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Retribuzioni: La Commissione Cultura della Camera dei Deputati inizia l'esame del DDL Stabilità con richiesta di slittamento dal 25 al 30 ottobre

Attività parlamentare

Pubblichiamo il testo della relazione estratto dagli Atti Parlamentari
Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, avverte che giovedì 18 ottobre 2012 sono stati assegnati alla Commissione cultura, per le parti di competenza, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione, i progetti di legge n. 5534-bis, disegno di legge di stabilità per il 2013, e n. 5535, disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, in particolare le Tabelle n. 2, recante Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza); n. 3, recante lo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza); n. 7, recante lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca; n. 13, recante lo Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. Si potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva degli atti dovuti, quali disegni di legge di conversione dei decreti-legge, disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e altri progetti di legge iscritti all'esame dell'Assemblea.
La Commissione concluderà l'esame delle parti di rispettiva competenza dei disegni di legge di bilancio e di stabilità approvando una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità. Ricorda, al riguardo, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di procedere alla conclusione dell'esame entro giovedì 25 ottobre.

  Illustra quindi il disegno di legge n. 5534-bis in esame, presentato dal Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013».
Ricorda in proposito che, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Cultura, il comma 23 dell'articolo 3, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, già disciplinati dall'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nella misura di 712.265 euro annui. Ricorda, inoltre, che l'assegno di sede consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Peraltro si ricorda che l'indennità di servizio all'estero, unitamente all'assegno per oneri di rappresentanza di cui al successivo articolo 171-bis e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all'articolo 4, comma 6, lettera d) ha ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. Il comma 24 è finalizzato all'attuazione del comma 23, nonché del comma 22, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni – l'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e l'articolo 658 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 297 del 1994 –, assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

Rileva che tale misura concorre al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri, per un importo complessivo di 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, da raggiungere con interventi quali un prelievo nella misura dell'1,5 per cento sull'importo annuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati e una adeguata programmazione nel corso dell'anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell'amministrazione Pag. 67degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero. A tale proposito, ricorda che l'articolo 14, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – la cosiddetta Spending review – modificando l'articolo 639 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994, ha disposto una riduzione di 400 unità del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all'estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere, da operare in 5 anni, nella misura di 80 unità, a partire dall'anno scolastico in corso.
I nuovi decreti che hanno definito il contingente per l'anno scolastico 2012-2013, determinano, invece degli 80 attesi, una riduzione di ben 134 posti: meno 22 unità per la qualifica di dirigente scolastico; 31 posti del contingente organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo; meno 50 unità, di cui 40 docenti e 10 ATA dei corsi di lingua e cultura e 36 unità nel settore lettorati. Ad oggi, peraltro, non sono state chiarite le motivazioni della riduzione del contingente per l'anno scolastico 2012-2013 oltre la misura annuale prevista delle 80 unità.
Tale disposizione, unitamente a quella prevista dal comma 23 dell'articolo 3, penalizza un settore vitale per il futuro del Paese, quello dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero. L'avvenuta pesante riduzione del contingente degli insegnanti italiani si accompagna alla riduzione delle risorse da destinare agli enti gestori e ha già avuto, come effetto immediato, la chiusura di diversi corsi di lingua e cultura italiana all'estero: tale tendenza andrebbe invece invertita attraverso una riforma di sistema che garantisca la sopravvivenza e il rilancio del sistema misto di insegnamento e diffusione della lingua italiana, a beneficio delle nostre comunità all'estero e della promozione dell'Italia nel mondo in un contesto di competitività con gli altri grandi Paesi europei che, per diffondere lingua e cultura all'estero, investono significative risorse.

Il comma 29 del medesimo articolo anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, università e ricerca ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati per i tre dipartimenti in capo Ministero in parola in 182,9 milioni per il 2013, 172,7 milioni per il 2014 e 236,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 30 e 31, 38 e da 42 a 48. Il successivo comma 31 prevede che dall'anno scolastico 2012-2013 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 32, richiamando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato. Al riguardo, si ricorda che la disciplina dell'assegnazione di mansioni superiori ha caratteri di eccezionalità, temporaneità e provvisorietà.

Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che al comma 30 la parola «direttori» dovrebbe essere sostituita con la parola «direttore» e che, al comma 31, occorre inserire la congiunzione «e» fra la parola «generali» e la parola «amministrativi».

  I commi 37 e 38 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l'applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici. La disciplina vigente è recata dall'articolo 404, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che ha disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ora articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001), i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Ha anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso. Tale disposizione viene abrogata dal comma 37 in esame.

Rileva che il comma 38 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 e decreto ministeriale del 12 marzo 2012, che è di euro 251 per il presidente in di euro 209,24 per ciascun componente, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad euro 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere euro 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Il comma in parola dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. La relazione illustrativa evidenzia che l'obiettivo dei descritti commi 37 e 38 è quello di rendere più rapido l'espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati, mentre dalla relazione tecnica si evince che le nuove disposizioni consentono di corrispondere alle commissioni per il concorso recentemente indetto (per la copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole in vigore. Tuttavia, la medesima relazione ritiene prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

  Segnala che, in relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l'esonero dal servizio, occorre modificare anche il comma 4 dell'articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che, come si è visto, fa riferimento all'elenco del personale che non intenda rinunciare all'esonero. Dal punto di vista della formulazione del testo, inoltre, le parole «stabilito con decreto interministeriale» dovrebbero essere seguite dalle parole «12 marzo 2012,».

I commi 42-45 dispongono, dal 1o settembre 2013, l'aumento dell'orario di impegno per l'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – da 18 a 24 ore – nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15. Dispongono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione.
Si dispone, altresì, esplicitamente, che le nuove disposizioni legislative non possono essere derogate dalle norme contrattuali.
In particolare, il comma 42 stabilisce che, dal 1o settembre 2013, l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle 6 ore eccedenti l'orario di cattedra – che, dunque, resterebbe fissato a 18 ore – i docenti non di sostegno sono prioritariamente utilizzati per la copertura di spezzoni orario disponibili nella scuola di titolarità; per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso cui l'interessato abbia titolo (in tal caso, sembrerebbe, anche al di fuori della scuola di titolarità); per posti di sostegno, purché l'interessato sia in possesso del diploma di specializzazione (anche in tal caso, sembrerebbe che non vi sia una limitazione alla scuola di titolarità); per impegni didattici nell'ambito della flessibilità, ovvero ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. I docenti di sostegno saranno prioritariamente utilizzati per attività di sostegno e, in subordine, per la copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari nella scuola di titolarità, per i quali l'interessato abbia titolo.

