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Riforma: Le novità per la scuola nel decreto “Monti” sulle semplificazioni e nel DDL “Aprea” sullo stato giuridico dei docenti

Opinioni

Il Decreto Legge “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO” affronta moltissime questioni, le disposizioni riguardanti la scuola si trovano nella Sezione III, noi ci limiteremo all’esame dell’art. 50, per i motivi appena detti.
Il DDL Aprea riguarda invece specificamente la scuola; si divide in tre Capi:
-Governo delle istituzioni scolastiche
-Stato giuridico e reclutamento dei docenti
-Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome
Di fatto, gli argomenti sono due, perché il terzo Capo è fatto di un solo articolo ed appare alquanto posticcio, come vedremo a breve; ci concentreremo naturalmente sul primo Capo, del secondo prenderemo in esame le modalità di reclutamento dei docenti, per quanto attiene alle competenze affidate alle scuole.
Procediamo nell’analisi per materie, considerando insieme Decreto Legge e DDL,  anche se è chiaro che i due provvedimenti sono molto diversi, anche nella forma giuridica, per cui l’uno potrebbe concludere il suo iter in tempi brevi molto brevi, l’altro potrebbe avere tempi ben più lunghi ed addirittura arenarsi in Parlamento.
Li consideriamo insieme, perché ambedue i provvedimenti sono un segnale della ripresa di interesse per la scuola, uno dei buoni frutti del clima di maggiore collaborazione che si è venuto a creare tra le maggiori forze politiche a seguito della formazione del Governo Monti.
Confidiamo comunque che ambedue i provvedimenti vengano approvati, anche se sono inevitabilmente parziali, perché apportano significative novità in una situazione stagnante da più di dieci anni.
Importante: le disposizioni del Decreto Legge dovrebbero arrivare in porto in un tempo relativamente breve,  perché è vero che siamo in presenza di disposizioni non immediatamente attuative, ma è stata scelta una via molta snella per l’emanazione della normativa secondaria: un semplice Decreto del MIUR, di concerto con il Mef, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
Il termine fissato per l’emanazione del D.M. è di due mesi dopo l’approvazione della legge ed appare realistico, data la snellezza delle procedure.
Il governo dell’autonomia scolastica
L’Art. 50 del Decreto Legge è rubricato “Attuazione dell’autonomia”; la finalità indicata è appunto quella di “consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola”;  nella lettera a) del citato art. 50, come primo obiettivo viene genericamente indicato il “potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”, come dire: tutto e niente, bisognerà vedere cosa sarà inserito nel Decreto Ministeriale; l’unica indicazione concreta riguarda “l’eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse”.
Il DDL è molto più preciso, l’intero Capo I è rubricato “Governo delle Istituzioni scolastiche”.
Non vogliamo entrare nel dettaglio, ma cogliere un aspetto cruciale: all’art. 1, comma 2, alle istituzioni scolastiche è conferita la potestà statutaria, naturalmente nel rispetto delle norme generali indicate dalla legge: “Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge”; se questa norma venisse approvata, sarebbe il primo paso avanti rispetto all’ attribuzione della personalità giuridica di cui alla Legge 59/1997; godere dell’autonomia statutaria significa per la scuola autonoma potersi auto-organizzare non solo a livello didattico, ma anche a livello di assetto gestionale.
Le scuole hanno autonomia piena, la potestà statutaria non è sindacabile, salvo il potere di scioglimento del Consiglio di Indirizzo da parte dell’organo tutorio in caso di grave inadempienze.
Le scuole diventano così delle vere e proprie istituzioni, molto vicine agli Enti Pubblici non economici; viene da domandarsi: perché non dire le cose con chiarezza, perché non dare finalmente una definizione “chiara e distinta” della scuola autonoma?
Nelle bozze del Decreto circolate la scorsa settimana, c’era un comma che a leggerlo ci ha fatto sognare; per la verità, riguardava solo i Convitti Nazionali, ma basterebbe riesumarlo ed applicarlo alle scuole autonome tout court, non solo ai Convitti:
“I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”
In questo testo ormai scomparso si parla di istituzioni a ordinamento speciale, che:
-         hanno personalità giuridica di diritto pubblico
-         godono di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale
-         hanno potestà statutaria
-         sono sottoposti alla vigilanza del MIUR
Ci stiamo sempre più avvicinando a questa definizione, perché non farla uscire alla luce del sole?
Per quanto riguarda l’assetto interno, il DDL definisce con molta chiarezza le competenze dei diversi organi, collegiali e monocratici: “Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche”.
L’organico funzionale
Nel Decreto Legge viene istituito l’organico funzionale, non solo di scuola, ma anche di rete, organico che dovrebbe avere una stabilità triennale, a parte gli adattamenti annuali.
E’ chiaro che siamo in presenza di uno degli aspetti fondanti dell’autonomia scolastica, ma il riferimento alla invarianza di spesa fa temere che si tratti di pure enunciazioni di principio; se però venisse anche solo delineato un nuovo sistema di definizione degli organici, sarebbe un grosso paso in avanti, in attesa di tempi migliori per quanto riguarda le risorse.
Legato agli organici è il discorso del reclutamento del Personale; il Decreto Legge non ne parla, ma il DDL Aprea fissa un paletto fondamentale, all’art. 13, comma 1: “Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole”.
Finalmente, si riporta nell’alveo della scuola autonoma il reclutamento del personale e compare di nuovo il concetto di rete, ben presente anche nel Decreto Legge.
Le reti
L’aspetto più innovativo del Decreto Legge è senz’altro quello della istituzionalizzazione delle reti, che non è finalizzata solo alla gestione di una parte dell’organico, ma è ad ampio spettro, come chiaramente detto nella lettera c) del citato art. 50 del Decreto Legge:
“…costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;”
Per la prima volta viene stabilita una espansione territoriale dell’autonomia scolastica in modo formale ed istituzionale, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse disponibili nella gestione dell’offerta formativa sul territorio.
Importante anche la previsione di un’intesa con la Conferenza Unificata, date le competenze che la Costituzione prevede in materia per Regioni ed EE.LL.
A questo proposito, costituisce un netto passo indietro il Capo III del DDL Aprea, fatto del solo articolo 17, che affida la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome a dei “Consigli delle autonomie scolastiche”, senza accorgersi di cadere in una vera e propria contraddizione logico-giuridica, perché un’istituzione non può essere rappresentata che da se stessa, non da fantomatici OO.CC. territoriali, sia pure eletti dai soli Dirigenti e presidenti dei Consigli di Indirizzo.
Bisogna fare un passo in avanti, o dovremo aspettare altri dieci anni prima di veder riconosciuto l’associazionismo delle scuole?
Il Miur in questi ultimi tempi sta dando segnali di attenzione, confidiamo che le buone intenzioni si trasformino in leggi della Repubblica.
di
PIETRO PERZIANI
(Febbraio 2012)









Postato il Martedì, 07 febbraio 2012 ore 20:28:18 CET di Redazione
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