I calcoli / Modifiche infinite. Decreto su decreto senza risolvere il rebus dei titoli. Le ultime novità su master e diplomi di specializzazione.
La tabella di valutazione dei titoli che danno punteggio in graduatoria permanente è stata oggetto, a partire dal 2000/2001, di frequenti modifiche con cadenza pressoché annuale, spesso determinate da decisioni ministeriali su cui successivamente interveniva la giustizia amministrativa.
Nel 2004 la materia è stata regolata dal Parlamento con norme legislative, ma i continui cambiamenti delle regole che determinano i punteggi non sono diminuiti, anzi, forse sono aumentati: infatti la prima tabella del Dl 97/04 è stata subito modificata con la legge di conversione 143/04 e ancora integrata con le norme di interpretazione autentica della legge 186/2004.
Ne sanno qualcosa i docenti che, nel bel mezzo della scorsa estate hanno dovuto “inseguire” con nuove domande il mutare delle regole in corso d’opera, ogni volta con lo stress di poter perdere punti e possibilità di lavoro. Anche quest’anno il copione rischia di ripetersi perché la tabella allegata al decreto del 31 marzo è già stata modificata con decreto del 4 aprile, in seguito alla entrata in vigore della legge 43/2005.
Ultime novità. Le modifiche riguardano in particolare la valutazione dei diplomi di specializzazione o master di durata almeno annuale con esame finale (cioè di almeno 60 crediti = 1.500 ore), coerenti con insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, che sono valutati 3 punti.
Invece i corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale con esame finale sono valutati 2 punti ed è possibile far valutare un solo titolo per ogni anno. La nuova disposizione non è retroattiva, per cui si applica solo ai titoli fatti valere per la prima volta quest’anno. In pratica, non dovrebbero essere decurtate eventuali doppie valutazioni effettuate negli anni precedenti.
Anche la valutazione dei servizi cambia, a seconda dì quando sono stati effettuati:
- 1 prima dell’anno scolastico 2003-2004: sono valutabili i servizi contemporanei relativi a classi di concorso diverse (ad esempio: lettere scuola media, classe 43A per 9 ore e lettere alle superiori, classe 50A per altre 9 ore) e il limite annuo di sei mesi e 12 punti si riferisce a ciascuna graduatoria. Il servizio durante il biennio di durata legale del corso Ssis è valutabile se prestato in classe di concorso diversa da quella di abilitazione in cui sono stati attribuiti i 30 punti aggiuntivi.
Non è raddoppiato il punteggio per il servizio in scuole di montagna, piccole isole e istituti penitenziari. Il servizio non specifico (in altra classe di concorso) non vale.
- 2 dal 2003-2004: vige la regola che in un anno scolastico, per tutte le graduatorie di terza fascia in cui si è inclusi, non è possibile far valutare più di 6 mesi di servizio, con il limite massimo di 12 punti in tutto. Non è valutabile nessun servizio
prestato durante la Ssis, mentre vale il servizio non specifico (ancorché la metà, cioè 1 punto al mese fino a un massimo di 6): quindi si può decidere di concentrare tutto il punteggio su una sola classe di concorso per avere più probabilità di nomina. C’è il raddoppio per i servizi in scuole di montagna e assimilate.
Nicola Da Settimo"
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