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Dirigenti Scolastici: Il TAR LAZIO rigetta il ricorso per l’annullamento delle prove preselettive del concorso di n. 2386 dirigenti scolastici

Giurisprudenza

Con il ricorso principale in epigrafe, notificato in data 18.11.2011, i ricorrenti si sono opposti, deducendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento, alla procedura concorsuale sub specie di prove preselettive del concorso per il reclutamento di n. 2386 Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con d.d. del 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 56 del 15 luglio 2011, IV^) dalla quale sono stati esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo (80/100) impugnando, contestualmente, la disciplina regolamentare con cui il Ministero ha disciplinato lo svolgimento delle prove preselettive in questione, tenutesi in data 12 ottobre 2011, affidando a consulenti esterni l’elaborazione del libro dei test della prova preselettiva (circa 6.000 domande).
I predetti docenti, inoltre, hanno impugnato il comunicato con cui in data 5 ottobre 2011 il Ministero ha eliminato oltre 900 quesiti senza, tuttavia, differire la data di svolgimento delle prove in questione.
L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso e con ordinanza n.4381/2011 del 24.11.2011 l’istanza di sospensione cautelare è stata respinta.
Si è costituita, altresì, la controinteressata Prof.ssa Anna Maria Simeone
Con motivi aggiunti notificati in data 16.01.2012, parte ricorrente – nel specificare il punteggio riportato da ciascun docente nei test preselettivi- ha sostanzialmente replicato alle deduzioni difensive svolte dal Ministero in occasione della Camera di Consiglio di trattazione dell’istanza cautelare. Nel chiarire e specificare i motivi di censura già proposti con il ricorso principale, i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato che, ai sensi dell’art.5 del DPR n.140/2008 e art.8, comma 2, D.dg.13 luglio 2011, la prova preselettiva avrebbe dovuto essere diretta “all’accertamento del possesso delle conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate”, che l’amministrazione ha ritenuto fornita in caso del raggiungimento del punteggio di 80/100. Tuttavia, proprio in conseguenza dell’inesattezza, incongruità, equivocità ed eccessiva difficoltà dei test, i candidati non hanno potuto dimostrare il possesso del patrimonio culturale richiesto secondo le modalità e i tempi previsti dall’art.8 del Bando e, in sostanza, tale prova si sarebbe risolta in una mera prova “mnemonica” inidonea a comprovare l’effettiva preparazione dei candidati.
Nella pubblica udienza del 7 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.74 cpa, trattandosi di ricorso e di motivi aggiunti manifestamente infondati, come da recenti precedenti della Sezione dai quali non si ha motivo di discostarsi (Tar Lazio, Roma, sez.III bis n.1252/2012; TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 15 marzo 2012, n. 2571; TAR Lazio, Roma, n. 33368 del 10 novembre 2011).
Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale si è già pronunziato, in generale, sulla conformità dell’espletamento delle procedure preselettive basate su test di accesso ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.
Ed invero “La previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte –con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez., n.603/2011; Cons.Stato, sez. IV, n. 2797/2004 cit.).
Più in particolare, con riferimento alle censure proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, va poi evidenziato che:
Sono infondate tutte le doglianze con cui si deduce, sotto vari profili, la violazione delle norme poste dal d.P.R. n. 487 del 1994 in ordine allo svolgimento delle procedure concorsuali che non si applicano al concorso per dirigente scolastico. Ed invero, in materia di procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici, l'art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, costituisce norma primaria di disciplina della materia; non è di conseguenza predicabile un'illegittimità del bando di concorso per violazione della generale normativa regolamentare sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1371; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n.1982);
la censura con cui si lamenta l’illegittimità della determinazione del Ministero di procedere comunque all’espletamento della prova preselettiva nella data del 12 ottobre 2011 (malgrado in data 5 ottobre, ovvero ad appena sette giorni dallo svolgimento della stessa, l’amministrazione avesse reputato di annullare ben 900 quesiti, con effetto “depistante” sulla preparazione dei candidati) è stata già ritenuta infondata dalla Sezione. Ed invero, tale valutazione - che, comunque, appartiene al novero delle scelte discrezionali dell’amministrazione- non è stata ritenuta lesiva della par condicio dei candidati. Ed infatti “la parità di trattamento nel giorno dell’esame appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell’esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell’ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno; sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte” (TAR LAZIO, Roma, sez.III bis n. 2571/2012);
inoltre, anche la dedotta “erroneità o l’equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand’anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati . Sostanzialmente la disparità di trattamento non appare predicabile laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. “librone” dei test somministrato il giorno dell’esame” (Tar Lazio, sent.cit);
