INTERPELLO
N. 24/2012 Roma, 1° agosto 2012 Prot. 37/0014188 - La Federambiente
(Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) ha presentato
istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in ordine alla problematica concernente le modalità di
fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33,
comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, l’istante chiede:
- se sia legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto in
questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta,
qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia
legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a
lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa,
maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.)
e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell’arco del mese di
riferimento;
- se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990
per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia
diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo
stesso debba essere fruito in misura intera.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle
Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto
segue. In via preliminare, occorre ricordare che il diritto a tre
giorni di permesso mensile ex L. n. 104/1992 spetta al coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti. Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del
mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale,
maternità, malattia ecc., non
è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai
permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze
“giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al
lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave
una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la
fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di
cui all’art. 33, della L. n. 104/1992, non sembra possa subire infatti
una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione,
natura e caratteri diversi. Il principio sopra enunciato ha trovato,
peraltro, conferma nella risposta ad interpello n. 21/2011 – riferita
alla problematica relativa al riproporzionamento dei permessi indicati
in oggetto in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese –
proprio in virtù della diversa ratio sottesa agli istituti delle ferie
e ai permessi di cui al citato art. 33.
Ne consegue che il principio espresso dall’INPS con circ. 128/2003 –
richiamata dall’istante – secondo cui viene concesso un giorno di
permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi
inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata, non
sembra trovare applicazione nell’ipotesi prospettata. Viceversa, nella
diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992
per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19),
appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero
dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati
dall’Istituto.
il direttore generale
f.to Paolo Pennesi