La causale di immissione in ruolo da selezionare è: "Legge n. 111 del 15/07/2011 art. 19 comma 12".
Alla suddetta nota è allegato il modello di contratto che, previo atto di individuazione del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, deve essere sottoscritto dall’interessato e dal dirigente scolastico della sede provvisoria di assegnazione.
La sede di titolarità è assegnata con la partecipazione dell’interessato, a domanda o d’ufficio, alla mobilità del personale ATA.
Le indicazioni sopra riportate si riferiscono al personale che all’atto dell’entrata in vigore della legge 111/2011 si trovava già in utilizzazione in qualità di docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Per il personale che venga dichiarato inidoneo all’insegnamento successivamente all’entrata in vigore della richiamata legge si provvede all’assegnazione della sede provvisoria anche in corso d’anno ed anche in soprannumero rispetto all’organico provinciale, tenuto conto che lo stesso personale, qualora intenda chiedere l’inquadramento nei profili ATA, deve presentare la relativa istanza nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, formulata dal competente organo sanitario.
download nota n. 2359 29 marzo 2012
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