La
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna blocca i decreti per la
progressione economica e invita l’amministrazione scolastica a
sospenderne l’inquadramento economico. Quella di Bari conferma la
validità del servizio prestato negli anni 2011, 2012, 2013 ai soli fini
giuridici. Unica strada per recuperare i soldi, il ricorso alla
Consulta per ottenere quanto già ottenuto dai giudici nella sentenza n.
223/12. Per richiedere le istruzioni scrivi a
ricostruzione.carriera@anief.net. Fino al 2014, infatti, i neo-assunti
a partire dal 1 settembre 2010 percepiranno lo stesso stipendio che da
precari, in quanto laddove anche ottengano un decreto di ricostruzione
di carriera - che per legge deve essere corrisposto entro 30 giorni
dalla domanda protocollata - questo varrà ai soli fini giuridici e non
economici, nonostante - per alcuni sindacati - siano state trovate le
risorse per pagare gli scatti a chi li avrebbe maturati nel 2010 o nel
2011. Anche chi a partire dal 1 settembre 2010 ha ottenuto un passaggio
di ruolo continuerà a percepire lo stesso stipendio ricevuto l’anno
precedente. D’altronde, l’una tantum - come ribattezzata da Anief -
erogata nel 2011 per il 2010 e quella che nel 2013 dovrebbe essere
erogata per il 2011, fino a quando non cambierà la norma non potrà
essere utile alla progressione stipendiale di tutto il personale a
tempo indeterminato, ragion per cui permane nella busta paga quello
scivolo di due anni per la maturazione dello scatto stipendiale
disposto coattivamente dal Mef nel cedolino del gennaio 2011. L’unica
strada per i neo-assunti o
per chi è passato di ruolo dopo
il settembre 2010 per recuperare l’anzianità retributiva dovuta
e l’aumento di stipendio ed evitare di ritrovarsi tutta la carriera
lavorativa ritardata di quattro anni ai fini economici, rimane il
ricorso al tribunale del lavoro per sollevare questione di legittimità
costituzionale dei commi 21 e 23 dell’art. 9 della legge 122/2010,
sulla scia di quanto hanno fatto e ottenuto i magistrati con la
sentenza n. 223/12 della Consulta per la parte in cui bloccava i loro
automatismi di stipendio.
Si ricorda, infine, che nel rispetto della sentenza richiamata e della
direttiva comunitaria 1999/70, è possibile anche richiedere la
restituzione della trattenuta del 2,5% operata negli ultimi dieci anni
sullo stipendio ai fini della costituzione del TFR, il pagamento degli
scatti di stipendio per il periodo di pre-ruolo a partire dal 2003 e il
riconoscimento da subito, per intero, dello stesso servizio di
pre-ruolo svolto oltre i quattro anni, anche ai fini economici.
MODALITA' DI PREADESIONE al Ricorso:
Inviare una e-mail a ricostruzione.carriera@anief.net inserendo come
oggetto “preadesione ricorso ricostruzione carriera neo-assunto” e per
testo i propri dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici) e la propria sede
di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia -
della sede STATALE di attuale servizio).
Approfondimenti
Ragioneria territoriale dello Stato, Bologna, 12 dicembre 2012
In seguito all’aggiornamento del sistema di elaborazione delle
ricostruzioni di carriera – SIDI si è potuto osservare che la normativa
prevista dall’art. 9, comma 23, del D. L. n. 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 122/2010, viene applicata in maniera diversa
dal SIDI rispetto al sistema operativo del MEF, SPT. In attesa di un
chiarimento da parte delle Amministrazioni interessate circa la
corretta valutazione degli anni 2011 e 2012 ai fini della progressione
di carriera si consiglia di attendere prima di predisporre
l’inquadramento dei neo immessi in ruolo a partire dall’a. s. 2010/11 o
in caso di passaggio di ruolo in data successiva all’1/9/2010. I
suddetti provvedimenti dovranno essere inviati al controllo di
regolarità amministrativa e contabile solo dopo la corretta
interpretazione della normativa già citata.
Ragioneria territoriale dello Stato, Bari-Bat, Prot. Nr. 89952/11, 26
settembre 2012
Il disposto dell’art. 9 commi 1 e 21, decreto legge n.78 del
31/05/2010, deve essere applicato anche al personale scolastico, in
quanto fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli
stipendi.
OGGETTO: decreti di ricostruzioni di carriera per il personale
scolastico, art. 9, commi 1 e 21, D.L. 78/2010.
Attualmente stanno pervenendo a questa RTS molti decreti di
ricostruzione di carriera che, pur riconoscendo il passaggio ad una
fascia stipendiale più elevata per gli anni 2011 e 2012, non
predispongono il rinvio degli effetti economici in applicazione della
norma suddetta. Si fa presente che, la scrivente, per motivi di
correntezza sta apponendo il visto di regolarità su tali decreti e, di
fatto, sta provvedendo all’applicazione della norma in questione. Tanto
premesso, nelle more di un aggiornamento del sistema applicativo
utilizzato per predisporre i provvedimenti, si invitano le Istituzioni
Scolastiche a inserire manualmente, nelle premesse del decreto, gli
estremi della norma e, nel dispositivo, una dicitura del tipo “...le
progressioni disposte negli anni 2011-2012-2013 hanno effetto per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. Infine, si invitano i
dirigenti scolastici ad informare opportunamente il personale
destinatario dei provvedimenti mancanti del riferimento normativo in
questione e già vistati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Articolo 9, Legge 122/2010
c. 21 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici”
c. 23 “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”
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