C.M. n.
61 Prot. n. A00DPIT n.1605 Roma, 18 luglio 2012 - Con la presente
circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di
adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni
di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto
prodromico rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del
personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno
scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di
funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato
possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.
Si ricorda che l’art. 9, comma 19, del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 , n.106, ha
definitivamente fissato al 31 agosto il termine (precedentemente
previsto alla data del 31 luglio dalla legge n. 333/2001) di
ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto
e regolare avvio dell’anno scolastico (sistemazione,
utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato). Le
SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione
degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei
dati comunicati dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno
contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne
gli orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione
dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle
effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e
proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le
SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle
Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Quanto al quadro
delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli
organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in
corso di registrazione), al quale pertanto le SS.LL. faranno
riferimento per la trattazione e per la soluzione delle complesse
questioni che caratterizzano la materia degli organici. Si rammenta che
i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati
dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e
sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
(DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24
luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del
3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni
disabili. Come già comunicato con la C.M. n. 25/2012 relativa
all’organico di diritto, essendo stato ultimato il triennio di
contenimento degli organici previsto dall’art. 64 della legge 133/2008,
per l’anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale
docente, sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno
scolastico 2011/2012 e ciò in base all’art. 19, comma 7, della
legge 15 luglio 2011, n.111. Conseguentemente, fatta eccezione per la
scuola dell’infanzia per la quale si è consolidato l’organico di
fatto, per gli altri gradi di istruzione si è proceduto
alla quantificazione e alla ripartizione, tra le Regioni, delle
dotazioni dei diversi ordini e gradi di istruzione in relazione
all’aumento e diminuzione del numero degli alunni, alla serie storica
della scolarità degli ultimi anni, nonché alle specificità relative ai
comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche
particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese
quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni
con cittadinanza non italiana. Considerato che non si è reso
possibile incrementare l’organico di diritto, come
auspicato dalla C.M. n.25/2012, ne consegue che l’organico di fatto di
ogni regione non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello
già previsto per l’ anno scolastico 2011/2012, incrementato o diminuito
dei posti in più o in meno assegnati nell’organico di diritto dell’a.s.
2012/2013 (vedi nota n. 587 del 19 aprile 2012). Si conferma,
pertanto, che tale dotazione non potrà in nessun modo essere
incrementata nell’organico di fatto dell’a.s. 2012/2013 considerata
imprescindibile esigenza di conseguire gli obiettivi di contenimento
della spesa previsti dall’art. 64 della legge 133 del 2008 e dall’art.
19, comma 7, della legge n. 111/2011. Si ricorda, infatti, che il
mancato raggiungimento degli obiettivi ha già comportato e
comporterà ancora una corrispondente riduzione della quota dei
risparmi conseguenti alla riduzione dei posti e destinata ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative
dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della
carriera del personale della Scuola .
Determinazione del numero delle
classi e dei posti
Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno
l’autonomia delle scuole, individueranno le misure e
le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le
consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’ anno
2011/12. E’ appena il caso di precisare che tali quantità devono
intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno
concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre. Per
conseguire gli obiettivi di contenimento, si richiamano le tipologie di
intervento già segnalate nelle precedenti circolari relative
all’organico di fatto, da ultimo la n. 63/2011. Si sottolinea solo che
una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà,
sicuramente contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del
contenimento della spese di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008.
Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di
fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle
effettive esigenze di personale, tenendo presente
l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena
utilizzazione. Per la corretta e scrupolosa attuazione
delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente
circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni
scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli
spazi di flessibilità che l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n.
275/99. Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta
ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola
secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle
risorse stesse, al potenziamento e alla migliore
qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste
delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, con particolare
riferimento alla lotta alla dispersione scolastica, nonché
all’accoglienza degli alunni stranieri e all’ alfabetizzazione,
valorizzando le opportunità derivanti dall’autonomia organizzativa e
didattica. Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero
delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è
provveduto in sede di definizione degli organici di diritto,
gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di
fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri
previsti dal DPR 81/2009, debbono riguardare solo situazioni
eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino
indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle
istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell’attuale,
delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a
disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del
secondo grado. A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune
istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino di
accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione
di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n.
