Proposte di
emendamento per stabilizzare precari, abolire trattenuta Enam, salvare
professionalità di inidonei e ITP, garantire indennità di reggenza a
vicari, aprire finestra su pensioni, salvare assegnazione provvisoria a
neo-assunti e ferie dei precari, istituire albo dei ricercatori
universitari, sfoltire processi in corso. Il sindacato offre la ricetta
per risparmiare milioni di euro senza distruggere il merito. A costo
zero la ricetta per stabilizzare i precari della scuola che dopo tre
anni continuano a essere chiamati come supplenti. La carriera è,
infatti, bloccata per i colleghi di ruolo, perché non assumerli? Si
risparmierebbero 8 milioni di euro per ogni denuncia di infrazione
rispetto alle migliaia in corso. Perché non obbligare gli ispettori o
lo stesso personale della scuola a revisionare gratuitamente i conti,
visto che già il Dsga deve preparare la relazione, il dirigente deve
sostenere la contrattazione con le RSU, ed è sempre possibile sporgere
denuncia alla magistratura contabile? Risparmi per altri 4 milioni di
euro. E ancora, perché costringere i docenti inidonei all’insegnamento
per motivi di salute a non valorizzare la propria professionalità nelle
biblioteche o ancora perché non consentire agli insegnanti
tecnico-pratici di frequentare i TFA e riconvertirsi in altra classe di
concorso in base al titolo di studio? Per non parlare dei risparmi
dovuti alla riapertura dei concorsi per ricercatore, magari utilizzando
personale specializzato da anni nella docenza e nella ricerca, senza
coprire assegni milionari per associati o ordinari, come fanno in
Europa. Ancora risparmi nati dalla volontà di non legiferare contro
direttive comunitarie che assicurano la monetizzazione delle ferie non
godute per malattie o altra ragione, e ancora risparmi per la
liquidazione di enti i cui servizi non sono più dispensabili come
quelli offerti dall’Enam. E che dire del caos presso le Corti del
lavoro per ricorsi individuali che, sebbene riguardino procedure
concorsuali, non sono più gestiti dal Tar Lazio in forma collettiva,
con danni permanenti nelle tasche dei contribuenti? Nello spirito della
legge vanno le proposte emendative preparate dall’Anief anche per
garantire la mobilità del personale neo-assunto che si potrebbe
ritrovare dal prossimo anno cassa-integrato o per lasciare andare in
pensione quelle migliaia di colleghi che avevano iniziato il 1°
settembre 2011 il loro ultimo anno di servizio o ancora per non
mortificare la professionalità dell’unica figura intermedia - quadro -
del vicario, introdotta nell’amministrazione scolastica. Certo, sono
tutte proposte orientate ai risparmi di spesa, ma sembrano poter
migliorare il servizio, invece di distruggere la motivazione, il
merito, l’abnegazione dei lavoratori della scuola, dirigenti, docenti o
ata, comunque, sempre professionisti al servizio del cittadino. Per
queste ragioni, Anief lancia un appello ai senatori della Repubblica
perché le stesse proposte possano essere presentare, discusse ed
approvate.
ANIEF
Proposte di emendamenti al D.d.L. n. 3396 di conversione del D. L.
95/2012 - 10 punti per il Paese
Per rilanciare il servizio pubblico scolastico ed universitario
Per risparmiare nella pubblica amministrazione senza svilire il merito
Interventi su: Giustizia, Ferie, Revisori dei conti e stabilizzazione
dei precari, Trattenuta Enam, Albo ricercatori, Assegnazione
provvisoria neo-assunti, Riconversione personale inidoneo o in esubero,
Indennità di reggenza ai Vicari, Pensioni.
· Competenza dei TAR sui decreti di valutazione dei titoli delle
domande di inserimento in GaE (per evitare duplicazione dei costi di
gestione dei processi) approvati dal Miur
· Ferie monetizzate al personale precario e al personale di ruolo, se
non concesse (per evitare ulteriori costi con le supplenze del
personale assente e per evitare apertura d’infrazione per violazione
normativa comunitaria)
· Revisori dei conti espressi dal Collegio docenti senza oneri per lo
Stato (per risparmiare 4 milioni di euro). Risparmi utilizzati per la
stabilizzazione dei precari (per evitare condanna alle spese su
procedura d’infrazione e per evitare apertura d’infrazione per
violazione normativa comunitaria)
· Soppressione trattenute Enam (per passare allo Stato risorse
consolidate)
· Albo ricercatori universitari (per rispettare la carta europea dei
ricercatori dalla comprovata esperienza ed evitare fuga dei cervelli)
· Assegnazione provvisoria neo-immessi in ruolo 2011 (per garantire la
mobilità del personale in esubero).
