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Assunzioni: Ricostruzione integrale della carriera per i docenti immessi in ruolo.

Giurisprudenza
1) La sentenza n. 758/2011 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che si annota, applica il principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato alla fattispecie della c.d. ricostruzione della carriera dei docenti della scuola statale immessi in ruolo.
Come è noto, la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva comunitaria 1999/70/CE, stabilisce che “per quanto riguarda le condizioni d’impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.     
                           Orbene, il Tribunale di Padova basa la sua sentenza sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale afferma, da un lato, che la citata clausola 4 punto 1 costituisce una norma ad efficacia diretta (sent. Dal Cerro Alonso del 13.09.2007 § 27; sent. Impact del 15.04.2008 §§ 60, 68 e in dispositivo), dall’altro lato, che nel concetto di “condizioni d’impiego” rientra anche quello di scatti di anzianità (sent. Dal Cerro Alonso § 48 e in dispositivo; sent. Gavieiro del 22.12.2010 in dispositivo n.2).
Partendo da tali premesse, il Giudice del lavoro padovano ritiene che l’art. 485 D.Lgs. 297/1994 risulta in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro, nella parte in cui la norma nazionale prevede che ai docenti delle scuole di istruzione secondaria e artistica immessi in ruolo spetta il riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, soltanto dei primi quattro anni del servizio pre ruolo, mentre il residuo servizio a tempo determinato (oltre il quarto anno) va riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, soltanto nella misura dei due terzi e il rimanente terzo (ai sensi  dell’art. 4 comma 3 D.P.R. 399/1988) è valido, ai fini della progressione stipendiale, dopo il sedicesimo anno di servizio di ruolo.
In sostanza, il citato art. 485 prevede una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato, sulla base del servizio pre ruolo, soltanto parziale e non integrale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, ricostruzione parziale che il Tribunale di Padova ha ritenuto ingiustificata, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Di conseguenza, accogliendo le domande dei ricorrenti, il Giudice del lavoro padovano ha dichiarato il diritto dei docenti immessi in ruolo (che abbiano superato l’anno di prova) “al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato” e ha condannato l’amministrazione “a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata” oltre che a corrispondere le differenze retributive.
2) Secondo la più volte citata clausola 4 punto 1, solo “ragioni oggettive” possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma tale nozione “richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di  verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).
Sotto quest’ultimo profilo, è interessante notare che il Tribunale di Padova ha ritenuto che non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento differenziato, nel senso precisato dalla Corte di Giustizia, qualora si tratti di docenti che, nel periodo di precariato, siano stati iscritti nella graduatoria provinciale permanente, oggi graduatoria ad esaurimento, in quanto tale personale ha svolto il servizio pre ruolo con “gli stessi requisiti soggettivi” del personale docente di ruolo, atteso che gli iscritti nella suddetta graduatoria sono necessariamente tutti già abilitati all’insegnamento e astrattamente idonei all’immissione in ruolo.
Per quanto riguarda le funzioni, queste  – osserva il giudicante – sono naturalmente le medesime sia per i docenti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal contratto colletivo nazionale di lavoro.
Avv. Marco Cini
    (da http://www.dirittoscolastico.it)

redazione@aetnanet.org








Postato il Mercoledì, 11 gennaio 2012 ore 07:39:13 CET di Redazione
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