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Lavoro: Ferie non godute, l'ora della ''vendetta''. Le trattenute fiscali (migliaia di euro a testa) sul compenso corrisposto vanno restituite

Rassegna stampa
Mentre infuria la polemica sull’abolizione del compenso sostitutivo Ferie non godute, va in scena la “vendetta”. Le somme percepite finora non andavano tassate e vanno restituite Tribunale, Commissione Tributaria e Cassazione con i lavoratori. L’avvovatessa Pinardi: “Presentiamo un’istanza per il rimborso”.
Precari della scuola e ferie non godute: e se si passasse all’attacco, chiedendo al fisco la restituzione di parecchie migliaia di euro? E’ quello che potrebbero fare gli insegnanti presi come bersaglio dalla legge sulla Spending Review che la scorsa estate ha eliminato con un colpo di mano il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute. Prima con una norma retroattiva, poi con un provvedimento che varrà solo dall’anno in corso, il governo ha deciso che d’ora in poi le centinaia di migliaia di docenti precari interessati non potranno più vedersi retribuire le ferie che non saranno godute durante l’anno. A questo proposito giungono da ogni parte d’Italia segnalazioni di iniziative di dirigenti che obbligano i prof ad andare in ferie in periodi non graditi, come durante i ponti o il giorno libero ed ora durante le vacanze natalizie, quando la scuola è chiusa. E mentre i sindacati, che non hanno certo brillato nelle azioni di contrasto della nuova normativa, ora cercano di correre ai ripari intimando ai dirigenti di agire con cautela e invitando i precari a non accettare ferie in periodi imposti dall’alto, si apre un fronte inatteso che potrebbe portare in tasca dei docenti parecchie migliaia di euro. Sì, perché come pure abbiamo scritto più volte, il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria e dunque i docenti potrebbero chiedere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto negli anni. Si tratta anche parecchie migliaia di euro, ma occhio alla prescrizione, cioè alla perdita del diritto a causa dell’inerzia del titolare. Sul compenso percepito finora lo Stato ha trattenuto alla fonte l’aliquota prevista per lo stipendio, come se fosse davvero un guadagno, e il docente ha successivamente pagato anche il conguaglio all’atto della dichiarazione dei redditi: un salasso che a quanto pare non era dovuto  La natura risarcitoria (e dunque non soggetta a tassazione poiché non si tratta di un reddito) del compenso sotitutivo delle ferie non godute è confermata da vari organi giudiziari,da una Commissione Tributaria e pure dalla Suprema Corte di Cassazione. I fatti. Un dipendente pubblico difeso dall’avvocato Giusepe Gurrado  ha fatto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 contro il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per Irpef a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati, dopo che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce (sentenza n. 188 del 2006) aveva condannato il Ministero a risarcire al lavoratore il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie per 20.942,97 euro a titolo di indennità per le ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001. Tuttavia sulla somma erano state operate trattenute Irpef per oltre 4.600 euro. Ritenendole indebite , il lavoratore le ha contestate  davanti alla Commissione Tributaria di Lecce 1, che alla fine gli ha dato ragione con decisione del 24 giugno 2010. Secondo la Commissione, l’indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio. Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art. 2041 c.c. “In conformità a consolidata giurisprudenza di merito – sancisce l’organo tributario –  anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata. In effetti, con la sentenza dell'11 maggio 2011 la Cassazione ha sancito il principio per cui l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria ed è soggetta al termine di prescrizione decennale, precisando che la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto. In questo modo la Suprema Corte ha ribaltato il proprio precedente orentamento secondo il quale l'indennità sostitutiva delle ferie non godute rappresenterebbe invece il corrispettivo della prestazione lavorativa. Da qui sarebbe scaturito che il termine di prescrizione per rivendicare il versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è quello ridotto quinquennale, proprio delle retribuzioni. Tornando al caso pugliese, la citata Commissione Tributaria di Lecce ha ordinato il rimborso al ricorrente di 4.612,05 euro oltre agli interessi legali. Che fare dunque? Possono i docenti, specie ora che sono stati presi di mira dal governo e dai dirigenti scolastici, chiedere almeno la restituzione delle somme trattenute dal fisco sui compensi già percepiti? Lo abbiamo chiesto all’avv. Maria Grazia Pinardi, giuslavorista del Foro di Bologna, impegnata quale legale rapresentante di molti docenti in guerra su vari fronti contro il Miur. “La strada da percorrere, a mio parere – spiega Pinardi – è la presentazione di un’istanza di rimborso motivata all'ufficio delle entrate e, in caso di diniego, quasi ovvio, l'impugnazione avanti la Commissione tributaria competente”. Secondo il legale, “la natura retributiva o risarcitoria del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute dagli insegnanti precari con contratto fino al 30 giugno od anche di durata inferiore è oggetto di irrisolto confronto giurisprudenziale e dottrinale. La Corte di Cassazione con sentenza 11462 dello scorso 9 luglio ha affermato il principio per cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie – garantito anche dall'articolo 36 della Costituzione – ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Indennità che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva. Al di là della definizione della natura del compenso, da cui può farsi discendere l'assoggettamento o meno degli importi relativi a trattenuta Irpef, la sentenza della Cpt di Lecce, mi pare l'unica in cui tale principio sia stato affermato a chiare lettere”.

Vincenzo Brancatisano - Vincenzobrancatisano.it/articoli/ferie.htm








Postato il Domenica, 09 dicembre 2012 ore 07:00:00 CET di Redazione
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