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Riforma: Autonomia scolastica, la mancata applicazione della riforma - la legge 131/2003

Redazione
Come è facilmente intuibile, dopo l’approvazione della legge di riforma costituzionale, si è posto il delicato problema di come raccordare la legislazione ordinaria previgente ai nuovi principi costituzionali, dando per scontato che la futura produzione legislativa sarebbe stata coerente con il nuovo dettato costituzionale.
Del pari, operando la riforma una profonda redistribuzione delle competenze in campo amministrativo, si poneva la questione del passaggio da un Ente all’altro di interi settori della pubblica amministrazione, nonché delle redistribuzione delle risorse, finanziarie e di personale, necessarie alla gestione dei servizi.
Naturalmente, questi problemi riguardavano anche la scuola, uno dei principali campi di intervento della Riforma Costituzionale.
La questione è stata affrontata e risolta dalla Legge 131/2003, la cosiddetta “Legge La Loggia”, anche se forse è meglio dire che la questione è stata risolta sulla carta, perché a tutt’oggi niente o quasi è stato fatto nel concreto.
E’ importante comunque analizzare la Legge 131/2003, perché ha individuato dei meccanismi snelli e praticabili per il trasferimento delle funzioni, sempre ci fosse stata allora e ci sia oggi la mitica “volontà politica”.
Questi i punti per quanto attiene la legislazione:
la normativa vigente, sia statale che regionale, rimane in vigore, fino a diversa disposizione legislativa e fatte salve le pronunce della Corte Costituzionale
nelle materie di legislazione concorrente, se lo Stato definisce i principi fondamentali non c’è problema, ma se questo non avviene, le Regioni possono ugualmente legiferare, desumendo i principi generali dalle vigenti leggi statali.
Detto in altri termini, fatto salvo il principio che non è ammissibile un vuoto legislativo, le Regioni godono di una potestà legislativa che deriva loro direttamente dal dettato costituzionale: possono legiferare da subito, senza bisogno di interventi da parte dello Stato, perché se questi non si preoccupa di fissare i principi generali, le Regioni autonomamente li possono desumere dalla legislazione statale vigente.
L’iniziativa autonoma delle Regioni poteva però creare una grande confusione, per cui la Legge 131/2003 ha individuato una soluzione di buon senso: è stata conferita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi, di natura meramente ricognitiva, tesi ad enucleare i principi fondamentali dalle vigenti leggi statali su tutte le materie di legislazione concorrente.
Inoltre, è stata conferita la delega anche per individuare le materie ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.
La delega scadeva l’11 giugno 2006 e non è stata esercitata, la volontà politica è mancata completamente.
Come sopra detto, c’era il problema non solo della potestà legislativa, ma anche delle competenze amministrative e della redistribuzione delle risorse, a norma dell’articolo 118 della Costituzione, perché è evidente che senza mezzi non si fa niente; la Legge 131/2003 ha affrontato anche questo problema.
E’ stata conferita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi in tema di:
- individuazioni delle funzioni fondamentali degli EE.LL., essenziali al loro funzionamento e al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini
- revisione della normativa riguardante gli EE.LL., per adeguarla al nuovo dettato costituzionale
Molto importante: tra i criteri direttivi per l’emanazione dei citati decreti, c’era la precisa indicazione non solo della salvaguardia delle competenze degli Enti di autonomia funzionale, ma era prevista l’attribuzione di ulteriori funzioni.
Anche in questo caso nessun decreto è stato emanato; la delega è scaduta il 31 dicembre 2005.
La Legge 131/2003 ha infine affrontato anche la questione del trasferimento alle Regioni ed agli EE.LL. dei beni e delle risorse necessarie all’esercizio delle nuove competenze loro attribuite.
Lo strumento individuato è quello del provvedimento legislativo, nella forma di DDL collegato alla finanziaria, previo accordo da concludere in sede di Conferenza unificata.
Nelle more dell’approvazione dei disegni di legge, lo Stato poteva avviare i trasferimenti di beni e risorse per mezzo di decreti del Presidente del Consiglio, ai sensi dell’Accordo raggiunto in Conferenza unificata il 20 giugno 2002.
Niente è stato fatto neanche in materia di trasferimento delle competenze amministrative.
La legge La Loggia è rimasta una legge fantasma, perché la maggioranza politica che l’hanno prodotta e il Governo che doveva applicarla non ci ha creduto, ha perseguito l’obiettivo di un Federalismo più incisivo tramite una nuova Riforma Costituzionale che in effetti è stata approvata ma, bocciata dal Referendum popolare, non è mai entrata in vigore.
Del resto, è evidente che le due cose non si escludevano, ma la volontà politica è stata diversa, nonostante i richiami ritualistici alla Legge 131/2003 di cui, ad esempio, anche nel D.Lgs 226/2005.
A parte le deleghe non esercitate, i punti fondamentali della legge 131/2003 rimangono comunque in piedi, perché immediatamente applicativi, quali la facoltà riconosciuta alle Regioni di legiferare sulle materie di legislazione concorrente assumendo la vigente legislazione statale alla stregua di principi fondamentali o le modalità di trasferimento di competenze e risorse dallo Stato e agli EE.LL.

Pietro Perziani
perziani@libero.it








Postato il Giovedì, 15 marzo 2012 ore 09:00:00 CET di Redazione
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