MILANO I primi
otto sono stati accontentati ieri, dal Tribunale del lavoro di Novara,
per altri 20 la sentenza sembra in dirittura d'arrivo, e altri 25 sono
intenzionati a presentare istanza a settembre, con il risultato che
dalla città piemontese si riapre un fronte complicato per il ministero
dell'Istruzione. Il tema è quello degli scatti stipendiali non
riconosciuti al personale precario della scuola, che invece secondo i
giudici ne ha diritto. Il problema riguarda parecchie pubbliche
amministrazioni ma è endemico nella scuola, dove sono parecchie decine
di migliaia gli insegnanti precari con i contratti "a stagione", che
partono a settembre e terminano a giugno con la chiusura dell'anno
scolastico. Per queste figure, l'eterna ripartenza da zero riguarda
anche lo stipendio, che non accumula gli anni e quindi non fa partire
gli scatti di anzianità che spettano al personale di ruolo. Gli otto
docenti interessati dalla nuova sentenza si vedranno riconoscere prima
di tutto gli arretrati, che naturalmente sono proporzionali agli anni
passati in cattedra con contratti precari, ma vedranno anche crescere
il loro stipendio futuro che dovrà tener conto della "carriera": a
seconda dei casi, secondo i calcoli della Cisl locale che ha seguito la
vicenda, l'aumento oscilla da qualche decina di euro a 150 euro al
mese, cifre significative soprattutto alla luce dei livelli stipendiali
della scuola. Sul tema lo scorso anno si era già pronunciata la Corte
d'Appello di Genova (sentenza 743 del 20 settembre 2011), fondando il
diritto agli scatti di anzianità per gli insegnanti precari sulle
regole europee che impediscono discriminazioni tra il personale con
contratti a termine e quello assunto a tempo indeterminato. Il
riferimento proposto dai magistrati liguri è all'articolo 4 della
direttiva 1999/70/CE, recepita nel nostro Paese dall'articolo 6 del
Dlgs 268/2001. Una norma, quest'ultima, che ha creato parecchi problemi
giurisprudenziali al ministero dell'Istruzione, anche sul versante dei
rinnovi a ripetizione dei contratti per periodi superiori ai 36 mesi
canonici che in genere fanno scattare l'obbligo di assunzione. Su
entrambi i piani, regolamentare e retributivo, l'amministrazione ha
sempre opposto al carattere vincolante delle regole europee la
specificità del settore scolastico, che per le caratteristiche proprie
della sua organizzazione non si presta a entrare nelle maglie rigide
che disciplinano gli altri ambiti di lavoro. Una lettura, quella
ministeriale, che però ha sempre incontrato parecchi ostacoli ad
affermarsi nei tribunali.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
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