  La relazione tecnica evidenzia che, attualmente, parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto, quando vi siano docenti disponibili a svolgere le c.d. «ore eccedenti strutturali» e lo spezzone sia pari o inferiore a 6 ore. La relazione tecnica precisa altresì che le ore eccedenti strutturali hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base.
Esse sono, dunque, una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, che costituiscono retribuzione accessoria. All'incremento di 6 ore settimanali dell'orario di servizio conseguirà – come evidenzia la relazione – l'azzeramento delle ore eccedenti l'orario d'obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto.
La relazione evidenzia che nell'anno scolastico 2011/2012 la somma pagata per le ore eccedenti in questione è risultata pari ad euro 129,2 milioni. Tutti gli spezzoni che non sono coperti con ore eccedenti strutturali trovano copertura mediante supplenti fino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono affidati spezzoni anche su scuole diverse, fino a concorrenza dell'orario lavorativo. Con la nuova disposizione, si determinerà, dunque, una riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche.
Dall'incremento dell'orario di lavoro dei docenti curriculari deriveranno, in base alla relazione tecnica, i seguenti risparmi: 128,6 milioni di euro per il 2013, 385,7 per il 2014 e 385,7 per il 2015. Mentre dai docenti di sostegno deriverebbero risparmi per 109,5 milioni di euro per il 2013, 328,6 per il 2014 e 328,6 per il 2015. Risparmi che di gran lunga sopravanzano gli obiettivi di riduzione della spesa ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, risparmi che – ripeto – sono da intendersi in capo a tutti i dipartimenti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
In termini di cattedre, la disposizione porterebbe alla riduzione di 9.269 posti, di cui 3.404 nella Secondaria di primo grado e 5.865 nella Secondaria di secondo grado, mentre la riduzione dei posti a tempo determinato per il sostegno sarebbe nella misura di 11.462 unità, di cui 6.660 nella Scuola Secondaria di primo grado e 4.802 nella Scuola Secondaria di secondo grado.
Tali previsioni di ulteriori riduzioni di cattedre – peraltro stimate per difetto – arrivano dopo la pesantissima decurtazione di posti in organico determinata dalle previsioni dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e si accompagnano all'innalzamento dell'età pensionabile disposta dalla cosiddetta riforma previdenziale Fornero: il combinato disposto delle due misure avrà l'effetto che la scuola non assumerà nuovi insegnanti per molti anni. Non vi saranno ingressi in ruolo né per precari né per giovani laureati, né per concorso né per scorrimento dalle graduatorie.

  La norma in parola, oltre agli effetti negativi sui livelli occupazionali dei docenti, avrebbe anche ricadute peggiorative sulla qualità della didattica e quindi sui livelli di apprendimento. L'aumento di un terzo delle ore di lezione frontale, infatti, porterebbe gli insegnanti a lavorare su più classi aumentando in modo irragionevole il numero degli alunni da seguire ed incrementando le attività funzionali all'insegnamento (previste dal CCNL), così che il carico di lavoro complessivo supererebbe di gran lunga, in una stima seppur per difetto, le 40 ore settimanali.
A questo proposito, segnala che per gli insegnanti medi europei, l'orario di insegnamento in classe è in media con le nostre 18 ore settimanali, tenendo conto del fatto che nella maggioranza dei Paesi l'ora di lezione ha durata convenzionale compresa fra 40 e 55 minuti.
Gli effetti della norma in parola non producono, peraltro, alcun aumento retributivo, nonostante lo stipendio di un nostro insegnante sia ora ben al di sotto della media di quello dei colleghi europei, anche se rapportato al potere d'acquisto dei diversi paesi. Anche i dati Ocse, pubblicati a settembre, consentono un confronto impietoso tra le retribuzioni dei nostri docenti e quelle degli altri paesi appartenenti a questa organizzazione. Inoltre, se si osserva la dinamica nello scorso decennio, ci sono paesi che hanno aumentato anche del 50 per cento gli stipendi degli insegnanti mentre negli ultimi anni il salario reale dei docenti italiani è diminuito di un punto percentuale.

La materia trattata dal comma 42 è ovviamente disciplinata a livello contrattuale. In particolare, l'articolo 28 del CCNL per il personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, stabilito che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (comma 4), dispone (comma 5) che negli istituti di istruzione secondaria superiore l'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali (25 ore nella scuola dell'infanzia; 22 ore nella scuola primaria, alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica).
L'articolo 29 stabilisce che l'attività funzionale all'insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate. In particolare, le attività collegiali riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti – fino a 40 ore annue –, dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione – anche in tal caso fino a 40 ore annue – e dallo svolgimento degli scrutini e degli esami. Infine, l'articolo 30 dispone che le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti al momento della stipula del CCNL del 2007.

  Il quadro normativo per quanto attiene alle ore prestate in eccedenza è costituito, per la scuola secondaria, dall'articolo 70 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e dalle modifiche ed integrazioni poste in essere dai successivi contratti collettivi. Detto articolo disciplina il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'articolo 43, comma 2, dello stesso CCNL.
Successivamente, l'articolo 25 del CCNL Comparto Scuola normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 26 maggio 1999, confermando sostanzialmente l'impianto del precedente CCNL, stabilì (comma 3) che il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, erano determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale, con un incremento del compenso in misura non inferiore al 10 per cento. Inoltre, con il CCNL del 31 agosto 1999, nell'ambito della costituzione del Fondo dell'istituzione scolastica, destinato alla retribuzione delle varie attività esperite negli istituti, è stato disposto (articolo 30, comma 3, lettera b)) che con il richiamato Fondo erano retribuite anche le attività aggiuntive di insegnamento e quelle relative all'educazione fisica. Successivamente, l'articolo 28 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003 del 24 luglio 2003 ha confermato che le attività aggiuntive e le ore eccedenti Pag. 71d'insegnamento restavano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del medesimo CCNL.
Lo stesso articolo ha altresì disposto l'avvio, presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva, di un'apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame e all'omogeneizzazione della materia, che però non risulterebbe essere stata attivata. Infine, la previgente disciplina delle ore eccedenti e delle attività aggiuntive è stata confermata dall'articolo 30 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Pertanto, appare opportuno chiarire il rapporto tra la disposizione in esame, che non prevede la retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra, e le clausole contrattuali vigenti che prevedono, invece, una retribuzione.

