1) Gli appartenenti
alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti, così come
previsto dalla Legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni?
Risposta: Si. Anche se non espressamente indicato nel bando, l’articolo
19 dello stesso (norme di salvaguardia) rimanda alle regole generali
per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Il
candidato, quindi, potrà indicare il titolo di riserva posseduto
nell’apposita sezione della domanda.
2) I titoli inseriti nella scheda della professionalità sono validi
anche per la valutazione della domanda?
Risposta: No. I titoli inseriti nella scheda della professionalità, non
essendo legata al concorso, non sono automaticamente trasferiti nella
sezione “titoli valutabili” della domanda. Ne consegue che gli stessi
devono essere inseriti nuovamente in tale sezione.
3) Le date di conseguimento di titoli (abilitazione, laurea, ecc.) sono
obbligatori?
Risposta: No, ora tutte le date di conseguimento dei titoli, sia nella
sezione titoli di accesso, che in quella dei titoli valutabili, non
sono più obbligatorie (vedi anche faq. n. 17)
4) Come può essere indicata, nel menù a tendina, l’attività di ricerca
scientifica di cui al punto A.2.16 dell’Allegato 4?
Risposta: deve essere indicata selezionando nel menù a tendina la voce
“dottorato” e successivamente indicata nel campo libero che si apre
nella schermata successiva.
5) Come vanno inseriti i punteggi della laurea e del diploma di scuola
secondaria di secondo grado che costituiscono titolo di accesso al
concorso?
Risposta: L’inserimento del titolo di accesso è richiesto in due
diverse sezioni della domanda: quella dei “titoli di accesso” e quella
dei “titoli valutabili”. Pertanto nella prima il voto deve essere
dichiarato come riportato dal diploma finale, mentre nella seconda deve
essere rapportato a 110, come previsto dalla nota 1 relativa al punto
A.1.1 dell’allegato 4 al DDG 82 del 24 settembre 2012 .
6) Sono validi, ai fini dell’ammissione al concorso i diplomi di laurea
conseguiti entro i termini previsti dall’art. 2 del bando, ma
perfezionati, ai fini della validità del piano di studio richiesto per
l’insegnamento, con esami aggiuntivi sostenuti successivamente a tali
termini?
Risposta: Si, gli esami aggiuntivi, purché superati entro la data di
iscrizione al concorso, che hanno integrato il piano di studi richiesto
per l’accesso all’insegnamento sono validi anche se conseguiti in date
successive ai termini previsti dall’art. 2 del bando. Resta fermo
invece il termine per il conseguimento del diploma di laurea.
Miur