Dirigenti scolastici: sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Integrativo
Nazionale sulla mobilità
Assicurata con il contratto l'oggettività dei criteri per
l'assegnazione e il mutamento di incarico ai dirigenti coinvolti nei
dimensionamenti della rete scolastica.
05/06/2012
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La sottoscrizione di un'ipotesi di contratto integrativo nazionale per
gestire la mobilità dei dirigenti scolastici è una buona
notizia.
La stipula di un contratto integrativo rappresenta un significativo
e positivo mutamento del rapporto fra il MIUR e le
Organizzazioni Sindacali, improntato finalmente al riconoscimento
del valore del confronto negoziale sui temi che
riguardano l’assegnazione del personale alle sedi di lavoro.
Questo è un primo positivo risultato dell’impegno
della FLC CGIL per voltare pagina rispetto al recente
passato caratterizzato dalla volontà politica di ricondurre al potere
esclusivo del datore di lavoro ogni decisione sull’utilizzazione dei
lavoratori che, è bene precisarlo, per i dirigenti comporta una
possibile mobilità sull’intera regione.
Il contratto integrativo definisce e precisa i criteri
oggettivi ai quali si deve attenere il Direttore Regionale nel
procedere ad assegnare gli incarichi dirigenziali a
quei dirigenti che a seguito del dimensionamento non possono continuare
nella direzione dell’istituzione scolastica che è stata oggetto di
dimensionamento o che non è più sede dirigenziale (leggi n. 111 e n.
183 del 2011).
Il contratto stabilisce che, per l’assegnazione degli incarichi nelle
scuole coinvolte dai dimensionamenti, debbono essere seguiti,
nell’ordine, i seguenti criteri:
- accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico
regionale;
- anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
- esperienza dirigenziale e professionale complessivamente
maturata;
- numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce
nella nuova scuola.
L’assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici privi
di sede sarà effettuata nell’ordine previsto dal comma 5 dell’art. 11
del C.C.N.L. - Area V - del 11 aprile 2006 come modificato dall’art. 28
del CCNL del 15 luglio 2010 e dopo la conferma degli incarichi
ricoperti.
Il contratto integrativo stabilisce che prima dovranno essere assegnate
le sedi ai dirigenti scolastici rimasti privi di sede a causa dei
dimensionamenti e successivamente ai dirigenti che attualmente sono
incaricati della direzione di scuole diventate
sottodimensionate per effetto dei recenti interventi
legislativi che hanno introdotto parametri al disotto dei quali le
scuole non possono essere assegnate ad un dirigente a tempo
indeterminato (600 alunni ridotto a 400 in istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche).
Il contratto integrativo stabilisce infine i criteri per assegnare le
sedi sottodimensionate “nelle eccezionali ipotesi di esubero” dei
dirigenti scolastici in servizio nella regione. Ad essi, dopo aver
esaurito l’assegnazione delle sedi dimensionate, sarà assegnata prioritariamente
la sede dell’anno scolastico 2011/12 e poi, ove ancora esse residuino,
una ulteriore sede sottodimensionata in base ai
seguenti criteri:
- preferenza espressa dal dirigente scolastico;
- vicinanza tra le due sedi;
- residenza del dirigente scolastico.
Le Organizzazioni Sindacali dell’Area V FLC CGIL, CISL Scuola,
UIL Scuola e SNALS CONFSAL hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto
integrativo con una dichiarazione a verbale che sottolinea l’importanza
di aver regolato, attraverso un atto negoziale, le conseguenze sui
lavoratori delle scelte di un eccezionale intervento di
riorganizzazione del sistema scolastico, richiama la validità di tutti
gli altri aspetti giuridici ed economici previsti dai vigenti contratti
di lavoro ed assume l’impegno per la tutela dei dirigenti scolastici
eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi.
CISL SCUOLA
Dirigenti Scolastici: sottoscritta l'ipotesi di Contratto
Integrativo
Mar, 05/06/2012 - 15:59
Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali rappresentative
della V Area (ad eccezione dell’Anp Cida) hanno sottoscritto, in data
odierna, l’Ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale (CIN)
per il personale della dirigenza scolastica, in attuazione dell’art. 9
del CCNL 15.7.2010 e dell’art. 11 del CCNL 11.4.2006.
Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola e Snals Confsal hanno rilasciato -
contestualmente alla sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo - una "dichiarazione a verbale" che ne motiva le
ragioni, sottolineando la specificità della materia che si è inteso
così disciplinare.
L'Ipotesi di CIN dovrà ora essere sottoposta alle
procedure di certificazione previste dal decreto legislativo 165/01,
all’esito delle quali acquisirà piena operatività, per l’adozione da
parte degli Uffici Scolastici Regionali dei relativi atti di gestione
amministrativa.
SNALS
Area V e Dimensionamento - Siglato CIN per mutamento d'incarico
Al termine di una lunga e laboriosa trattativa, in data odierna è stato
sottoscritto dalla Parte Pubblica e da SNALS-Confsal FLC CGIL CISL
Scuola e UIL scuola (che rappresentano la maggioranza della
rappresentatività nell’Area V) il Contratto Integrativo Nazionale per
il personale della Dirigenza Scolastica in attuazione dell’art. 9 del
CCNL – Area V – del 15/7/2012 e dell’art. 11 del CCNL – Area V –
dell’11/4/2007.