Poiché la materia trattata dal comma in parola è di carattere contrattuale, si ritiene che a tale contesto debba essere rinviata qualsiasi modifica all'orario di lavoro. Pertanto, esprimo contrarietà al successivo comma 45, nel quale si dispone che le previsione recate dai commi 42-44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.
Ritiene a tale proposito necessario chiarire se la disposizione in esame configuri una deroga – limitatamente al personale della scuola – alla disciplina generale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che rimette alla contrattazione collettiva la «determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro».
Per concludere, sulle disposizioni del comma 42, segnala che rispondendo all'interrogazione a risposta immediata n. 3-02543 il 17 ottobre 2012, il rappresentante del Governo ha fatto presente testualmente che «il Ministro Profumo ha ieri dichiarato la sua disponibilità a rivedere, d'accordo con i gruppi parlamentari, la proposta contenuta nel disegno di legge».
Precisa che si tratta di una disponibilità apprezzabile ai fini della rimozione della norma in parola, affinché il tema del lavoro degli insegnanti – complesso e non riconducibile al solo momento delle lezioni frontali – sia affrontato nel contesto adeguato del rinnovo contrattuale, teso al rilancio della professione docente e del suo ruolo sociale, che non possono prescindere da adeguati livelli retributivi, così come non possono essere estranei ad una riforma del tempo scuola e ad una riorganizzazione degli spazi della didattica.
Il lavoro dell'insegnante necessita di una prospettiva culturale e politica alla quale non si sottrarranno i gruppi parlamentari e segnatamente i rappresentanti della VII Commissione, al fine di costruire un modello, citando testualmente le parole di Benedetto Vertecchi, «di educazione scolastica che si distende fra il mattino e il pomeriggio e che solo in parte consiste in lezioni (...), mentre per il resto è costituita da esperienze volte a consolidare ciò che si è appreso, a riflettere sul rapporto tra l'apprendimento e la natura, tra il pensiero e l'azione, tra l'individuo e la società. Agli insegnanti si chiede non solo di trasferire repertori di conoscenze, ma di contribuire in modo sostanziale a qualificare le esperienze che si effettuano nel tempo di funzionamento delle scuole (...)». Un progetto che non può essere raggiunto limitandosi all'innalzamento di un terzo del lavoro frontale, che appare come un ulteriore colpo inferto all'immagine sociale e professionale dei docenti. Un'ulteriore statuizione del comma 42 riguarda la definizione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno che, a decorrere dall'anno anno scolastico 2013/2014, è fissato in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.
Al riguardo, ricorda che l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) ha disposto che l'organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall'articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità, e che è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, Pag. 72considerando un docente ogni due alunni disabili. Ha, altresì, disposto che l'azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe. In seguito, l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012) ha disposto l'emanazione con decreto interministeriale di linee guida – finora non intervenute – finalizzate, fra l'altro, per quanto qui interessa, alla costituzione degli organici dell'autonomia e di rete, nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale (comma 1, lettera e). Il comma 2 dello stesso articolo 50 ha, poi, disposto che, come previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell'anno scolastico 2011/2012; in questo caso non vi è un riferimento esplicito ai posti di sostegno. Il comma 3, infine, ha disposto che la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è definita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato ogni triennio, sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti della quota del 30 per cento dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 da destinare ai sensi del comma 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola. In sede di prima applicazione, è stato previsto che il decreto di determinazione degli organici per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 dovesse essere adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione. Adempimento cui, peraltro, finora non si è dato corso.

Ritiene, pertanto, opportuno esplicitare il coordinamento fra la nuova disposizione e le disposizioni recate dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) e, soprattutto, dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), tenuto conto della necessità di garantire la piena esigibilità del diritto all'inclusione dei ragazzi disabili. Infine, il comma 42 dispone che il periodo di ferie retribuito dei docenti, inclusi quelli di sostegno, della scuola secondaria di primo e di secondo grado è incrementato di 15 giorni l'anno. In base all'articolo 13, comma 2, del vigente CCNL, prima citato, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi – che, dunque, diventerebbero 47 –.
La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nell'ambito dei giorni di sospensione delle lezioni, rimanendo sufficienti giorni per gli scrutini e per gli esami. Sulle ferie dei docenti di tutti i gradi di istruzione si sofferma anche il comma 43. Esso dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La relazione illustrativa sottolinea che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1o luglio al 31 agosto. Con la disposizione in esame, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1o settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.Pag. 73

Segnala peraltro che non è indicata esplicitamente l'applicabilità delle disposizioni recate dal comma 43 a decorrere dal 1o settembre 2013. Il comma 44 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente breve o saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendo la monetizzazione delle ferie non godute. A tal fine, novella il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla cosiddetta «monetizzazione».
Il comma in esame prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni al personale docente supplente sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie. La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell'amministrazione in ipotesi di controversie. La relazione tecnica evidenzia che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, «ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario».
Pertanto, le nuove disposizioni consentiranno al personale supplente sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo a 11. Comunque inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, ma dalle stime che accompagnano la legge di stabilità la riduzione nel numero dei giorni monetizzabili dovrebbe compensare il previsto incremento di ferie da riconoscere al personale supplente breve e saltuario. I commi 46 e 47 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l'anno scolastico 2012/2013. Il comma 48 dispone in materia di comandi del medesimo personale.

Ricorda in particolare, che il comma 46, novellando l'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998, dispone che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità. Al riguardo ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall'articolo 4, comma 68, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).
Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l'anno scolastico 2012/2013. Ritiene opportuno ricordare che le riduzioni previste al comma 46, che portano a risparmi per 7 milioni di euro impoveriranno l'attività degli Enti beneficiari che da sempre svolgono attività didattica e formativa a vantaggio delle scuole e di supporto alla loro offerta formativa e al loro personale. Ai sensi del comma 48, salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 26, comma 8, della citata legge n. 448 del 1998 (come modificato dal comma 46 dell'articolo 3 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell'amministrazione richiedente. Si modifica, così, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall'articolo 57 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I commi 75 e 76 dispongono l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di un Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione Pag. 74scolastica, destinato a integrare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a realizzare iniziative nazionali in materia di sicurezza nelle scuole, nonché alle necessità dell'organico di rete.

   In particolare, il comma 75 dispone che, a decorrere dall'anno 2013, in conseguenza delle economie di spesa derivanti dall'allungamento dell'orario di lavoro per gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché dalla riduzione dei collocamenti fuori ruolo e dalle novità in materia di comandi (comma 42-48 dell'articolo 3), non destinate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca un Fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica». Le

economie da destinare al nuovo Fondo sono quantificate in 548,5 milioni di euro nel 2014 e 484,5 milioni di euro dal 2015.
Al riguardo, osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari di risparmio derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 42-48, in complessivi 721,3 milioni di euro a decorrere dal 2014. In altre parole, detto Fondo si alimenta di risorse sottratte alla spesa per il personale della scuola per destinarla ad altre necessità dell'istruzione scolastica, in analogia con quanto avvenuto per il Fondo previsto dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 per la «valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola». Peraltro, i deludenti esiti di questo ultimo Fondo – che non ha mai portato le risorse destinate ai proprio fine costitutivo – consiglierebbero di abbandonare tali strategie e di cominciare ad investire nella scuola nuove risorse, atteso che – come si può leggere dal rapporto Giarda Spending Review, p. 28 – la spesa Ministero dell'istruzione, università e ricerca «si è ridotta nell'ultimo triennio di 3.5 miliardi, di cui 2.2 nella scuola e quasi 1 nell'università» e che la spesa pubblica nell'istruzione rappresenta in Italia il 4,7 per cento del Pil, contro una media Ocse del 5,8 per cento, all'ultimo posto dopo il Giappone, mentre cui tra il 2000 e il 2009 la spesa dello Stato rispetto alla spesa pubblica totale è scesa dal 9,8 per cento al 9 per cento, crescendo solo del 4 per cento in termini reali, contro una crescita media Ocse del 33 per cento, secondo il rapporto Ocse Education at a Glance 2012.