81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle
classi già autorizzate. Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta
all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in
presenza di situazioni adeguatamente motivate. Appare
evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la
concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero
delle classi già formate. In particolare:
a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno
essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi
autorizzate in organico di diritto,
in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri
figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo,
che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine
di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;
b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle
iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site
nello stesso comune o distretto sub comunale,
evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di
iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle
classi già autorizzate in organico di diritto in
dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.
Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma
411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di
procedere all’eventuale attivazione di nuove
classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni
non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto,
dovranno acquisire formale autorizzazione da
parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato. Si richiama
l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge n.
268 del 22 novembre 2002, concernente l’obbligo, per i dirigenti
scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché
il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione
dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non
giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Le SS.LL. vorranno
rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di
rispettiva competenza. I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo
che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi
territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 27
luglio p.v., sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero
dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile
coprire con personale a disposizione per il completamento
dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione
scolastica. Per le zone terremotate si applicano le disposizioni
previste dall’apposita ordinanza. Sempre ai sensi del citato
articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti
e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali,
successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga
contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto
interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione
del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti
formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il
31 agosto. I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura
di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle
classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base
di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti
superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti
vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti
formativi). Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le
necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla relativa
eventuale autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2
comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e
dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle
dotazioni organiche per l’a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario
rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.
Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di
certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi
vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni
stesse. Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni
scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non
oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo
Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in
applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli
accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002. In conformità
di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della
citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle
classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre.
Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà
completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si
determini la
necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel
rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre
il numero delle scuole di servizio dello
stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti
degli insegnanti di religione. La modifica della composizione
della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale
spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Poiché
le misure previste dall’art. 14, commi dal 17 al 20, del DL n. 95/2012
concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’art. 64
della legge 133 del 2008, si ricorda che il comma 5 del citato art 64
prevede che “I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel
processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla
base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità
dirigenziale previste dalla predetta normativa.”
Quadro delle disponibilità
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di
ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla
determinazione dell’organico di
diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del
quadro delle complessive disponibilità, così come previsto
dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle
utilizzazioni. Poiché alla definizione del quadro delle
disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico
concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di
esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi
provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile
rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati
contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici
scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l’art. 19, comma
6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 ha abrogato il comma 4
dell’art. 459 del DPR 297/94, modificato dall’art. 3, comma 88, della
legge 24 dicembre 2003, n.350. Ne consegue, pertanto, che potranno
essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni
di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del dpr 297/94: - per
la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di
circolo didattico con almeno ottanta classi; - per le scuola di I
grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti
comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero
quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque
classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole
con almeno quaranta classi.
PERSONALE DOCENTE
Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai
singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed
indicazioni di cui alla C.M. n. 25/2012, di accompagnamento al
decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni
organiche dell’a.s. 2012/13, che ha dettagliatamente disciplinato
tutte le innovazioni conseguenti
all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della legge
133 del 2008. Con la presente circolare, pertanto, si richiamano
all’attenzione solo alcuni punti e
profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori
scolastici. Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento
dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati,
rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo
2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta
istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e
retributiva.
Scuola dell’infanzia:
La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e,
pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3,
comma 1, della legge n. 333/2001. Ne
consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano
la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle
sezioni. Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del
servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL.
solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche
ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità, stante anche
la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di
utilizzare posti di scuola dell’infanzia su altri gradi di istruzione.
Scuola primaria:
Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata
complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle
classi prime, seconde, terze, quarte e di
30 ore per le classi quinte e in 44 ore per le classi a tempo pieno.
L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più
possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella
scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo,
debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve
rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica
assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2012/13.
Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di
fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto. Giova
evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle
famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata
effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in
dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente
specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di
organico rese disponibili a livello regionale, concorrono
prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate
con rientri pomeridiani, a programmare e organizzare le
attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa
e ad assicurare l’insegnamento dell’ora alternativa alla
religione cattolica.
