Ma il TAR della Basilicata con le Ordinanze nn. 83 e 87 del 24/05/2012 ha respinto le domande cautelari di sospensiva degli atti della procedura concorsuale. Il TAR eccepisce che:
- La valutazione dell’elaborato risulta effettuata oltre che con l’assegnazione di un punteggio numerico anche con un giudizio valutativo sintetico;
- La griglia valutativa predisposta dalla commissione di esame ed utilizzata per la valutazione delle prove scritte risulta contenere elementi - sia di ordine generale, che di ordine specifico - sufficienti a consentire una corretta graduazione del punteggio da attribuire ai singoli elaborati;
-Infine, le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici sono espressione di
discrezionalità tecnica, censurabile solo per illogicità, contraddittorietà manifesta, palese disparità
di trattamento; condizioni non rinvenibili nel caso di specie;
Inoltre, da una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso in esame non appare fondato, attesocchè:
1) ai fini del rispetto del fondamentale principio della trasparenza amministrativa nei concorsi, è che
i criteri di valutazione delle prove concorsuali, nella specie, sono stati prestabiliti dalla
Commissione esaminatrice prima dell’apertura delle buste e la correzione degli elaborati;
2) non sembra che la Commissione esaminatrice ha utilizzato, con riferimento alla ricorrente ed ai
candidati Prof.ri [omissis], [omissis] e [omissis], diversi metri di valutazione;
3) i Professori Universitari di prima fascia sono legittimati a valutare le capacità degli aspiranti alla
funzione di Dirigente scolastico;
Il ricorso sia pure ad una prima sommaria cognizione non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza; Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.