Sottolinea che nel suddetto Fondo confluisce anche – si presume, a decorrere dal 2013, anno di istituzione – il Fondo previsto dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) per l'iscrizione delle economie di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola, destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del relativo personale. Conseguentemente, il comma 76 dispone la soppressione del secondo periodo del comma 9 citato. Al riguardo ricorda che il comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato non inferiori a euro 456 milioni per il 2009, a euro 1.650 milioni per il 2010, a euro 2.538 milioni per il 2011 e a euro 3.188 milioni a decorrere dal 2012, da realizzare con le misure di razionalizzazione dettate dal medesimo articolo. Il comma 9 ha destinato – a decorrere dal 2010 – il 30 per cento di tali economie all'incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, stabilendo che gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e sono resi disponibili in gestione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse economie. In seguito, l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge Pag. 75n. 78 del 2010 ha disposto che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 dello stesso decreto-legge in merito al blocco degli incrementi economici per gli anni 2010, 2011 e 2012, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono comunque riservate al settore scolastico, con le modalità di cui allo stesso comma 9, secondo periodo. Al riguardo ricorda che la relazione tecnica – riferita al maxiemendamento presentato al Senato – evidenziava che, con le modifiche apportate all'articolo 9, comma 23 – nel quale è fatto salvo il disposto dell'articolo 8, comma 14 –, che cita testualmente, «è possibile utilizzare il 30 per cento delle economie di cui all'articolo 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, previa prescritta certificazione delle stesse, per il personale docente e ATA della scuola, ai fini di un graduale sblocco degli scatti di anzianità, congelati per effetto del citato comma 23, mediante compensazione delle correlate economie di spesa». In applicazione del citato articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, è intervenuto il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 14 gennaio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011) che ha ripartito le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 relative all'esercizio finanziario 2010, destinando euro 320 milioni al recupero degli scatti stipendiali bloccati dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed euro 31 milioni per l'attivazione di progetti volti a premiare scuole e docenti migliori, da definire con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
Il medesimo decreto ministeriale ha disposto, inoltre, che le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 saranno prioritariamente destinate a finalità di recupero degli scatti stipendiali bloccati. Da ultimo, l'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), nel disciplinare la determinazione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete – previsti dallo stesso articolo 50 – ha disposto anche – nel terzo periodo, ora soppresso ai sensi del comma 76 – che, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua a trovare applicazione il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, per le finalità dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, per le necessità dell'organico dell'autonomia e le finalità dell'organico di rete (ossia, per il graduale sblocco degli scatti per l'organico citato). Anticipando i contenuti della relazione sul Bilancio dello Stato, informo che al capitolo 1298, che incamera il Fondo in parola, nello stato di previsione per il 2012 erano assegnati solo 578.000 milioni invece dei 960 previsti in attuazione dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008. Nell'assestamento 2012 essi sono stati portati a 379.800.000 con una riduzione di 198.200.000 e con il conseguente mancato pagamento anche degli scatti maturati nel 2012. È rimasta in bilancio in pratica solo la quota che avrebbe potuto garantire la prosecuzione del pagamento degli scatti già retribuiti per il 2010; nel progetto di legge n. 5535 al capitolo 1298 sono assegnati solo 229.000.0000 di euro con una ulteriore riduzione di 150.000.000 euro. Lo stanziamento di questo capitolo avrebbe dovuto avere un carattere strutturale cioè i 320 milioni garantiti permanentemente. Questa situazione potrebbe negare non solo il pagamento degli scatti per il 2011 e il 2012, ma pare pregiudicare anche quelli del 2010. Rileva che su tale questione occorre un chiarimento.

Nel Fondo in parola confluisce inoltre il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011. Nel disegno di legge di bilancio 2013 il Fondo è allocato sul capitolo 1296 e reca uno stanziamento pari a 167 milioni di euro. L'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università Pag. 76e ricerca, a decorrere dal 2012, del «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», peraltro destinato, oltre che alle missioni «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria», anche alla missione «Ricerca e innovazione» (alla quale non si fa riferimento nella denominazione) (di tali destinazioni il comma 76 prevede ora la soppressione). Al Fondo affluiscono le economie di spesa derivanti dalle misure disposte dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011). In particolare, è specificato che il Fondo ha uno stanziamento di euro 64,8 milioni nel 2012, euro 168,4 milioni nel 2013, euro 126,7 milioni dal 2014. Infine, la disposizione ha previsto che al riparto del Fondo fra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. La relazione illustrativa (A.S. 2968) specificava che il Fondo è volto allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il Fondo previsto dal comma 75 è destinato all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 1, comma 601, legge n. 296 del 2006); alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite UPI e ANCI; alle necessità dell'organico di rete (articolo 50, decreto-legge n. 5 del 2012). I criteri per il riparto fra le finalità indicate sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il riferimento, nella norma, ad iniziative per la sicurezza nella scuole e la predisposizione di corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, prelude ad un analogo impiego delle risorse residue dai 100 milioni previsti dalla finanziaria 2012 e degli altri 100 milioni disposti dalla delibera CIPE n. 6 del 2012. L'impiego per progetti quali la bonifica dell'amianto è certamente lodevole, sempre che non preludano al superamento delle competenze in materia degli enti territoriali previste dalle leggi vigenti. Per l'emanazione di tale decreto non è indicato un termine. In base al comma 76, lo stanziamento – che, come si è visto, deriva da una pluralità di fonti – è reso disponibile subordinatamente alla verifica del conseguimento delle economie effettuata dal comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, si estende la competenza del comitato citato, finora limitata alla verifica delle economie derivanti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Con riferimento alle soppressioni normative proposte, segnala che, mentre per il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 64 del 2012 l'operazione di coordinamento fra la disposizione vigente e la nuova disposizione è corretta (infatti, si sopprime il periodo del comma 9 citato che istituiva il Fondo), per il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 occorre individuare una modifica che lo elimini dall'ordinamento. Da questo punto di vista non appare, infatti, sufficiente la previsione di «confluenza» recata dal comma 75, né la soppressione delle finalizzazioni alle tre missioni dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca recata dal comma 76. Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che nei commi 75 e 76 vari concetti si ripetono: a titolo di esempio, alla certificazione delle economie effettivamente conseguite, nonché all'utilizzo delle sole economie non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 si fa riferimento in entrambi i commi.

