La previsione del
D.M. n. 68/2010, che – confermando il precedente D.M. n. 100/2009 – ha
previsto, per il personale destinatario dell’inserimento nelle
graduatorie, l’aver conseguito una supplenza di almeno 180 giorni in
un’unica istituzione scolastica, “anche tramite proroghe o conferme
contrattuali” (cfr. art. 1, comma 2), deve essere correttamente
interpretata nel senso di ritenere l’espressione “una supplenza”
utilizzata, non riferibile esclusivamente all’ipotesi di un unico
contratto proprio perché realizzabile – in virtù di espressa previsione
normativa – anche attraverso l’istituto della conferma, che altro non è
che un nuovo contratto.
(Provvedimento inviato dall’Avv. Giuseppe Policaro)
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-vibo-valentia-ordinanza-del-21-10-11/tribunale-di-vibo-valentia-ordinanza-del-21-10-11/
redazione@aetnanet.org