Se da una parte i
precari della scuola continuano a vincere ( vedi ultima sentenza
sindacato Gilda Venezia sul riconoscimento degli scatti)contro un
Ministero dell’istruzione incapace, inerte, superficiale, praticamente
in bancarotta e da commissariare visto il numero di contenziosi persi.
Se la Commissione europea apre contro l’Italia ben due procedure di
infrazione proprio sulla reiterazione infinita dei contratti a
termine dei precari della scuola, dall’altra parte con una “svista”
legislativa a dir poco luciferina non si dimentica di loro quasi a
volergliela far pagare. Con l’approvazione di tutti quei partiti che
fino ad oggi hanno sostenuto il governo tecnico e che “non si sono
accorti di questo quando hanno votato gli emendamenti”.
A cosa facciamo riferimento? A quanto segue.
La spending review entrata in vigore il 7 luglio 2012
all'articolo 5 comma 8 vieta la monetizzazione delle ferie SENZA
ECCEZIONI IN FAVORE DEI DOCENTI SUPPLENTI. la legge di stabilità
entrata in vigore il 1 gennaio scorso con le nuove disposizioni
dell'articolo 1 commi 54, 55, 56, derogano il divieto della
monetizzazione delle ferie per i docenti precari con incarichi al 30
giugno o con supplenze brevi e saltuarie. la clausola contrattuale
difforme sarà disapplicata a decorrere dal 1 settembre 2013. quindi
avremmo potuto pensare che per questo anno scolastico le ferie ci
sarebbero state monetizzate come gli anni precedenti. Ma questo è vero
SOLO IN PARTE perchè tra il 7 luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012 NON
ESISTE NESSUNA NORMA TRANSITORIA. Sapete cosa significa questo? Che chi
ha lavorato nel periodo compreso tra il 7 luglio 2012 ed il 31 dicembre
2012 NON AVRA' NE GODUTO LE FERIE NE VEDRA' PAGATE. infatti la legge di
stabilità dispiega gli effetti di deroga SOLO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO
2013 INVALIDANDO LA PRECLUSIONE DEL DIRITTO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE
FERIE CONTENUTE NELL'ARTICOLO 5 COMMA 8 DEL dl 95/2012. Infine dal 1
settembre 2013 i docenti dovranno fruire OBBLIGATORIAMENTE delle ferie
anche durante la sospensione delle lezioni (vacanze) non solo durante
la sospensione delle attività didattiche. Per noi precari storici al 30
giugno l'indennità di ferie sarà calcolata sulla base della differenza
tra il periodo di ferie maturato ed i giorni di sospensione delle
lezioni compresi nel periodo in cui la supplenza è stata svolta (le
sospensioni risultano essere quella natalizia, pasquale, nonchè gli
eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno).
Quindi signori miei ancora una volta un abuso normativo contro i
precari della scuola che perdono fino ad oggi almeno la monetizzazione
di 12 giorni di indennità ferie, che subiscono una diversità di
trattamento rispetto a colleghi con incarico al 31 agosto e che godono
come quelli di ruolo delle ferie durante l'estate. Un vuoto normativo
che ora come ora viola anche il dettato costituzionale perchè allo
stato dell'arte non esistono norme o regolamenti che mi dicano se posso
ora godere quei giorni rubati ed ora come ora il mio datore di
lavoro mi nega un diritto costituzionale.
Ora i precari della scuola non solo si preparano a contenziosi seriali
ma sanno anche, come in migliaia e migliaia diciamo in rete, chi non
votare. NOI NON SIAMO MAI DISATTENTI.
Alessandra
Michieletto - Presidente nazionale comitato tutela docenti
precari legge 296/2006
alessandra.michieletto@gmail.com