Il comma 63 anticipa quindi che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati in Pag. 7755,6 milioni per il 2013, 51,4 milioni per il 2014 e 66,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65 che riguardano, rispettivamente, gli interventi conservativi volontari sui beni culturali e le somme giacenti nelle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 64 del medesimo articolo 3 modifica invece la disciplina sospensiva introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali novellando l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che, si ricorda, sono contributi facoltativi) dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati. La relazione tecnica esplicita che si tratta di una prosecuzione della sospensione disposta a legislazione vigente. Sull'argomento, nell'arco dell'ultimo anno, si sono succeduti vari interventi normativi. In particolare, l'articolo 42 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), modificando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha previsto che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli articoli 35, concorso alla spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, e 37 – contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale Ministero per i beni e le attività culturali – Ministero dell'economia e delle finanze. È, poi, intervenuto l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, di cui si è già detto. In merito alla disposizione del citato comma 64, ricorda che il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che la funzione pubblica di adempimento alla norma non può che riguardare anche i soggetti privati, i quali, a loro volta, non sempre sono in condizione di ottemperare alla norma con le sole proprie risorse, in assenza di contributi diretti o indiretti, attraverso la leva fiscale. La contraddizione è evidente e richiederebbe una revisione della norma, che allo stato attuale rende impossibile una programmazione dei suddetti interventi di conservazione.

Il comma 65, novellando l'articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012, legge n. 183 del 2011, dispone che, ai fini del versamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, è data priorità a quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali, approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito in legge n. 237 del 1993. Pertanto, rispetto alla formulazione originaria, che limitava il versamento alle somme accreditate «fino al 31 dicembre 2006» – e ivi giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012 – ora si generalizza lo stesso versamento a tutte le somme giacenti alla stessa data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012, con priorità per le somme accreditate fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, non si modificano gli importi previsti dalla norma originaria, pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013. Riterrebbe, dunque, opportuno un chiarimento in merito. Al riguardo, ricorda che l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, legge n. 135 del 1997, al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati Pag. 78dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 149 del 1993 (legge n. 237 del 1993). Tale ultima norma prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. È quindi intervenuto l'articolo 1, comma 1143, della legge n. 296 del 2006 che ha modificato l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997 consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali non impegnate entro il 30 novembre 2006. Infine, l'articolo 2, comma 386, della legge n. 244 del 2007, al fine di rendere stabile il meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 1143, della legge n. 296 del 2006, ha disposto che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile nell'ambito della stessa Regione. Infine, ha stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

Un'ulteriore modifica riguarda la procedura da seguire per l'individuazione delle somme: infatti, mentre la disposizione originaria prevede l'intervento di un decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica, la novella ora proposta prevede che possano intervenire più decreti del Ministro. Infine, è prevista l'estensione della disciplina sul versamento al bilancio dello Stato anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, concernente la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Si tratta di: Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro; Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato. Rileva che appare opportuno esplicitare a quali capitoli di bilancio saranno destinate le somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, poiché non è chiaro se dette somme verranno riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 4, comma 2, dispone in materia di fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca per il triennio 2013-2015. In particolare dispone che per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario Pag. 79delle università e dei principali enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ora, ENEA), del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Ritiene inoltre che occorra sopprimere le parole «tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge», poiché l'articolo 11 – come anticipato nella scheda relativa all'articolo 3, comma 29 – è stato stralciato.

Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (articolo 1, comma 637, legge n. 296 del 2006) e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca indicati (articolo 1, comma 638, legge n. 296 del 2006). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate ai sensi dell'articolo 1, comma 642, legge n. 296 del 2006. Il comma 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell'università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni. La relazione tecnica chiarisce che la proroga è finalizzata a mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio, evitando che si determini un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica. I commi 14 e 15 dell'articolo 7 – attraverso talune modifiche ai commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 – introducono, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie: l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalla Consip (comma 15); la previsione che, con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, vengano definite linee guida per la razionalizzazione e il coordinamento tra più istituzioni degli acquisti merceologicamente omogenei, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione o degli altri sistemi telematici di approvvigionamento centralizzato, i quali già operano, per le altre amministrazioni pubbliche, in caso di acquisti di importo inferiore alla «soglia» di rilievo comunitario. Infine, tra i sistemi telematici di acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, è inserito il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (comma 14). A decorrere dall'anno 2014, i risultati conseguiti dalle singole istituzioni saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento, secondo il comma 14, lettera b).

Con riferimento alla formulazione del comma 14, osserva che non è indicata la data entro la quale debba essere adottato il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie. L'articolo 8, comma 17, autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge Pag. 80finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008), concernenti il sostegno alle scuole paritarie. Tale stanziamento si sommerà, dunque, a quello previsto a legislazione vigente nel disegno di legge di bilancio per il 2013, nel Programma 1.9 – Istituzioni scolastiche non statali, pari a 279,2 milioni di euro. La relazione tecnica evidenzia che l'autorizzazione di spesa è stata determinata tenendo conto delle riduzioni apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 (legge n. 44 del 2012). Preliminarmente ricorda che l'articolo 138, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito alle regioni la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali. A sua volta, l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie, incluse quelle degli enti locali, riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 2000 – abilitate, tra l'altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale – e di scuole non paritarie. L'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, da destinare prioritariamente alle scuole per l'infanzia. Ma, con sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, l'erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari. L'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha poi disposto che i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione sono stabiliti, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204 del 2008) ha inserito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca – esclusivamente per l'esercizio 2009 –, nell'ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 – Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 è stata rifinanziata per gli anni successivi dalla legge finanziaria (poi, di stabilità). In particolare, per il 2010, l'articolo 2, comma 250, legge n. 191 del 2009 ha assegnato (elenco 1, allegato alla legge) 130 milioni di euro provenienti dal cosiddetto «scudo fiscale»; per il 2011, l'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, disponendo un rifinanziamento per il 2011 del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, ha destinato al programma di interventi l'importo di 245 milioni di euro; per il 2012, l'articolo 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011 ha, a sua volta, autorizzato, per l'anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro.

