Messaggio 87/2012 Roma,
7 giugno 2012 - La nota prot. n. 26482 del 7 marzo 2011 della RGS
– IGOP, allegata al messaggio n. 34/2011 del 14 marzo 2011, con cui
sono state fornite indicazioni relative al pagamento al personale
docente della Scuola delle ore alternative all’insegnamento della
religione cattolica, prevedeva la gestione cartacea di tale tipologia
di contratti fino a quando non fossero disponibili le necessarie
implementazioni per la gestione automatizzata. A decorrere dalla rata
di luglio 2012, si è provveduto ad implementare le funzioni SPTweb in
modo da assicurare l’individuazione in banca dati di tali contratti e
l’applicazione degli opportuni controlli operativi per la loro
gestione. In particolare, SPT ha recepito le seguenti caratteristiche
operative, in base a quanto indicato dal MIUR:
possono essere titolari di contratto per ore
alternative sia i docenti di ruolo che i docenti a tempo
determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza
breve o indennità di maternità;
i contratti per ore alternative hanno scadenza
obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è
previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore,
assimilabili al trattamento economico fondamentale.
Si fa presente che l’implementazione del flusso automatizzato dei
contratti scuola per la gestione dei contratti per ore alternative alla
religione, come concordato con il MIUR, sarà operativa, per opportuni
motivi di omogeneità, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013.
Eventuali contratti trasmessi dalle scuole tramite il sistema SIDI
pertanto continueranno a essere scartati fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2011/2012. Si riepilogano di seguito gli
interventi effettuati sulle funzioni del sistema SPTweb.
Docenti di ruolo
Nella funzione “Gestione supero ore” è stato aggiunto un nuovo campo
“Tipo ore eccedenti”, abilitato solo se selezionato il codice assegno
792, ore eccedenti assimilabili al trattamento economico fondamentale,
nel campo “Modalità calcolo”. Nel nuovo campo sono stati inseriti i
seguenti valori: “Ore Istituzionali”, fino a un massimo di 3 ore, “Ore
alternative religione”, fino a un massimo di 6 ore, “Entrambe”, fino a
un massimo di 9 ore. Si ritiene utile fornire un esempio di
segnalazione in caso di ore istituzionali e contemporaneo contratto di
ore alternative alla religione:
Contratto con 3 ore istituzionali con decorrenza 1 settembre 2011 e
scadenza 31 agosto 2012 e un contratto di ore alternative alla
religione di 5 ore con decorrenza 1 gennaio 2012 e scadenza 30 giugno
2012. Per operare correttamente sarà necessario procedere con una prima
segnalazione per inserire 3 ore con la scelta “Ore istituzionali”dal
01/09/2011 al 31/08/2012; a decorrere dalla rata di gennaio con un
secondo lotto si dovranno inserire 8 ore con la scelta “Entrambe” dal
01/01/2012 al 30/06/2012. In banca dati risulterà:
- dal 1/9/2001 al 31/12/2011 - 3 ore con assegno 792;
- dal 01/01/2012 al 30/06/2012 - 8 ore con assegno
792;
- dal 01/07/2012 al 31/08/2012 - 3 ore con assegno
792.
Docenti a tempo determinato
Nella funzione “Supplenze/Contratti successivi/Indennità di maternità”,
è stato inserito il nuovo campo “Ore alternative religione”, attivo se
nel campo “Contratto” è stato selezionato “Temporaneo” e se il campo
“Tipologia” o non è valorizzato o è valorizzato con “Art.40”. Nel caso
di scelta delle “Ore alternative religione”, è necessario inserire nel
campo“Ore eccedenti istituzionali” il numero fino a un massimo di 6
ore. L’indicazione del numero di ore istituzionali consente di
attribuire, nel caso di superamento dell’orario di cattedra, le ore
eccedenti con assegno 792 (analogo trattamento fondamentale), anziché
692 (analogo trattamento accessorio), a seconda del contratto che
effettivamente determina l’eccedenza.
Con il seguente esempio operativo si evidenzia la modalità di
attribuzione dell’assegno per ore eccedenti:
Caso 1
Primo contratto di 6 ore con scelta di “Ore alternative religione” e
con valorizzazione del campo “Ore eccedenti istituzionali” uguale a 6;
contratto successivo temporaneo per ore 13 nello stesso periodo del
precedente; il sistema attribuisce uno stipendio pari a 18/18 più
un’ora eccedente con codice 792/001.
Caso 2
Primo contratto di 6 ore con scelta di “Ore alternative religione” e
senza valorizzazione del campo “Ore eccedenti istituzionali”uguale a 6;
contratto successivo temporaneo per ore 13 nello stesso periodo del
precedente; il sistema attribuisce uno stipendio pari a 18/18 più
un’ora eccedente con codice 692/001.
Proroghe contratti
Sempre sulla rata di luglio 2012 si è provveduto anche ad alcune
modifiche per la gestione delle proroghe dopo il 30 giugno dei
contratti di supplenza. Nella funzione “Supplenze/Contratti
successivi/Indennità di maternità”, è stato inserito il nuovo campo
“Proroga” attivo se nel campo “Contratto” è stato selezionato
“Temporaneo” e il campo “Tipologia” non è stato valorizzato: in questo
modo viene registrata anche questa tipologia di contratto, finora
gestita in banca dati come contratto temporaneo.
Si riepilogano le caratteristiche operative delle proroghe dei
contratti di supplenza:
la proroga è consentita solo per supplenti con
contratto temporaneo;
la proroga deve avere decorrenza pari o successiva
al 1° luglio e scadenza entro e non oltre il 30 settembre;
la proroga può avere ore eccedenti istituzionali,
fino a un massimo di 3;
la selezione della proroga, in fase di segnalazione
del contratto, esclude automaticamente la possibilità di una
contestuale segnalazione di qualsiasi altro tipo di
contratto.
il dirigente
Roberta Lotti