO 2013
Questo Ufficio redigerà l’elenco definitivo del personale docente,
educativo ed A.T.A. che cesserà con decorrenza 01/09/2013, inviandolo,
via e-mail alla sede provinciale INPS-INPDAP ed alle scuole.
Le Segreterie Scolastiche dovranno verificare che i nominativi del
personale incluso nell’elenco coincidano con i dati delle cessazioni in
loro possesso segnalando eventuali discordanze.
Le segreterie scolastiche, inoltre, provvederanno a comunicare alla
D.T.M.E.F. , utilizzando l’apposito modello D per ciascun
dipendente che verrà collocato in quiescenza, il collocamento a riposo,
specificandone la decorrenza e la causale della cessazione, e la
conseguente sospensione degli emolumenti di attività di servizio.
Al fine di facilitare le SS.LL. nell’individuazione dei dipendenti da
collocare a riposo d’Ufficio per limiti di età, si trasmettono gli elenchi del personale per i
quali si dovrà verificare il diritto a pensione al fine di individuare
se risulta applicabile la normativa previgente l’art. 24 sopra citato
(c.d. Legge Monti).
Si invitano le SS.LL. a seguire con attenzione gli adempimenti di
competenza
e dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il
personale interessato.
La presente sostituisce interamente la precedente del 15/01/2013.
F.to il funzionario delegato
Antonino Egiziano