· Personale inidoneo in biblioteca (per rispettare la professionalità
docente e utilizzare il personale).
· Personale ITP in esubero riconvertito con TFA (per rispettare la
professionalità docente e utilizzare il personale)
· Vicari retribuiti se reggenti o sostituti di dirigenti (per
rispettare la professionalità dei quadri)
· Finestra pensioni per il personale della scuola (per consentire
risparmi di spesa su personale in servizio)
Emendamenti
· All’articolo 1, aggiungere il comma seguente:
“27. Al fine di semplificare l’azione
amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad
esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure
relative al contenzioso presso il giudice ordinario, la risoluzione
delle eventuali controversie legate alla valutazione dei titoli
dichiarati all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre
2006, n. 296, inerente una procedura concorsuale, è regolata ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Conseguentemente, è abrogato il comma 4-quater dell’art. 1 della
legge 167/2009.”
Motivazione
La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle
controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale,
semplificando in termine di costi e di prontezza dell’azione
amministrativa il contenzioso attivo presso i diversi tribunali del
lavoro, abrogando l’unica disposizione che interviene su un punto della
tabella di valutazione dei titoli che era stata disciplinata con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), ai
sensi della lettera c), c. 605 della L. 296/06, riportando maggiori
risparmi per la finanza pubblica
· All’articolo 5, comma 8, penultimo capoverso inserire il seguente
periodo: “In osservanza dell’articolo 7 della direttiva comunitaria
2033/88/CE resta salvo il diritto del lavoratore ad usufruire di
un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, nel caso
in cui sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una
parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, o ancora
se stia assunto a tempo determinato e per tale ragione non abbia potuto
esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.”
Motivazione
La norma intende recepire quanto stabilito dalla Cassazione con
sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, che ha però ribaltato la decisione
della Corte d’appello, affermando il diritto del lavoratore al
pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. In
particolare si cita la posizione della Suprema Corte di giustizia della
Unione Europea che in sede di interpretazione delle norme sul godimento
delle ferie con la sentenza 20 gennaio 2009, pronunciata nei
procedimenti riuniti C- 350/06 e C-520/06, ha ritenuto che l'art. 7
della direttiva deve essere interpretato in un senso che osta a
disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad
un'indennità finanziaria nel caso richiamato.
· All’articolo 6, comma 20, lettera b), ultimo capoverso, è aggiunto il
seguente periodo.
“A partire dall’anno scolastico 2012-2013, l’esercizio della funzione
di revisore dei conti in seno all’istituzione scolastica, di cui al
comma 616 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è svolto
senza alcuna oneri per la finanza pubblica, come predeterminato
dall’articolo 57 comma 3 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. I risparmi
previsti sono utilizzati per coprire le assunzioni disposte dal giudice
in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per condanna
dell’abuso del contratto a termine nei confronti del personale precario
della scuola che ha prestato servizio su posto vacante e disponibile
per più di 36 mesi. Conseguentemente all’art. 9, c. 18 della legge 12
luglio 2011, n. 106, è soppressa la parola “anche” e il testo
nell’ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso" fino alle parole
"presente decreto".
Motivazione
La norma porta un risparmio iniziale di 3.600.000 euro, nato
dall’utilizzazione a titolo gratuito del personale addetto alla
revisione dei conti. Contestualmente, per migliorare il servizio
scolastico ed evitare allo Stato italiano di incorrere nella penalità
riconosciuta dalla Corte di giustizia europea per la violazione
particolarmente grave e reiterata di una direttiva comunitaria con
pagamento di una cifra forfettaria di 8.854.000 euro e di cifre da
10.880 a 652.800 euro al giorno per la penalità di mora, si intende
dare corso all’applicazione nel comparto scuola del pubblico impiego
della direttiva 1999/70/CE eliminando la deroga prevista di recente dal
legislatore così da far archiviare la procedura d’infrazione
attualmente in corso (prov. 2010/2124) per il personale ATA e quella
che è in procinto di essere attivata per il personale docente. I costi
conteggiati derivano dal fatto che la stabilizzazione del personale
precario sia a costo zero per le casse dello Stato, essendo stati
bloccati per il personale di ruolo gli scatti di anzianità per il
quadriennio 2010-2014 ai sensi dell’articolo 9, comma 23 della legge
122/2010 e successive modifiche.
· All’articolo 12, c. 25, è aggiunto il seguente comma.
“Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è
nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla
liquidazione dell’ex-Enam e di portare a conclusione
esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai
sensi dell’articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122,
per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono
gia` stati individuati con decreti interministeriali interventi e
beneficiari e sono gia` stati contratti i relativi mutui. Per la
liquidazione si applicano le disposizioni previste nei successivi commi
per la Società di cui al comma precedente. Conseguentemente è abrogata
nei confronti del personale scolastico la trattenuta obbligatoria sullo
stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a. s. 2012-2013.
