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Organico diritto&fatto: Personale della scuola

Ministero Istruzione e Università
C.M. n.  61 Prot. n. A00DPIT n.1605 Roma, 18 luglio 2012 - Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni  in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento  è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e  alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto. Si ricorda che l’art. 9, comma 19, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 , n.106,  ha  definitivamente  fissato al 31 agosto il termine (precedentemente previsto alla data del 31 luglio dalla legge n. 333/2001) di ultimazione di tutte  le operazioni  finalizzate al corretto e regolare  avvio dell’anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato). Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto,  sulla base degli elementi e dei dati  comunicati dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare  un più  idoneo e proficuo  utilizzo delle risorse.  Subito dopo  le SS.LL.  daranno corso alla fase di informazione  alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si  fa  rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle  complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici. Si rammenta che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica  e  sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente  le classi che accolgono gli alunni disabili. Come già comunicato con la C.M. n. 25/2012 relativa all’organico di diritto, essendo stato ultimato il triennio di contenimento degli organici previsto dall’art. 64 della legge 133/2008, per l’anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno scolastico 2011/2012 e ciò in base  all’art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111. Conseguentemente, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia per la quale si è  consolidato l’organico di fatto,  per gli altri gradi di istruzione  si è proceduto alla quantificazione e alla ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni dei diversi ordini e gradi di istruzione in relazione all’aumento e diminuzione del numero degli alunni, alla serie storica della scolarità degli ultimi anni, nonché alle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana. Considerato che non si è reso possibile  incrementare l’organico di diritto,  come auspicato dalla C.M. n.25/2012, ne consegue che l’organico di fatto di ogni regione non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello già previsto per l’ anno scolastico 2011/2012, incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell’organico di diritto dell’a.s. 2012/2013 (vedi nota n. 587 del 19 aprile 2012). Si  conferma, pertanto, che tale dotazione non potrà in nessun modo essere incrementata nell’organico di fatto dell’a.s. 2012/2013 considerata imprescindibile esigenza di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dall’art. 64 della legge 133 del 2008 e dall’art. 19, comma 7, della legge n. 111/2011. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi  ha già  comportato e comporterà ancora  una corrispondente riduzione della quota dei risparmi conseguenti alla riduzione dei posti e destinata  ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola .
Determinazione del numero delle classi e dei posti
Le SS.LL. attraverso  interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole,  individueranno  le misure e  le  soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’ anno 2011/12. E’ appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre. Per conseguire gli obiettivi di contenimento, si richiamano le tipologie di intervento già segnalate nelle precedenti circolari relative all’organico di fatto, da ultimo la n. 63/2011. Si sottolinea solo che una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, sicuramente contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della spese di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa  ricognizione delle effettive  esigenze di personale,  tenendo presente l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione. Per la  corretta e  scrupolosa attuazione delle  indicazioni  e  istruzioni di cui alla presente circolare,  si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico,  articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle risorse stesse,  al potenziamento e alla migliore qualificazione  dei servizi tenendo conto  delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, con particolare riferimento alla lotta alla dispersione scolastica, nonché all’accoglienza degli alunni stranieri e all’ alfabetizzazione,  valorizzando le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica. Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione  si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto,
gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei  criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, debbono riguardare solo situazioni
eccezionali  e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per  assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto,  nell’attuale,
delicata  fase operativa, dei tempi molto ristretti  a  disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado. A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate. Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi  solo in presenza  di  situazioni  adeguatamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. In particolare:
a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto,
in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine
di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;
b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica  site nello stesso comune o distretto sub comunale,
evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in
dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.
Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma 411, lett. c) della legge  244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove
classi, per far fronte ad incrementi  del numero  di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno  acquisire formale  autorizzazione  da
parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato. Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge  n. 268 del  22 novembre 2002, concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il  27 luglio p.v., sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione  per il completamento dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica. Per le zone terremotate si applicano le disposizioni previste dall’apposita ordinanza. Sempre  ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto,  fatta  salva la deroga contemplata dall’art.  14,  comma 3, del decreto interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto. I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche  sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra  le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi). Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla relativa eventuale autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione. Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti  le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse. Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche  a  comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il  15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002. In conformità di quanto  previsto  dal  comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la
necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di  servizio dello
stesso.  Tale possibilità si applica anche  nei confronti degli insegnanti di religione.  La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale
spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Poiché le misure previste dall’art. 14, commi dal 17 al 20, del DL n. 95/2012 concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’art. 64  della legge 133 del 2008, si ricorda che il comma 5 del citato art 64 prevede che “I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità  dirigenziale previste dalla predetta normativa.”