Le quattro ore residuate dalle 44 ore
settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario
frontale di due docenti per classe, comunque disponibili
nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per
l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle
famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a
potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi
che attualmente praticano i rientri pomeridiani), nonché assicurare
l’insegnamento dell’ora alternativa alla
religione cattolica. Ovviamente, le risorse di organico devono essere
utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in
atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità
dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente. L’insegnamento
della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito
delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai
docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla
normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella
classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente
scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato
dalla C.M. 25/12 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più
utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio
nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la
certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro
il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione
linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati
nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua inglese.
Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato
possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario,
sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento settimanali. Il totale dei posti e delle ore derivanti
dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui
sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto;
l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed
organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola
in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il
migliore impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto
cenno. Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in
caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per
evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive
difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto
possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Scuola secondaria di I grado
Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 89/2009, due sono
i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola
ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
(29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di
italiano); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili
eccezionalmente fino a 40 ore. Le classi a tempo prolungato devono
essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per
un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36
ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di
organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle
famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di
approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. Le
citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo
in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo
svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce
orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in
progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva
l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi
attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le
stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della
spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al
vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa
solo in presenza di economie derivanti dall’organico complessivo
e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di
continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie,
l’eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato
dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime. La
composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola
secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che
prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di
insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il
citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre
discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero
di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto,
all’autonomia della scuola, la quantificazione del
tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina. L’ora
di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola
secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte
dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire
il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di
abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi
di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla
scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre
utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in
materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del
27.10.2010. L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto
della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella
scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della
seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici
scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non vi siano
nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si
determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva.
Scuola secondaria di II grado
Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un
processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR
n. 87/2010 relativo agli istituti
professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n.
89/2010 relativo ai licei. Come già fatto presente, l’assetto
dell’istruzione secondaria di II grado anche per il
prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato
all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime, seconde e
terze e dei previgenti ordinamenti nelle classi
successive. Si ricorda che:
- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero
complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi
indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione
professionale e nei diversi percorsi liceali;
- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti
tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di
norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli
obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa
eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile
formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa
organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno
comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale
caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per
il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di
qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
piano dell’offerta formativa.
- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio
l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare
classi prime con gruppi di alunni che studino
lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella
indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste
espresse in modo prevalente dall’utenza.
L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non
si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della
presenza di docenti con contratto a tempo
indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle
cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici
scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di
titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero
e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Classi di concorso
Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove
classi di concorso (di prossima emanazione), per la costituzione degli
organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono
state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a
confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e
variazioni, le discipline relative al primo, secondo e terzo anno
di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino. Con
note n. 2320 del 29 marzo e n. 3714/bis del 5 giugno 2012 sono state
pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi
indirizzi, articolazioni ed opzioni dell’istruzione tecnica e
professionale, relative alle sole classi prime, seconde e terze degli
istituti di secondo grado interessate al riordino dall’ 1.9.2011. Tali
tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente e non modificano
in alcun modo gli ordinamenti.
Opzioni
Con il nuovo anno scolastico, verranno attivate le ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti
tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di
opzioni. Poiché la opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso
degli istituti tecnici e professionali la formazione delle classi deve
seguire il principio generale relativo alle classi iniziali dei
cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad
applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi deve
essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni
iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i
diversi indirizzi, articolazioni e opzioni. Percorsi di Istruzione e
formazione professionale (IeFP) I percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 22 titoli di
qualifica professionale di cui la D.M. 15 giugno 2010, rientrano
nelle attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.
Tali percorsi, com’è noto, possono essere realizzati, ferma restando la
competenza delle Regioni sulla base della programmazione
regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà,
secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e
sussidiarietà complementare per le classi prime e seconde) come
da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010
e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma
l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it –
riordino istruzione Professionale). Per l’attivazione e la gestione dei
percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 25 del 29 marzo
2012 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare
che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti
professionali, nei limiti delle dotazioni
organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:
la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte
ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna
disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
la quota di flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5,
comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.
Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una
apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità
necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto
al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà
essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune
“curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione
professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle
classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11. Per i percorsi relativi
all’offerta sussidiaria complementare, il sistema informativo di questo
Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di
concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese
tra quelle previste dagli attuali ordinamenti: tale funzione consente
di attribuire lo specifico insegnamento alle classi di concorso
finalizzate all’acquisizione degli standard formativi, nonché di
regolamentare l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la
scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non
dovrà produrre situazioni di soprannumero o di esubero a livello
provinciale, tenendo ovviamente a riferimento l’intero sviluppo
quinquennale dei corsi statali e triennale dei corsi di IeFP. Si
ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che
attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto
del numero complessivo degli alunni
iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi,
pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica
e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare
la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello
derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico
dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle
classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio
attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi
di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata
dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie
riguardanti la formazione della generalità delle classi
dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle
specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI
relativo alle utilizzazioni del personale docente.
Ufficio tecnico
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e
degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli
istituti tecnici e il settore industria
ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio
tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro
adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e
dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già
previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi
degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli
ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due
regolamenti. I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione tecnica e
art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono che
i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3,
sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione
scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di
concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione
collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle
utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI
sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto,
di personale I.T.P. in esubero sarà attivato l’Ufficio tecnico in
via di fatto.
Posti di sostegno
L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha
introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e
l’assegnazione dei posti di sostegno. Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.104/1992, nei
casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di
sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal
rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale
previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007
(finanziaria per il 2009);
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole
all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione
mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale
assegnazione le scuole programmeranno gli interventi
didattici ed educativi al fine di assicurare la piena
integrazione dell’alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli
organici a.s. 2012/13, come per il corrente anno
scolastico, riporta il numero complessivo di posti
fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2012/2013,
comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella
di organico di fatto.
Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata
sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del
Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27
dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi
dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di
handicap da cui è affetto l’alunno. I relativi posti vanno assegnati
dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle
classi; -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi
funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..); - la
accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla
citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre
istituzioni o enti). Considerato che anche i posti di sostegno
concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui
all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione
della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di
ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione
della sentenza della Corte costituzionale. Anche al fine di poter
informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei
confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi
necessari, le SS.LL. sono comunicheranno a questo Ministero e al
Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del
numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti. Si
richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per
quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei
soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di
sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di
sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo
di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994. Le
SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli
Istituzionali competenti, individueranno le modalità
di una equilibrata e accorta distribuzione delle
risorse
professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le
classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di
scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono
costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del
Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione
nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due
alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .
Istruzione degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per
l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007,
emanato in applicazione dell’art. 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione
progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei
Centri Territoriali Permanenti rimangono
confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in
ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto
dell’anno scolastico 2011/2012. In attesa di dare
applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e
didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri
Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi
serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033
del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle
classi dei corsi serali attualmente funzionanti.
Quanto alle classi prime, la relativa attivazione,
ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come
una delle priorità di cui tener conto nella definizione
dell’organico di fatto. Relativamente ai corsi serali si richiamano le
indicazioni fornite con la nota n.1073 del 5 giugno 2012. Come già
fatto presente nella C.M. n. 25/2012, con la sottoscrizione
dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno
dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale
per la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del
permesso di soggiorno CE “ . Si invitano, pertanto, le SS.LL. a
tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di
riservare apposite risorse. Scuole presso le carceri e gli ospedali
Nell’ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita
considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e
presso gli ospedali.
Personale educativo
Con separata nota verrà trasmesso il decreto interministeriale relativo
alle dotazioni organiche di diritto per l’anno scolastico
2012/2013. Si ricorda che in base all’art. 19,
comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111, come per il personale
docente ed ATA, anche per il personale educativo la dotazione organica
dell’anno scolastico 2012/2013 non può superare quella dell’anno
2011/2012 nell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di
fatto.