  L'articolo 8, comma 21, prevede l'istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, nonché il sostegno ai processi Pag. 81di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità. Prende atto che dal riparto di detto Fondo dovrebbe arrivare l'integrazione delle risorse alla missione Istruzione universitaria, che rispetto all'assestato registra una riduzione di ben 523,1 milioni. Rileva inoltre che la meritoria iniziativa di destinare quota parte di tali finanziamenti alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, andrebbe estesa anche ai territori delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Mantova e Rovigo colpiti dal recente sisma del 20 e del 29 maggio. Rileva, infine, che la cultura non rientra nei finanziamenti di detto fondo. Osserva che vale la pena rilevarlo con allarme, poiché il bilancio complessivo del Ministero per i beni e le attività culturali non è allo stato attuale in grado di rispondere a numerosi interventi già in corso, non ha la forza di stabilizzare la spesa, non appare nelle condizioni di progettare investimenti. Ricorda che eppure le urgenze sono tante, nel campo dei beni culturali nell'accezione più larga, del paesaggio e in quello dello spettacolo. Osserva che, pertanto, la ripartizione del fondo di dotazione dovrebbe prevedere anche la voce cultura. Segnala, infine, che la norma non reca alcun termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorda, quindi, che il disegno di legge n. 5535 in esame, presentato dal Governo, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. Per quanto concerne le competenze della Commissione Cultura, con riguardo innanzitutto al finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emerge una riduzione preoccupante, seppur più contenuta, rispetto agli anni precedenti, dello stanziamento complessivo: da 52.187,4 milioni del 2012 a 50.977,4 (-1.210,0 milioni) e ancora di più rispetto all'Assestamento che ammonta a 52.959,9 milioni (-1.982,5 milioni). Per quanto riguarda gli anni precedenti, i dati forniti dallo stesso Ministro Giarda, nella relazione preparatoria del provvedimento sulla revisione della spesa, fanno emergere in tutta evidenza l'impatto negativo dei tagli lineari alla spesa per l'istruzione, l'università e la ricerca adottati con la legge n. 133 del 2008: l'esame dei dati finanziari del 2009 ci colloca al penultimo posto dei paesi dell'OCSE. I dati riferiti ai successivi anni non potranno che peggiorare. Per quanto riguarda, le voci di spesa nell'ambito della classificazione in Missioni e Programmi, le dotazioni finanziarie del Ministero per l'esercizio finanziario 2013 fanno capo alle seguenti Missioni: Istruzione scolastica (missione n. 22); Istruzione universitaria (missione n. 23); Ricerca e innovazione (missione n. 17); L'Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4); Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32); Fondi da ripartire (missione n. 33). Le unità di voto, ora costituite dai Programmi di spesa, sono 20, come nell'esercizio finanziario precedente. Peraltro, sono identiche a quelle utilizzate per l'esercizio finanziario precedente sia le denominazioni delle Missioni che quelle dei Programmi.

Con riguardo agli stanziamenti complessivi, lo Stato di previsione del Ministero reca, per l'esercizio finanziario 2013, spese in conto competenza per 50.977,4 milioni di euro, di cui 48.881,1 milioni (95,9 per cento) per spese correnti, dei quali 39.958,3 milioni destinati a spese per il personale; 2.039,1 milioni (4 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009 – da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a 57,3 milioni di euro (0,1 per cento del totale). L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Pag. 82Stato è pari al 9,2 per cento, a fronte del 9,7 per cento riferito al dato assestato 2012. Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2012, quali riportate nel disegno di legge di bilancio per il 2013, si registra una riduzione di 1.982,5 milioni di euro. Le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 48.881,1 milioni di euro per il 2013, 48.443,2 milioni di euro per il 2014 e 48.178,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 2.039,1 milioni di euro per il 2013, 2.035,8 milioni di euro per il 2014 e 2.027,4 milioni di euro per il 2015; per il rimborso passività finanziarie, 57,3 milioni di euro per il 2013, 56,1 milioni di euro per il 2014 e 55,6 milioni di euro per il 2015. Tutto ciò per un totale di 50.977 milioni di euro per il 2013, 50.535,1 milioni di euro per il 2014 e 50.261,5 milioni di euro per il 2015.

Rileva che la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2013 è valutata in 581,3 milioni di euro, di cui 4 milioni per la parte corrente, 572,8 milioni per la parte in conto capitale e 4,5 milioni per la parte relativa al rimborso di passività finanziarie. La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (2.842,1 milioni di euro); tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di variazioni che potranno discendere dall'andamento della gestione nella parte finale dell'esercizio. Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2013 a 51.089,6 milioni di euro. Data una massa spendibile di 51.558,7 milioni di euro (581,3 milioni di residui, più 50.977,4 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 99,1 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero ritiene di poter raggiungere nel 2013.

Con riguardo alle singole missioni di spesa, osserva che per l'anno 2013 alla missione Istruzione scolastica è assegnata la dotazione di 40.781,4 milioni di euro (pari all'80 per cento dello stanziamento del Ministero), con riduzione di 1.134,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. In particolare, sottolinea la riduzione delle risorse destinate al diritto allo studio e del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda quest'ultimo, da una prima lettura sembrerebbe che lo stanziamento sia aumentato (da 698,2 a 870) in realtà diminuisce perché nello stesso fondo confluiscono altri capitoli prima iscritti nei fondi da ripartire che hanno una riduzione di ben 231,9 milioni. Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria è pari a 7.677,6 milioni di euro (pari al 15,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 523,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Rileva che anche in questo caso ci si trova di fronte ad una notevole riduzione del capitolo sul diritto allo studio, da 168,5 milioni a 105,9, rispetto all'assestato, viene ridotto lo stesso fondo per il funzionamento ordinario di meno 368 milioni. Inoltre anche l'AFAM subisce una riduzione di ben 405,1 milioni. Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione è pari a 1.928,5 milioni di euro (pari al 3,8 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 68,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione L'Italia in Europa e nel mondo, articolata nei due programmi 4.1 Cooperazione in materia culturale e 4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, sono destinati 134,9 milioni di euro (pari allo 0,3 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero), con un incremento di 2,5 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche sono assegnati complessivi 48,5 milioni di euro (pari allo 0,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 16,4 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Fondi da ripartire, articolata in un unico Programma 6.1 Fondi da assegnare, è dotata di uno stanziamento di 406,5 milioni di euro (pari allo 0,8 per cento dello Pag. 83stanziamento del Ministero), con un decremento di 241,9 milioni di euro rispetto all'assestamento 2012.

Aggiunge che l'articolo 7 del disegno di legge di bilancio autorizza per l'anno finanziario 2013 l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero indicate nello stato di previsione di cui all'allegata tabella 7 (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica, nonché tra i capitoli relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione. Il comma 4 dispone che l'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il 2013 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2,6 milioni di euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per l'attività internazionale afferente all'area di Monterotondo. In base al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996 al programma ricerca scientifica e tecnologica di base del Ministero. Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. Infine, l'articolo 2, comma 22, del disegno di legge di bilancio autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR). Le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità registrano alcune variazioni rispetto alle tabelle allegate, negli anni precedenti, alla legge finanziaria. Le tabelle A e B non hanno subito variazioni; le altre tabelle sono state predisposte per missioni e programmi e riportano le dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascun anno del bilancio triennale; dalla tabella C, in applicazione dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, sono state stralciate le spese obbligatorie, contestualmente riallocate in appositi capitoli di spesa nell'ambito del disegno di legge di bilancio; la tabella E accorpa i dati delle precedenti tabelle D, E – quest'ultima, per le spese di conto capitale – e F.

