L’accorpamento
selvaggio di tremila istituti a livello nazionale (circa un terzo del
totale) legata ai tagli disposti dal Governo Berlusconi e confermati
dal Governo Monti, sta producendo, oltre al prevedibile disservizio
dovuto all’ingestibilità di scuole-pachiderma, anche una ricaduta
negativa sulle relazioni sindacali. La confusione regna di nuovo
sovrana in quelle scuole che, per accorpamenti in orizzontale,
verticale (o misti), hanno visto, da settembre, cambiare i propri
collegi docenti: che fine fanno i rappresentanti della Rsu appena
eletti a marzo? Vanno indette nuove elezioni? E nel frattempo rimane in
carica la RSU esistente? A chi compete la contrattazione?
A queste domande rispondiamo, normativa alla mano, sperando di essere
d’aiuto a colleghi e dirigenti confusi e dubbiosi.
Il riferimento normativo principale, in materia, è l’accordo collettivo
nazionale quadro del 7 Agosto 1998.
Gli organi collegiali di una istituzione scolastica (consiglio
d’istituto, collegio docenti, ecc.) decadono quando c’è un
ridimensionamento della rete scolastica.
Con gli OO.CC. decade anche la RSU che, normalmente, dura in carica 3
anni, ma solo se il cambiamento interessa più del 50% dei membri della
RSU (parere ARAN del 16.9.03 sull'art.7 del citato CCNQ).
In ogni caso, in attesa delle elezioni resta in carica, anche ai fini
della contrattazione d’istituto, la RSU vigente e questo si evince
dalla interpretazione autentica dell’art 1, comma 3 del suddetto
accordo quadro redatta dall’Aran e dalle OO.SS il 13 Febbraio 2001.
Vi si legge:
“ …le parti concordano che le Rsu …vadano rielette entro i 50 giorni
successivi alla decadenza attivando le procedure entro 5 giorni da
quest’ultima.”
Ma per rieleggere le RSU occorre un accordo delle OOSS firmatarie con
l'ARAN e nelle more resterebbero in carica le RSU appena elette. Al
momento tale accordo non è stato siglato e le OOSS firmatarie di
contratto, nel frattempo, stanno dicendo nelle scuole che i contratti
integrativi di istituto andrebbero sottoscritti SOLO con i loro
rappresentanti provinciali. Ciò non corrisponde al vero.
La stessa interpretazione autentica precisa infatti che:
“Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono
comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie…e con gli
eventuali componenti delle RSU rimasti in carica…”.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1 COMMA 3 - PARTE
SECONDA - DELL'ACCORDO COLLETTIVA QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.
ART. 1 (Clausola di intepretazione autentica)
1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro
per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti
concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione
decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima
dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i
cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le
procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono
comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU
rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti
integrativi questa avverrà da parte dei componenti delle RSU rimasti in
carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.
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