PERSONALE ATA
Organico DSGA
A seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e delle
modifiche di costituzione dell’organico si è concretizzato, in svariati
contesti provinciali, consistente esubero di personale. Come già
indicato nella nota di accompagnamento dello schema di decreto per la
determinazione dell’organico di diritto, per le scuole
sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga)
il posto di DSGA può essere istituito, esclusivamente nella presente
fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche
sottodimensionate. E’ possibile, inoltre, assegnare la scuola
sottodimensionata a DSGA di ruolo, ad integrazione dell’incarico
originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di
servizio. Al fine, però, di evitare che i DSGA in esubero siano
utilizzati, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e ss., in altra provincia, è
necessario che le SS.LL. procedano secondo i criteri riportati di
seguito affinché il maggior aggravio del personale a disposizione, sia
compensato dalle modalità operative indicate. Pertanto:
1) nelle province nelle quali l’esubero di personale è superiore alle
scuole sottodimensionate, i soprannumerari permangono nelle scuole
nelle quali hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2011/2012. Il
restante personale rimane a disposizione nell’ambito provinciale ed è
utilizzato secondo i criteri definiti nel CCNI sulle utilizzazioni.
2) A compensazione dell’aggravio che si ingenera a livello nazionale,
di cui al punto 1, nelle province nelle quali l’esubero di personale è
inferiore alle scuole sottodimensionate, ai DSGA in esubero, oltre
alla propria scuola sottodimensionata è attribuita, per
abbinamento, altra istituzione scolastica sottodimensionata, secondo i
criteri indicati nella nota 4998 del 28 giugno c.a., con la quale è
stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale concernente la
determinazione dell’organico di diritto. Ciascuna delle restanti
istituzioni scolastiche sottodimensionate è affidata a DSGA di ruolo.
3) Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole
sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in
servizio in istituzione scolastica normodimensionata.
Considerata la peculiarità della materia, si fa comunque riserva di
fornire ulteriori indicazioni in merito, all’atto della trasmissione
del contratto integrativo concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale.
Organico degli altri profili ATA
Si ricorda che la dotazione dell’organico di diritto non può essere in
alcun modo incrementata rispetto alle quantità comunicate con il più
volte citato decreto interministeriale. Ne consegue che le SS.LL.,
sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti
scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per
compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente
numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le
condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di
tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed
ai parametri di determinazione degli organici di istituto. Come
evidenziato nel citato schema di decreto, l’adeguamento dell’organico
di diritto alla situazione di fatto è disciplinato dall’articolo 9 del
decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 relativo, per analoga
materia, all’a.s. 2011/2012. Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno
contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle
istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il
regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme
contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su
più plessi. In questi casi dovrà essere assicurata la presenza di
numero di collaboratori scolastici necessario per il normale
espletamento dell’orario scolastico, nonché di assistenti amm.vi per
far fronte a situazioni di particolare complessità amministrativa,
ovvero di assistenti tecnici al fine di garantire adeguato
livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità
operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà
derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale
inidoneo. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le
ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di
assegnare una risorsa in più negli istituti ove siano presenti due/tre
unità di personale inidoneo sia nel profilo dei
collaboratori scolastici che di assistenti amm.vi o tecnici. Qualora lo
stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi o
comunque figure uniche e non si renda possibile procedere
all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL.
rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione
del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali. In
ogni caso, fermo restando il numero di posti di DSGA che le SS.LL.
riterranno di dover istituire per gli abbinamenti innanzi citati, può
essere attivato, nella fase in argomento, un numero di posti
inderogabilmente non superiore a quello dell’anno scolastico 2011/2012,
detratti i posti del dimensionamento scolastico ex articolo 19, comma
4, della legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il profilo professionale di
assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione
dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle
prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre
2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori. Tutte
le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono
costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare
entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla
Direzione generale per il personale scolastico. L’attivazione dei posti
eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione,
deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le
consuete procedure e le modalità.
In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti
comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a
quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica
che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva
certificazione del MEF. Si rappresenta, infine, l’opportunità che le
SS.LL. adottino le iniziative atte a
favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo
3 del succitato decreto interministeriale 66/2011, relativo agli
organici per l’a.s. 2011/2012.
Monitoraggio
Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate
in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli
Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il compito di
monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente
circolare. Per le procedure e le attività da porre in essere si
rinvia alla circolare n. 63/2011 relativa all’organico di fatto
a.s. 2011/2012. Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero
rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro
normativo attuale.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
il capo dipartimento
f.to
Lucrezia Stellacci