Con riguardo agli stanziamenti recati da altri stati di previsione, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell'ambito della missione Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all'istruzione (capitolo 3044) sono allocati 16,9 milioni di euro da trasferire alle regioni per l'assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell'obbligo. Rispetto all'assestamento 2012, si registra una riduzione di 8,4 milioni di euro. In materia di ricerca, lo stesso stato di previsione prevede, nell'ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata: lo stanziamento di 25,6 milioni di euro (capitolo 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 1, comma 3). Rispetto all'assestamento 2012, si registra una riduzione di 0,2 milioni di euro; lo stanziamento di 99,2 milioni di euro (capitolo 7380) per l'Istituto italiano di tecnologia, Pag. 84con una riduzione di 0,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tabella n. 8), nell'ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (capitolo 7243) sono infine allocati 103 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore. Il medesimo capitolo non recava stanziamenti nell'assestamento 2012.
Con riguardo al Ministero per i beni e le attività culturali, sottolinea che la nota integrativa alla Tabella n. 13 evidenzia che la scelta strategica di fondo per la redazione del quadro di riferimento per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 si è basata sulle priorità politiche espresse nell'atto di indirizzo del Ministro, che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati con l'obbligo di ridurre il costo delle strutture del Ministero e del suo funzionamento. Ricorda che i Programmi per il Ministero sono 13, dislocati in 4 Missioni: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; fondi da ripartire. Per quanto concerne gli stanziamenti complessivi, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l'esercizio finanziario 2013, un totale per spese in conto competenza pari a 1.598,6 milioni di euro, di cui 1.297,3 milioni per spese correnti (81,2 per cento) e 266,7 milioni per spese in conto capitale (16,7 per cento). La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a 34,6 milioni di euro (2,2 per cento). L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento. Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2012, si registra un decremento complessivo di 103,3 milioni di euro (6,1 per cento per cento) dato da una riduzione di 71,5 milioni per la parte corrente; una riduzione di 56,7 milioni per la parte in conto capitale; un aumento di 24,9 milioni di rimborso passività finanziarie. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 1.297,3 milioni di euro per il 2013, 282,2 milioni di euro per il 2014 e 1.273,8 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 266,7 milioni di euro per il 2013, 258,4 milioni di euro per il 2014 e 254,1 milioni di euro per il 2015; per il rimborso passività finanziarie 34,6 milioni di euro per il 2013, 36,1 milioni di euro per il 2014 e 38,2 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 1.598,6 milioni di euro per il 2013, 1.576,7 milioni di euro per il 2014 e 1.566,1 milioni di euro per il 2015. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2013 è valutata in 161,7 milioni di euro (di cui 90,2 per la parte corrente, 71,4 per la parte in conto capitale, mentre, a differenza degli anni passati, non si registrano residui per il rimborso passività finanziarie). La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2012 (110,3 milioni di euro). Osserva, tuttavia, che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione. Le autorizzazioni di cassa per il 2013 ammontano a 1.611,8 milioni di euro. Data una massa spendibile di 1.760,2 milioni di euro (161,7 milioni di euro di residui, sommati a 1.598,6 milioni di euro di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 91,6 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2013.

   Con riguardo alle singole missioni di spesa, la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21) prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.432,6 milioni di euro (pari all'89,6 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero) con un decremento di 61,6 milioni Pag. 85(4,1 per cento) rispetto al dato assestato 2012. La missione Ricerca e innovazione (n. 17), articolata in un solo programma, Ricerca in materia di beni e attività culturali (2.1), prevede uno stanziamento in conto competenza di 42,3 milioni di euro (pari al 2,6 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 23,1 milioni (35,3 per cento) rispetto al bilancio assestato 2012. La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32) prevede uno stanziamento complessivo di 33,4 milioni di euro (pari al 2,1 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 9,1 milioni di euro (21,5 per cento) rispetto al dato assestato 2012. La missione Fondi da ripartire (n. 33), strutturata in un solo programma, Fondi da assegnare (4.1), prevede uno stanziamento di 90,2 milioni di euro (pari al 5,6 per cento dello stanziamento del Ministero), con un decremento di 9,5 milioni di euro (pari al 9,5 per cento in meno) rispetto all'assestamento 2012.
  In merito alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, osserva che l'articolo 13 autorizza per l'anno finanziario 2013 l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero indicate nello stato di previsione di cui all'allegata tabella 13 (comma 1). Inoltre, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni

compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) tra i capitoli del programma Sostegno e valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo relativi al Fondo unico per lo spettacolo (comma 2). Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2013, autorizza altresì lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e comunicati alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli del bilancio di previsione del Ministero relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (comma 3). Le Tabelle A e B, recanti gli stanziamenti da iscrivere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso del triennio, non prevedono stanziamenti.

Nella nota illustrativa relativa alla Tabella A, evidenzia, peraltro, che nell'accantonamento previsto per il Ministero dell'economia e delle finanze sono comprese le risorse per il provvedimento relativo a «Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» (A.C. 4333), mentre nell'accantonamento previsto per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono comprese le risorse per il provvedimento riguardante «Concessione di un contributo al centro Pio Rajna» (A.C. 5309). La Tabella C reca gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità.

Con riguardo alle spese per interventi di sostegno ai settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, esse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recato dalla Tabella n. 2), all'interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all'editoria (15.4). Il programma Sostegno all'editoria reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 177,4 milioni di euro, di cui 167 milioni per spese correnti e 10,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all'assestamento 2012, si registra un aumento di 7,6 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni Pag. 86di competenza del programma relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 167 milioni di euro per il 2013, 174,5 milioni di euro per il 2014 e 172,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 10,4 milioni di euro per il 2013, 11,3 milioni di euro per il 2014 e 11,1 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 177,4 milioni di euro per il 2013, 185,8 milioni di euro per il 2014 e 183,6 milioni di euro per il 2015. Nell'ambito degli stanziamenti relativi al 2013, 135,6 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria (capitolo 2183, esposto in tabella C della legge di stabilità), con un aumento di 7,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012; 10,4 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria (capitolo 7442, esposto in tabella C della legge di stabilità), con un aumento di 0,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Ulteriori 31,4 milioni di euro sono assegnati al capitolo 1501 e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme relative agli anni pregressi. Rispetto al dato assestato 2012 non si registrano variazioni. La tabella C, recante gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, prevede a favore dell'editoria gli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 67 del 1987, allocati sui capitoli 2183 di parte corrente e 7442 di parte capitale, e pari complessivamente a 137,472 milioni di euro per il 2013, 142.695 per il 2014 e 144.074 per il 2015. La medesima tabella espone, altresì, richiamando la legge n. 249 del 1997 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il capitolo 1575, in corrispondenza del quale non reca stanziamenti per alcuno degli anni del triennio.