quanto alla censura inerente l’affidamento della elaborazione della batteria a gruppi di soggetti esterni (nel caso di specie, ANSAS) la Sezione, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, ha evidenziato che “la circostanza che l’amministrazione si sia affidata alla correzione della prova preselettiva mediante strumenti di lettura ottica delle risposte non rappresenta una scelta viziata in partenza, come sembrano sostenere gli interessati, ma è espressamente consentito dall’art. 7, comma 2 bis del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i stante il quale: “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”, come è esattamente accaduto nel caso in esame in cui la preselezione è stata affidata al FORMEZ” (TAR Lazio, sez.III bis. n.3176/2012);
per quanto riguarda, invece, la mancata verbalizzazione dell’affidamento a soggetti esterni dell’attività di elaborazione e formalizzazione della batteria di quesiti e della scelta, nell’ambito della batteria medesima, dei 100 quesiti somministrati sulla base di una previa predisposizione dei relativi criteri, che non risultano valutati né approvati dal Ministero, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni fornite dall’amministrazione circa la peculiarità della fattispecie, che vede nell’ANSAS (ex IRRE) non una Commissione di concorso, bensì un mero organo tecnico di supporto per la predisposizione della batteria dei quesiti. Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, trova conforto nell’art.4 del DPR 140/2008, a mente del quale “Il concorso- cui si accede mediante preselezione - si articola in due prove scritte ed una prova orale”. La fase preselettiva, pertanto, conformemente alla ratio richiamata nell’incipit di tale pronunzia, in quanto estranea alla prova vera e propria ma semplicemente mirata alla “riduzione della complessità e dei tempi della procedura”, pur dovendo rispettare il principio della par condicio tra i candidati non può, viceversa, ritenersi soggetta alle regole specifiche riguardanti la verbalizzazione e la predisposizione dei criteri proprie delle commissioni di concorso. Tanto è vero che tale prova, dal successivo art.3, è definita “oggettiva” e comunque la votazione “tecnica” riportata non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Date tali premesse, è conseguenza logica necessaria riteenre che quando per l’espletamento di tale selezione il Ministero si avvalga di soggetti terzi, questi debbano essere considerati un mero supporto tecnico e non una Commissione di esame;
quanto alla terza censura del ricorso principale, la Sezione si è già espressa ritenendola infondata, sulla considerazione che “ quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l’esiguità del tempo a disposizione fa sì che “il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici” (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87)”;
riguardo al motivo con cui si lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986).
con riferimento censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650,151,1192,1263,1539,2551,2829,2831,3612,4336,4039,4336,4039,4176,3055,3551,846,591,218,1397, 2104,1288,3419,4397,4175,112, 3500,3767,4339, nonché 2434,2804,4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l’inaffidabilità e l’inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell'errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall'inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87).
quanto alla seconda parte della censura, secondo cui le domande di lingua straniera (ma anche spagnolo, tedesco etc) sarebbero state formulate in violazione dell’art.8, comma 9, lett.h del Bando - in quanto i quesiti avrebbero richiesto una conoscenza di livello superiore al B1 (preintermedio)- essa appare affetta da genericità, non essendo stati evidenziati i quesiti ritenuti colpiti dall’illegittimità denunziata;
riguardo alla considerazione che i candidati avrebbero avuto a disposizione di un tempo particolarmente esiguo per rispondere ai 100 quesiti rispetto a quello previsto (100 minuti), dovendo di fatto ricorrere al “librone” e che, pertanto, tale circostanza li avrebbe privati della possibilità di dimostrare il possesso delle proprie cognizioni di base (da accertarsi con riferimento a ciascun candidato, senza alcuna comparazione tra gli stessi), ancora una volta il Collegio non può esimersi dal ritenere la doglianza infondata, in quanto comunque le condizioni di disagio ed il tempo assegnato per la soluzione dei quesiti sono stati analoghi per tutti i candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 5 aprile 2012, n. 3176 T.A.R.; TAR Lazio Roma sez. I, 16 aprile 2007, n. 3275).
con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all’esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell’art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all’identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all’esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l’orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). Analogamente, inammissibile in quanto formulata in termini di ipoteticità è la parte della censura con cui si assume che le Commissioni avrebbero abbinato il cartoncino anagrafico, la busta contenente il cartoncino e la scheda risposte solo in un momento successivo al momento della consegna della scheda.
Quanto, infine, al rilievo formulato con i motivi aggiunti secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275).
In conclusione, stante la complessiva infondatezza, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA come per legge, nei confronti di ciascuna amministrazione costituita nonché della controinteressata Anna Maria Simeone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 









Postato il Sabato, 13 ottobre 2012 ore 13:42:59 CEST di Salvatore Indelicato
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