Quadro delle disponibilità
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di
diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro  delle  complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle
utilizzazioni. Poiché alla definizione del quadro  delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti  sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l’art. 19, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 ha abrogato il comma 4 dell’art. 459 del DPR 297/94, modificato dall’art. 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del dpr 297/94:  - per la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; - per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di  istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole  con almeno cinquantacinque classi, o il  semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.
PERSONALE DOCENTE
Per quanto attiene alle  consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi  di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 25/2012,  di accompagnamento al decreto interministeriale  avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2012/13, che ha dettagliatamente  disciplinato tutte le  innovazioni conseguenti
all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della legge 133 del 2008. Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione  solo alcuni punti  e
profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici. Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011)  che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.
Scuola dell’infanzia:
La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1,  della legge n. 333/2001. Ne
consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni. Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati  dalla SS.LL.  solo  nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità, stante anche la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di utilizzare posti di scuola dell’infanzia su altri gradi di istruzione.
Scuola primaria:
Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde, terze,  quarte e di
30 ore per le classi quinte e in 44 ore per le classi a tempo pieno. L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato  l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario”  il  cui computo,  debitamente  rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della  complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2012/13. Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto. Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico  rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani,  a programmare e  organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa e  ad assicurare l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica.
Le quattro ore residuate  dalle  44 ore  settimanali  delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe,  comunque disponibili nell’organico di istituto,  potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani), nonché assicurare l’insegnamento dell’ora alternativa alla
religione cattolica. Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente. L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti,  (così come precisato dalla C.M. 25/12 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni  e indicazioni  di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99),  articola il tempo scuola  in modo flessibile,  individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto cenno. Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Scuola secondaria di I grado
Com’è noto,  ai sensi dell’art. 5 del DPR 89/2009,  due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
(29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);  - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore. Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. Le  citate  classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche  anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate.  Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per  evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall’organico complessivo e  senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare  che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie,  l’eventuale  disattivazione delle classi a tempo prolungato  dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime. La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola,  la  quantificazione del tempo  di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di  abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie,  come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010. L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.
Scuola secondaria di II grado
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti
professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei. Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il
prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato  all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime, seconde e terze e dei previgenti ordinamenti nelle classi
successive. Si ricorda che:
- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;
- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli
obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino
lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza.
L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio)  deve tener  conto della presenza di docenti con contratto a tempo
indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Classi di concorso
Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per la costituzione degli organici e  l’attribuzione  della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni,  le discipline relative al primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino. Con note n. 2320 del 29 marzo e n. 3714/bis del 5 giugno 2012 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime, seconde e terze degli istituti di secondo grado interessate al riordino dall’ 1.9.2011. Tali tabelle hanno natura  dichiarativa dell’esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.
Opzioni
Con il nuovo anno scolastico, verranno attivate le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di opzioni. Poiché la opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione delle classi deve seguire il principio generale relativo alle classi  iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali  continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere  definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni. Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 22 titoli di qualifica professionale di cui la D.M.  15 giugno 2010, rientrano nelle attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. Tali percorsi, com’è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni  sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità  (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare per le classi prime e seconde)  come da  Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e  da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi  www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale). Per l’attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 25 del 29 marzo 2012 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni
organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:
 la quota di autonomia  del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
 la quota di flessibilità  del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.
Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune “curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11. Per i percorsi relativi all’offerta sussidiaria complementare, il sistema informativo di questo Ministero ha predisposto una funzione che riporta  le classi di concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti: tale funzione consente di attribuire lo specifico insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi, nonché di  regolamentare l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà produrre situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo ovviamente a riferimento l’intero sviluppo quinquennale dei corsi statali e  triennale dei corsi di IeFP. Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni
iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di  diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 2009, n. 81.  La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi  di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.
Ufficio tecnico 
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e  il settore industria
ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro
adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle  persone e dell’ambiente. Per i  relativi posti, fa riferimento a quelli già
previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti. I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione tecnica e art. 8, comma  7, per l’istruzione professionale, stabiliscono che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con  personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.  Tali modalità sono stabilite  dal  CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà attivato  l’Ufficio tecnico in via di fatto.
Posti di sostegno 
L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto  nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno. Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2009);
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole  programmeranno gli interventi didattici  ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2012/13, come per il corrente anno scolastico,    riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2012/2013, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle classi;  -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..);  - la  accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza  di interventi di altre istituzioni o enti). Considerato che  anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori  posti entro  lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti. Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Le SS.LL.,  sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno  le  modalità di  una  equilibrata e accorta distribuzione delle risorse 
professionali e materiali  necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .
Istruzione  degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono
confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le  dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2011/2012.  In attesa di dare
applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi
serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque  garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti.
Quanto alle  classi prime,  la relativa attivazione,  ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione
dell’organico di fatto. Relativamente ai corsi serali si richiamano le indicazioni fornite con la nota n.1073 del 5 giugno 2012. Come già fatto presente nella C.M. n. 25/2012,  con la sottoscrizione  dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per  la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE “ .  Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse. Scuole presso le carceri e gli ospedali Nell’ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.
Personale educativo
Con separata nota verrà trasmesso il decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche  di diritto  per l’anno scolastico 2012/2013.  Si ricorda che in base   all’art. 19,
comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111, come per il personale docente ed ATA, anche per il personale educativo la dotazione organica dell’anno scolastico 2012/2013 non può superare quella dell’anno 2011/2012 nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
PERSONALE ATA
Organico  DSGA
A seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e delle modifiche di costituzione dell’organico si è concretizzato, in svariati contesti provinciali, consistente esubero di personale. Come già indicato nella nota di accompagnamento dello schema di decreto per la determinazione dell’organico di diritto, per le scuole sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga) il posto di DSGA può essere istituito, esclusivamente nella presente fase di organico di  fatto, abbinando due istituzioni scolastiche
sottodimensionate. E’ possibile, inoltre, assegnare la scuola sottodimensionata a DSGA di ruolo, ad integrazione dell’incarico originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di servizio. Al fine, però, di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e ss., in altra provincia, è necessario che le SS.LL. procedano secondo i criteri riportati di seguito affinché il maggior aggravio del personale a disposizione, sia compensato dalle modalità operative indicate. Pertanto:
1) nelle province nelle quali l’esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate, i soprannumerari permangono nelle scuole nelle quali hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2011/2012. Il restante personale rimane a disposizione nell’ambito provinciale ed è utilizzato secondo i criteri definiti nel CCNI sulle utilizzazioni.
2) A compensazione dell’aggravio che si ingenera a livello nazionale, di cui al punto 1, nelle province nelle quali l’esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, ai DSGA in esubero, oltre alla  propria scuola sottodimensionata è attribuita, per abbinamento, altra istituzione scolastica sottodimensionata, secondo i criteri indicati nella nota 4998 del 28 giugno c.a., con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione dell’organico di diritto. Ciascuna delle restanti istituzioni scolastiche sottodimensionate è affidata a DSGA di ruolo.
3) Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata.
Considerata la peculiarità della materia, si fa comunque riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito, all’atto della trasmissione del contratto integrativo concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale.
Organico degli altri profili ATA
Si ricorda che la dotazione dell’organico di diritto non può essere in alcun modo incrementata rispetto alle quantità comunicate con il più volte citato decreto interministeriale. Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto. Come evidenziato nel citato schema di decreto, l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto è disciplinato dall’articolo 9 del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 relativo, per analoga materia, all’a.s. 2011/2012. Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non  dovessero  rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi. In questi casi dovrà essere assicurata la presenza di numero di collaboratori scolastici necessario per il normale espletamento dell’orario scolastico, nonché di assistenti amm.vi per far fronte a situazioni di particolare complessità amministrativa, ovvero di assistenti tecnici  al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più negli istituti ove siano presenti due/tre unità  di personale inidoneo  sia nel profilo dei collaboratori scolastici che di assistenti amm.vi o tecnici. Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali. In ogni caso, fermo restando il numero di posti di DSGA che le SS.LL. riterranno di dover istituire per gli abbinamenti innanzi citati, può essere attivato, nella fase in argomento, un numero di posti  inderogabilmente non superiore a quello dell’anno scolastico 2011/2012, detratti i posti del dimensionamento scolastico ex articolo 19, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori. Tutte le variazioni dei posti  apportate dalle SS.LL.  devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico. L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione,  deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le consuete procedure e le modalità.
In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo  corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF. Si rappresenta, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a
favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale 66/2011, relativo agli organici per l’a.s. 2011/2012.
Monitoraggio
Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio  con il compito di monitorare gli esiti delle  operazioni disciplinate dalla presente circolare. Per le procedure e le attività da porre in essere  si rinvia alla circolare  n. 63/2011 relativa all’organico di fatto a.s. 2011/2012. Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
il capo dipartimento
f.to Lucrezia  Stellacci








Postato il Giovedì, 19 luglio 2012 ore 16:59:29 CEST di Antonia Vetro
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