Con riguardo agli stanziamenti recati da altri stati di previsione, rileva che parte delle spese per gli interventi nel settore dell'informazione insistono, a partire dall'esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Nell'ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di 92,9 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (capitolo 3121), con un decremento di 24,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012. Non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (capitolo 3021), in corrispondenza del quale nell'assestamento 2012 erano allocati 3 milioni di euro. Le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione poi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), all'interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1). Il programma Attività ricreative e sport reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 605,2 milioni di euro, di cui 403,8 milioni per spese correnti e 201,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all'assestamento 2012, si registra una riduzione di 7 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Attività ricreative e sport relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 403,8 milioni di euro per il 2013, 408,3 milioni di euro per il 2014 e 407,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 201,4 milioni di euro per il 2013, 201,4 milioni di euro per il 2014 e 201,4 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 605,2 milioni di euro per il 2013, 609,7 milioni di euro per il 2014 e 608,9 milioni di euro per il 2015. Nell'ambito degli stanziamenti Pag. 87relativi al 2013, rientrano, in particolare: 403,8 milioni di euro per il finanziamento del CONI (capitolo 1896), con una riduzione di 5,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012; 61,2 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (capitolo 7450), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012; 140,2 milioni di euro quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali «Torino 2006» (capitolo 7366), con uno stanziamento identico al dato assestato 2012. Risulta, invece, soppresso il capitolo 2111, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport, che nel bilancio assestato 2012 recava uno stanziamento di 1,8 milioni di euro. La nota al capitolo riferisce che la soppressione è operata, cita testualmente, «in applicazione dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010».

  Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto il relatore per l'approfondito e puntuale lavoro svolto sui disegni di legge di stabilità e di bilancio presentati dal Governo. Con riguardo, tuttavia, al modo di procedere nell'esame dei provvedimenti, chiede quale sia il termine entro cui la Commissione Cultura deve concluderne l'esame.

  Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, ribadisce che il termine entro cui concludere l'esame dei provvedimenti è stato fissato dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella giornata di giovedì 25 ottobre prossimo.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) lamenta come tale termine per la conclusione dell'esame sia assolutamente irrisorio, non potendosi immaginare che la Commissione possa svolgere un esame ponderato in tempi così ristretti. Chiede pertanto alla presidente Ghizzoni di esprimere, a nome della Commissione, l'esigenza di concludere l'esame dei provvedimenti nella giornata di martedì 30 ottobre. Rileva, tra l'altro, come nella seduta odierna non sia presente alcun rappresentante dei gruppi di opposizione.

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alla richiesta dell'onorevole Barbieri, osservando che per un esame serio dei provvedimenti occorrono adeguate condizioni e tempi congrui di esame. Lamenta, quindi, come non si possano esaminare «alla cieca» provvedimenti così importanti per il Paese, essendo altrimenti lesi nelle prerogative parlamentari.

  Giuseppe GIULIETTI (Misto) apprezza innanzitutto la relazione svolta sui provvedimenti in esame, che denota un grande equilibrio e autonomia di giudizio della relatrice dal Governo. Nel merito, con riguardo particolare alle disposizioni relative alla scuola, preannuncia che nella seduta odierna si troverebbe a votare contro i provvedimenti in esame, condividendo al riguardo le considerazioni del segretario del Partito democratico Bersani. Non è possibile che il Governo si faccia sempre scudo, per le proprie decisioni, degli asseriti vincoli finanziari imposti dall'Europa. Condivide, quindi, la richiesta dell'onorevole Barbieri, da presentare possibilmente in via unanime da parte di tutta la Commissione, essendo quello della scuola un tema che riguarda migliaia di persone in tutto il Paese.

  Maria COSCIA (PD) condivide la richiesta dell'onorevole Barbieri, osservando come la materia della scuola sia molto complessa e riguardi un elevato numero di insegnanti e di famiglie in tutto il Paese, di modo che proprio la Commissione cultura non può sottrarsi al compito di un esame approfondito e serio di tutte le problematiche connesse.

  Manuela GHIZZONI, presidente e relatore, ricorda come già nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi era stato deciso, inizialmente, di avviare l'esame dei provvedimenti in discussione giovedì 25 ottobre, per concluderlo la settimana successiva ove possibile. Ribadisce quindi che in conseguenza dell'assegnazione dei provvedimenti avvenuta il 18 ottobre scorso le Commissioni di merito sono tenute a concluderne l'esame, ai sensi del Regolamento come reinterpretato dalla Giunta del Regolamento, entro sette giorni dall'assegnazione, quindi giovedì 25 ottobre prossimo. Si rimette, in ogni caso, alla Commissione sulla richiesta di rappresentare al presidente della Commissione Bilancio che, in relazione alla complessità dei provvedimenti indicati e alle numerose norme di interesse della Commissione, l'esigenza di svolgere un esame in sede consultiva approfondito sui citati disegni di legge di bilancio e di stabilità, anche oltre il termine di indicato. Tenuto conto dei lavori della V Commissione, riterrebbe quindi che la Commissione potrebbe esprimere le relazioni di competenza sulle citate Tabelle del disegno di legge di bilancio per il triennio 2013-2015 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2013, entro martedì 30 ottobre 2012.

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) auspica che tutti i gruppi parlamentari forniscano il loro fattivo contributo ai fini dell'elaborazione di proposte di parere largamente condivise.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alla richiesta di slittamento del termine ultimo per la conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, alla luce dell'esigenza di sviluppare gli approfondimenti necessari su materie di rilevante interesse e di estrema attualità, che non meritano di essere analizzate in maniera superficiale ed approssimativa.

  Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea l'opportunità che la Commissione segnali alla Commissione di merito gli interventi che ritiene prioritari, auspicando che si possa pervenire all'elaborazione di proposte il più possibile condivise. Tra le priorità segnala l'esigenza di adeguati rifinanziamenti per il settore dell'editoria, in merito ai quali si riserva di intervenire più diffusamente nel seguito dell'esame.

  Giorgio LAINATI (PdL) si associa alle considerazioni formulate dalla collega De Biasi, auspicando che si possa svolgere un esame approfondito e ponderato dei provvedimenti in discussione.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, auspica che il confronto tra i diversi gruppi sia costruttivo e fornisca indirizzi ed orientamenti utili alla Commissione di merito.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, dettagliato ed estremamente preciso. Comunica, quindi, la disponibilità del Governo a svolgere un lavoro condiviso con tutte le forze politiche, al fine di apportare rilevanti e significative modifiche ai provvedimenti in esame, seppure nella brevità dei tempi a disposizione, anche alla luce delle necessità sollevate negli ultimi tempi dal mondo della scuola. Precisa, tuttavia, che tali interventi dovranno tenere conto dei vincoli finanziari previsti dalla legge n. 135 del 2012, come peraltro già ribadito dal Ministro Giarda in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata Granata n. 3-02543.

  Elena CENTEMERO (PdL) manifesta la sua disponibilità ad un confronto il più possibile costruttivo con gli altri gruppi parlamentari e con il Governo, al fine di predisporre proposte condivise su argomenti di grande rilevanza per la coesione sociale dell'intero Paese.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, tenuto conto dell'orientamento unanime emerso in Commissione preannuncia che rappresenterà al presidente della Commissione bilancio l'esigenza della Commissione di concludere l'esame dei provvedimenti in discussione, entro martedì 30 ottobre 2012
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 19.25.









Postato il Giovedì, 25 ottobre 2012 ore 17:22:15 CEST di Salvatore Indelicato
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