Motivazione
La recente soppressione dell’ENAM e l’accorpamento dell’INPDAP all’INPS
rendono necessaria lo sblocco della trattenuta sullo stipendio
forzatamente attivata sui cedolini del personale della scuola
dell’infanzia e primaria e il recupero dei beni in forza all’erario.
· All’articolo 14, comma 3, introdurre il seguente il seguente comma:
“3bis. Al fine di dotare le università delle risorse umane
necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di
ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è
inserito il seguente:
Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli
atenei)
“1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre
2013 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a
tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del
9 gennaio 2009.
2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo
riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato
almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della
normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della
presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche
internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di
quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo
determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e
continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita
equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della
stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei
ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore
scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza
e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei
curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là
delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le
Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale
dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei
ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto.
3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per
l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010
n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo 1
della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero,
l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le
pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli
assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione,
retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i
rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso
università o enti di ricerca della stessa durata”
Motivazione
In considerazione del blocco dei concorsi e dell’avvio stentato della
riforma, visto anche il carico didattico riservato nei corsi di laurea
ai ricercatori, si ritiene necessario dotare le università delle
risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività.
L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione,
dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea
nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES,
come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per
sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i
concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa
previgente. Si intende consentire alle Università la chiamata diretta
anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai
ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti nella Carta
Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto
della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005
riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta
per l’assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il
numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase
iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo
della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in
cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di
dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono
già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo
impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000
giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati,
meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire
risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e
conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame
tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto
di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate
con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il
contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la
qualità della prestazione professionale e la nuova figura del
docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze
maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella
ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.
· All’articolo 14, comma 14, introdurre il seguente comma
“14bis. Al fine di semplificare l’azione amministrativa e di
favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono
abrogati il comma 21 dell’art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e
il comma 4-quinquies dell’art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167.
Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, da emanare entro l’approvazione del prossimo decreto di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto il
reinserimento del personale di ruolo cancellato precedentemente.”
Motivazione
La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del
personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e
del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tendono a
promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la
cassa-integrazione e il licenziamento. Le disposizioni introdotte
mirano a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità triennale per i
neo-assunti e della riassunzione per scorrimento di graduatoria su
altre classi di concorso per il personale già assunto.
· All’articolo 13, sostituire il testo “transita nei ruoli del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di
assistente amministrativo o tecnico” con il seguente testo “è chiamato
a svolgere funzione di bibliotecario dell’istituzione scolastica”
· All’articolo 14, sostituire il testo “transita nei ruoli del
personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo,
tecnico o collaboratore scolastico” con il seguente testo “deve
frequentare corsi di riconversione professionale come previsti dal
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Conseguentemente,
all’art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’ art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è
aggiunto il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni
specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di
riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.”
Motivazione
La recente approvazione delle norme per la mobilità forzata nel
pubblico impiego non tengono conto della peculiare situazione che
riguarda il personale scolastico, come disciplinata dalla
contrattazione, viste le specifiche funzioni svolte, in deroga a quanto
previsto già dal decreto legislativo Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione). La nuova disposizione intende salvaguardare la specifica
funzione rivestita dal personale della scuola.
· All’articolo 14, comma 22, penultimo capoverso, inserire il seguente
testo “Resta valida l’attribuzione dell’indennità di reggenza già
prevista nei contratti collettivi di lavoro in caso di assenza del
dirigente o di sua sostituzione o ancora in scuole oggetto di procedure
di dimensionamento”.
Motivazione
Mentre il CCNL in vigore ribadisce la validità dell’art. 33 del CCNI
del 31-8-99 e dell’art. 69 del CCNL del 4-8-95 che attribuiscono
un’indennità di reggenza al vicario che sostituisce il dirigente, in
caso di sua assenza: “1. Al personale docente incaricato dell'ufficio
di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a
tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a
quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché
all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore
amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è
attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una
indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di
inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza
degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è
corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella
prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel
comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una
indennità di pari importo.”
· All’articolo 22, comma 1, introdurre la seguente lettera
“e) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre
2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22
dicembre 2011, n. 214”
Motivazione
Le recenti norme sul sistema previdenziale non hanno tenuto conto della
peculiare posizione del personale scolastico che matura l’anno di
servizio al 31 agosto 2012, piuttosto che al 31 dicembre 2011. La norma
intende garantire al personale docente e ata la stessa parità di
trattamento con i lavoratori privati, considerata anche la peculiare
disciplina della cessazione del servizio previsto dall’art. 509 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione).
www.anief.org