Aveva ragione
l’Anief, l’unico sindacato che aveva denunciato le irregolarità. Si va
verso l’annullamento e la rinnovazione dell’intera procedura
concorsuale. Pronti nuovi motivi aggiunti per chiedere una rapida
sentenza di merito del Tar Lazio sulla violazione del bando. Nuovo
appello del presidente Pacifico al ministro Profumo.
All’indomani della somministrazione delle prove pre-selettive, l’Anief
aveva subito denunciato dalle pagine dei giornali l’esistenza di
diversi quesiti errati tra quelli sorteggiati il giorno della prova in
violazione dell’articolo 8, comma 8 del bando, secondo cui “La prova
preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente
ad un test in cui tutte le risposte siano esatte”. Il giovane
sindacato, che aveva già vinto i ricorsi per far partecipare i precari
alle prove, aveva organizzato nuovi ricorsi per più di 2.000 docenti
non-idonei, chiedendo al ministro Profumo di bloccare la procedura
concorsuale, nominare una commissione di esperti e rinnovare il
concorso, anche per la palese violazione dell’art. 5 del D.P.R.
140/2008 che affidava all’Invalsi la cura dei test. Il sindacato Anp si
era persino costituito ad opponendum, in difesa delle procedure
espletate.
Le richieste di ammissione con riserva alle prove scritte avanzate dai
ricorrenti, però, erano state respinte dal Tar Lazio e confermate in
appello, quando già il 20 dicembre, i giudici della VI sezione del
Consiglio di Stato, avevano avuto modo di rilevare che “i motivi
dedotti (dai legali dell’Anief, n.d.) investono profili di legittimità
dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con
la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di
decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio
dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e
coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno
effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi
al prosieguo delle prove”.
Ora, con le ordinanze n. 64/2012 e n. 67/2012 dell’11 gennaio 2012, i
giudici di Palazzo Spada sciolgono ogni riserva sulla valutazione del
test - nel confermare il provvedimento monocratico che aveva consentito
l’ammissione di alcuni ricorrenti che avevano maturato un punteggio tra
i 75 e gli 80 punti - e attestano
l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale, anticipando così la
decisione di merito: “Considerato che, ad un primo esame, l’appello
cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento
laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente
erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta
probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti
avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.”
Difficile, dunque, che i giudici del Tar Lazio, nel merito, confutino
quanto ormai attestato dai giudici di secondo grado. A questo punto,
secondo il presidente dell’Anief, il ministro Profumo non ha più
bisogno di aspettare la decisione di merito del tribunale
amministrativo e dovrebbe prendere atto dell’esito scontato del
contenzioso, interrompere in auto-tutela le procedure di correzione
delle prove scritte e rinnovare le prove pre-selettive. Peraltro, i
2.386 posti originariamente banditi, si sono ridotti di un terzo (778),
per effetto della recente norma (L. 183/2011) che è intervenuta sul
dimensionamento scolastico e si attendono ancora i dati dei nuovi
pensionamenti. Bisogna rispettare il diritto e le regole della nostra
Costituzione in tema di trasparenza, parità di accesso, merito: un
concorso fatto male non deve andare, comunque, alla sua conclusione. La
rinnovazione immediata del concorso eviterà che siano nominati dal Miur
dei dirigenti scolastici selezionati su quesiti errati, prima di essere
licenziati dai tribunali, ormai certi dell’illegittimità manifesta di
tutta la procedura concorsuale.
L’ordinanza del Consiglio di Stato
00064/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09914/2011 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2011, proposto dai
dottori Loana Giacalone, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia
Cannata, Francesco Vannicelli, Luigina Palazzo, Anna Tilotta, Domenica
Gaglio, Concetta Caruso, Maria Restivo, Giuseppina Maria Mistretta,
Barbara Anna Rita Vivona, Giuseppina Amodeo, Stefanina Labruzzo,
Giampiero Lo Piano Rametta, Santa Brancati, Francesca Frazzetta, Leila
Leonte, Dorotea Falco, Benvenuta Quinci, Maria Bellitti, con domicilio
eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Amoroso Giammarco;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma III-bis, n. 4583/2011
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca; Vista la impugnata ordinanza
cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della
domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons.
Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vannicelli;
Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe
appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un
verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz
somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza
degli errori in questione, gli appellanti dottori Giacalone, Tilotta,
Caruso, Brancati, Falco e Bellitti avrebbero potuto accedere al
prosieguo delle prove concorsuali. Considerato, tuttavia, che
dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse
solo per gli appellanti dinanzi richiamati (i quali avevano totalizzato
da 75 a 79 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla
prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano
riportato punteggi inferiori. Tenuto anche conto del fatto che gli
interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al
decreto cautelare del Presidente di questa Sezione; Sussistono giusti
motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra
le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie
l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, in riforma
dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata
dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione degli appellanti dottori
Giacalone, Tilotta, Caruso, Brancati, Falco e Bellitti. Respinge
l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(da Anief)
redazione@aetnanet.org