Il giudice del lavoro di Napoli ha rinviato il 2 gennaio
2013 alla Suprema Corte un ricorso il cui esito interesserà quelli
presentati da più di 20.000 precari della scuola con contratti a t.d.
per un periodo superiore a 36 mesi, in merito alla legge derogatoria n.
106/11. La sentenza sarà vincolante per ogni giudice nazionale. Anief
chiederà la sospensione dei processi in corso. Secondo il trattamento
di funzionamento della Comunità europea, una sentenza della Corte di
Strasburgo è vincolante per ogni giudice nazionale che, quindi, anche
in presenza di una sentenza della Corte di cassazione o della Corte
costituzionale italiana, dovrà adeguarsi sul tema
decidendum. La questione è nota: Anief, nel gennaio 2010,
lancia sulla stampa la campagna di denuncia di violazione della
direttiva comunitaria 1999/70/CE da parte dello Stato italiano che, in
un decennio, ha utilizzato più di 300.000 precari per coprire incarichi
anche su posti vacanti e disponibili che dovrebbero essere assegnati in
ruolo dopo 36 mesi di servizio, come nel privato. Nel 2011 partono i
ricorsi seriali dell’Anief per migliaia di precari, a cui fanno seguito
anche quelli di altre organizzazioni sindacali, con condanne alle spese
che nelle prime udienze di merito arrivano fino a 30.000 euro di
risarcimento danni a carico dell’amministrazione per abuso del
contratto a termine e in alcuni - pochi - casi alla stabilizzazione,
tanto da indurre il Governo Berlusconi a presentare con decreto legge
in Parlamento una norma derogatoria che vorrebbe interpretare
retroattivamente il decreto legislativo 368/01 (con il quale l’Italia
ha recepito la suddetta direttiva) e la legge 124/99 (che disciplina
l’affidamento degli incarichi di supplenza annuale). Nei mesi scorsi,
il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, dopo l’apertura di
alcune procedure di infrazione - una, la 2120/10 trasformata in messa
in mora da parte della Commissione UE -, era volato a Bruxelles per
depositare una circostanziata denuncia a cui è seguito l’invio di altre
migliaia di denunce dal contenuto analogo da parte dei precari della
scuola, su testi redatti dagli avv. Ganci, Miceli e Galleano. Ora, il
giudice del lavoro di Napoli, dott. Coppola, rimette gli atti a
Strasburgo e chiede ai colleghi europei di pronunciarsi sulla
legittimità dell’intervento retroattivo e derogatorio del legislatore
italiano in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. In caso
di risposta negativa, ovvero di censura della norma italiana, ogni
giudice del lavoro dovrà adeguarsi e ordinare la stabilizzazione del
ricorrente precario oltre a condannare alle spese legali il Miur.
Soltanto così sarà messa la parola fine a una cattiva abitudine che
mortifica la condizione lavorativa di migliaia di precari della scuola
e incide anche non soltanto sulla continuità didattica ma sulla
motivazione professionale.
Link utili:
Il comunicato con le indicazioni per richiedere il
modello di denuncia ANIEF alla UE
Le indicazioni per aderire al ricorso stabilizzazione
Il testo dell’ordinanza n. 5288/12, a scioglimento della riserva del
7.11.12.
“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, visto l’art. 19,
paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull’Unione europea, l’art. 267
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 295 c.p.c.,
chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi
sulle seguenti questioni di cui in parte motiva ed in particolare:
1) se il contesto normativo del settore scuola, come descritto,
costituisca misura equivalente ai sensi della Clausola 5 della
Direttiva 1999/70/Ce;
2) quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze
dello “Stato”, ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce ed
in particolare anche dell’inciso “settori e/o categorie specifiche di
lavoratori” e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti
rispetto ai rapporti di lavoro privati.
3) se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, comma l,
lett. c), della direttiva 2000/78/CE ed all'articolo 14, comma 1, lett.
c), della direttiva 2006/54/CE, nella nozione di condizioni di impiego
di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano
comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del
rapporto di lavoro; In ipotesi di risposta positiva al quesito che
precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste
nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano
giustificabili ai sensi della clausola 4.
4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia
vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo
alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quadro normativo interno
volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in
assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente
satisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione
europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno
conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato.
5) se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro
previste dalla direttiva 91/533/Cee e segnatamente dall’art. 2, commi 1
e 2, lett. e), rientri la indicazione delle ipotesi in cui il contratto
di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo
indeterminato.
6) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una
modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non
garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i
suoi diritti derivanti dalla direttiva, ovvero il rispetto delle
condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia
contrario all’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533/Cee ed alle finalità
di cui alla direttiva 91/533/Cee ed in particolare al 2° “considerando”.
Ordina la sospensione del processo e che, previa comunicazione alle
parti, copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Cancelleria
della Corte di Giustizia, unitamente a copia degli atti dei fascicoli
di causa.”
Il c. 18, art. 9 della L. 106/11
“All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito
dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4,
comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi'
esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale
docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di
assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica
l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”
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