Il contratto disciplina nei tre articoli che lo compongono,
rispettivamente:
- all’art. 1 i criteri per il conferimento del nuovo incarico
nell’ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche ai
sensi del D.L. 98/2011;
- all’art. 2 i criteri di conferimento di incarichi
dirigenziali per le istituzioni scolastiche sottodimensionate ai sensi
della legge predetta;
- all’art. 3 i criteri di conferimento di incarichi
dirigenziali nei casi di esubero di Dirigenti per effetto del
sottodimensionamento.
Nel rinviarvi alle norme testuali dei citati articoli, lo
SNALS-Confsal esprime soddisfazione per la sottoscrizione di un
Contratto Integrativo Nazionale che opera, prevedendo criteri omogenei
e univoci per tutto il territorio nazionale, sull’assegnazione della
sede di servizio in un particolare momento, come quello attuale,
determinato dall’applicazione di una norma che ha generato
complessivamente 1.118 istituzioni scolastiche sottodimensionate, con
la conseguente perdita di Dirigente titolare.
Le OO.SS. che hanno sottoscritto il CIN
hanno altresì presentato congiuntamente una dichiarazione
a verbale, con la quale rivendicano ogni azione futura che si renda
necessaria per la tutela, anche sul piano giudiziale, dei Dirigenti
Scolastici che fossero eventualmente destinatari di provvedimenti
lesivi delle condizioni professionali sia in riferimento agli istituti
giuridici che a quelli economici come risultano disciplinati dai CCNL
11/4/2006 e 15/07/2010.
UIL SCUOLA
Sottoscritto il contratto integrativo
DIRIGENTI SCOLASTICI E DIMENSIONAMENTO
E’ stato sottoscritto dalla Flc-CGIL, dalla CISL Scuola, dalla UIL
Scuola e dallo SNALS-Confsal il contratto integrativo nazionale per il
personale della dirigenza scolastica, in attuazione dell’Art. 9 del
CCNL Area V del 15.07.2010 ed a seguito del D.L. n. 98 e successive
modifiche.
Il C.I.N. prevede di regolamentare i mutamenti d’incarico dei dirigenti
scolastici nei casi di istituzioni scolastiche “fuse” e/o “accorpate” o
di istituzioni scolastiche sottodimensionate, al di sotto di 600
alunni, ridotte fino a 400 alunni, in alcuni casi.
Nei casi di eccezionale esubero dei dirigenti in servizio presso le
suddette unità scolastiche, gli stessi resteranno sulle sedi
sottodimensionate con incarico di durata annuale.
Questo incarico annuale permetterà ai dirigenti scolastici in esubero
di rimanere sulla stessa scuola per un altro anno scolastico,
garantendole una continuità sia di indirizzo che di organizzazione
gestionale di tutto personale ivi compreso.
Per la UIL Scuola era presente Rosa Cirillo.
- il testo del contratto
integrativo
ANP
Area V: ANP non sottoscrive il CCNI su dimensionamento e
mobilità
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In data odierna è stato proposto alle OO.SS. rappresentative
dell’Area V da parte del MIUR di sottoscrivere un Contratto integrativo
nazionale in attuazione dell’art.9 del CCNL dell’Area V e la
delegazione dell’ANP ha deciso responsabilmente di non sottoscriverlo
sulla base di alcuni elementi di fondo che non potevano essere
condivisi.
- É del tutto dubbio che un CCNI possa definire all’art.1 i
criteri in base ai quali debbano essere assegnati i nuovi incarichi
dirigenziali sulle istituzioni scolastiche dimensionate. La norma di
riferimento può essere soltanto l’art. 19, commi 1 e 1-bis del D.Lgs.
N. 165/01, dove è detto chiaramente che «1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza
e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità
dei dirigenti interessati e le valuta.»
L’Amministrazione nel caso in questione non può che essere quella di
livello regionale dal momento che gli organici dei dirigenti sono
regionali; è quindi tutto da dimostrare che i Direttori generali degli
UU.SS.RR. debbano adeguarsi a criteri “contrattati centralmente”
anziché applicare criteri propri, che dovranno essere resi pubblici e
sui quali dovranno fornire l’informazione preventiva alle OO.SS.
dell’Area V di livello regionale.»
- Il secondo motivo che ha impedito all’ANP di sottoscrivere
la proposta dell’amministrazione riguarda l’ipotesi di utilizzare i
dirigenti in esubero sulle sedi sottodimensionate affidando loro
incarichi annuali sugli istituti sottodimensionati. L’Amministrazione
avrebbe dovuto in tal caso garantire che ai dirigenti ai quali sarà
assegnata oltre alla prima anche la seconda scuola sottodimensionata
sarebbe stata attribuita, in applicazione del CCNL/10, la dovuta
indennità di reggenza. Il mancato inserimento nel CIN di ogni garanzia
al riguardo ha indotto la delegazione ANP a ritenere che non fosse
sottoscrivibile un accordo che costringerà i dirigenti, in particolar
modo quelli della Campania, a gestire due scuole autonome, per quanto
sottodimensionate, senza nessuna garanzia di veder compensato il doppio
incarico.
In conclusione, l’unica materia che, ad avviso dell’ANP,
doveva essere oggetto del CCNI era quella retributiva e proprio su
questo punto l’Amministrazione ha preteso che ogni eventuale decisione
non fosse oggetto di accordo ma di successiva nota del MIUR.
Siamo dunque in presenza di una palese violazione di norma pattizia e
ogni eventuale decisione unilaterale che vada ad incidere sul
trattamento retributivo dei dirigenti non potrà che essere impugnata se
lesiva di diritti soggettivi inviolabili.
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