Il sindacato
avverte i dirigenti che è cessato l’obbligo della non monetizzazione
previsto dalla Spending review e che è stata approvata la deroga
richiesta dall’Anief. Ma le ferie adesso possono essere fruite durante
la sospensione delle lezioni. La nuova norma entrerà in vigore solo
dopo la pubblicazione in gazzetta della nuova legge di stabilità
approvata dal Parlamento (ex cc. 42-43, art. 1). Con l’approvazione
della Legge di Stabilità, i dirigenti scolastici hanno un’indicazione
chiara dal Parlamento: i giorni di ferie, se non possono essere fruiti,
devono essere pagati dall’amministrazione. Il dirigente può applicare
la nuova normativa a tutti i precari della scuola, indipendentemente
dalla natura del contratto (supplente breve o a tempo determinato fino
al 30 giugno), vista la direttiva 1999/70/CE. La Legge di Stabilità
approvata nelle ultime ore, ultimo atto del Governo Monti, contiene,
infatti, l’attesa esclusione del personale precario – docente e Ata –
che opera nella scuola dall’obbligo imposto ai dipendenti pubblici con
il D.L. 95 del 6 luglio 2012 (spending review), di fruire di tutti i
giorni di ferie maturati, al fine di evitare all’amministrazione di
indennizzare lo stesso personale al termine della supplenza. Il disegno
di legge n. 5534-bis-B approvato nelle ultime ore dalla Camera,
concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, non
lascia adito a dubbi. Nell’approvazione della modifica apportata
all’art. 1, ex comma 43, del Testo A, aggiunge all´articolo 5, comma 8,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il seguente periodo: “il presente
comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito
al personale in questione di fruire delle ferie’”. Da un punto di vista
pratico, però, introduce per tutto il personale docente l’obbligo di
dover prendere le ferie, in deroga al c. 2 art. 19 del CCNL Scuola, nei
periodi di sospensione delle lezioni, norma che certamente aprirà un
nuovo contenzioso nella scuola. “Per tutto il personale precario della
scuola – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief - si tornerà,
comunque, a poter monetizzare le ferie non godute, come avveniva prima
del 6 luglio scorso. Il nostro sindacato chiede molta attenzione e buon
senso a tutti quei dirigenti scolastici che nelle ultime settimane
hanno applicato la vecchia norma scrupolosamente nei confronti dei
lavoratori assunti per brevi periodi o fino al termine della lezioni
oppure fino al 30 giugno 2013, con inviti o ordini di servizio ad
usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni o
addirittura nei giorni liberi. In attesa delle circolari applicative
che il Miur emanerà nei prossimi giorni, Anief invita il personale
della scuola che ha ricevuto inviti o ordini di servizio da parte dei
dirigenti scolastici a rivolgersi al sindacato, inviando una mail a
ferie@anief.net oppure contattando la segreteria nazionale o il
referente territoriale per ricevere istruzioni appropriate a seguito
dell’approvazione della nuova norma.
Il testo approvato, articolo 1:
Ex c. 42 (54). Il personale docente di tutti i gradi di istruzione
fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante
la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per
un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente
alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Ex c. 43 (55). All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma
non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito
al personale in questione di fruire delle ferie.
La lettera inviata ai dirigenti il 31 ottobre
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