Risoluzione
in Commissione 7-00795 presentata da BENEDETTO
FABIO GRANATA
venerdì 24 febbraio 2012, seduta n.592
La VII Commissione,
premesso che:
l'incarico di preside scolastico fino al 2005 era affidato a personale
inserito
in apposita graduatoria per titoli e, quindi, con la procedura di un
concorso
per titoli;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in virtù
dell'esigenza di stabilizzazione della succitata categoria, ha inteso
bandire
due concorsi: uno nel 2002 riservato a coloro che avevano maturato
almeno tre
anni di incarico, e uno nel 2006 riservato a coloro che avevano un solo
anno di
incarico;
i suindicati concorsi hanno consentito la stabilizzazione di 1.500
unità, che
si configuravano come la maggior parte del personale di categoria
precario;
con l'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è stata disposta
l'abolizione dell'istituto dell'incarico di presidenza a decorrere
dall'anno
scolastico 2006-2007, con la conseguenza di lasciare al di fuori degli
organici
dell'amministrazione 150 professionisti, presidi incaricati, «non più
stabilizzabili», stando all'attuale configurazione normativa;
i citati dirigenti «fuori concorso» sebbene si configurino come precari
della
pubblica amministrazione, da anni prestano continuativamente servizio
in varie
regioni d'Italia, nella direzione delle istituzioni scolastiche
autonome,
svolgendo la funzione dirigenziale, con le medesime mansioni e
responsabilità
dei colleghi incardinati negli organici dell'amministrazione e
collocati
contrattualmente nella V area della dirigenza scolastica;
in recenti pronunce, il 27 settembre 2010 e l'8 aprile 2011 il giudice
del
lavoro di Siena ha riconosciuto l'obbligo dell'amministrazione di
realizzare la
conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
precedenti
contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti di personale
scolastico
precario, in ottemperanza a quando disposto dalla direttiva 1999/70/CE
relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che riconosce il divieto di
reiterazione
per i contratti a termine sussistenti per far fronte ad esigenze non
già
eccezionali e transitorie dell'amministrazione, ma di natura ordinaria
e
protratte nel tempo, in modo da evitare di recare una ingiustificata
discriminazione tra posizioni lavorative sostanzialmente equivalenti,
al di là
delle differenti qualificazioni formali operate dagli ordinamenti
interni,
nonché una lesione dei diritti degli interessati;
l'articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008, modificando l'articolo
36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che «Al fine di
evitare
abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni,
nell'ambito
delle rispettive procedure, rispettano princìpi di imparzialità e
trasparenza e
non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più
tipologie
contrattuali per periodi di servizio superiori ai triennio nell'arco
dell'ultimo quinquennio»;
al comma 17 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato «definito un piano
triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed
ATA» al
fine di «garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico
e
educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella
pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli
obiettivi
programmati di finanza pubblica»;
la succitata norma non coinvolge i presidi incaricati che operano tutti
su
posti vacanti e disponibili, previsti nelle piante organiche regionali
dei
dirigenti scolastici, ma non coperti da personale «di ruolo» per
mancata
emanazione di concorsi regolari e frequenti;
dall'inizio dell'anno scolastico 2009-2010 sono molti i posti vacanti
di
dirigente scolastico la cui mancata copertura rischia di compromettere
il
corretto prosieguo delle attività scolastiche, oltre che svilire il
diritto
legittimo di professionisti che avrebbero il titolo, la competenza e
l'esperienza per poter ricoprire tali posti in maniera stabile;
a detta dei firmatari del presente atto di indirizzo sarebbe di dubbia
legittimità e validità il termine finale apposto agli incarichi di
presidenza,
conferiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca in
assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente rilevando
quello che
appare un abuso dell'istituto del contratto a tempo determinato ai
sensi del
decreto legislativo n. 368 del 2001;
l'ipotesi di emanazione di un bando di concorso da parte
dell'amministrazione
finalizzato alla stabilizzazione potrebbe configurarsi come una scelta
poco
pragmatica e sicuramente dispendiosa: si tratterebbe di un concorso
riservato
per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici destinato a
personale che,
di fatto, è già dirigente scolastico da oltre cinque anni e di cui -
stando
alla conferma reiterata di incarico - già ne è stata verificata
l'idoneità alla
funzione;
stando a quanto tracciato in premessa esistono le condizioni normative,
professionali ed amministrative per consentire la stabilizzazione del
personale
per tutelare il diritto cogente alla tutela della professionalità e del
lavoro
svolto da parte della categoria ma anche per evitare l'avvicendarsi di
contenziosi
per l'amministrazione,
impegna il Governo
a predisporre entro il mese di giugno 2012 adeguate iniziative volte a
stabilizzare i professionisti che attualmente svolgono le funzioni di
dirigente
scolastico o di preside incaricato, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo
1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(7-00795) «Granata, Di Biagio, Barbaro».