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Dirigenti Scolastici: Concorso dirigenti del 2004 in Sicilia sanato dalla L. n.202-2010. Il CGA rigetta il ricorso contro l’esecuzione della L. n.202

Giurisprudenza


Il “ teorema Virgilio “ avrebbe causato danni irreparabili al servizio in Sicilia e determinato un terremoto che avrebbe desertificato ogni cosa per parecchi anni con conseguenze difficilmente immaginabili.
Eppure a sostenere e difendere la causa dei 416 e della scuola siciliana è scesa in campo solo la DIRPRESIDI SICILIA sostenuta da tutta la DIRPRESIDI nazionale; mentre gli altri hanno sfoderato i solit distinguo e i soliti se  e ma.
Ora finalmente con il rigetto definitivo dell’istanza dei ricorrenti da parte del nuovo presidente del CGA Sicilia si chiude definitivamente una vicenda assurda che ha tenuto con il fiato sospeso gli incolpevoli 416 colleghi siciliani vessati psicologicamente da una magistratura isolana irresponsabile.
Il rigetto è pieno e totale riconoscendo la validità della L. 202 ( e non poteva essere altrimenti in quanto solo la corte costituzionale può dichiarare incostituzionale una norma) e rifiutando qualsiasi risarcimento richiesto dai ricorrenti e cosa più importante riconoscendo che con le precedenti sentenze il CGA “ non è in alcun modo entrato nel merito della valutazione delle prove di esame dei candidato risultati vincitori.”
Ma allora come si era permesso di cassare una procedura nella quale non era mai entrato nel merito?
Questo è il discrimine tra la magistratura Italiana e quella Britannica che invece guarda alla sostanza delle questioni e considera il consolidato giurisdizionale come la linea guida della propria azione.
La magistratura italiana purtroppo agisce sugli azzeccagarbugli e sui vizi di forma e non si cura di altro.
Questo il dispositivo della sentenza che riteniamo autoesplicativo.

1- I ricorsi emarginati, da qualificare come incidenti di esecuzione, sono stati riuniti con l’ordinanza  n. 183/11 indicata nelle premesse e si inseriscono nell’ambito di un vasto e articolato contenzioso, vertente sulla legittimità di un concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, in ordine al quale questo Consiglio si è già pronunciato in ripetute occasioni (tra le altre, si vedano le decisioni n. 503/11, n. 504/11, n. 505/11 e n. 506/11, tutte del 7 luglio 2011). Nell’esistenza di molteplici e concordi precedenti relativi alla medesima vicenda oggetto del presente giudizio, si ravvisano i presupposti per definire la controversia in esame con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo.
2. – Nelle decisioni sopra citate, dalle quali il Collegio ritiene di non doversi discostare, si è dichiarata l’improcedibilità dei ricorsi, in considerazione di quanto statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2 del 9 marzo 2011. Sebbene il principale oggetto di detta ordinanza riguardasse una questione di conflitto di competenza sollevata a norma dell’art. 10 del D.Lgs. 373/2003, nondimeno il Supremo Consesso amministrativo ha affrontato, nel merito, anche il tema dei rapporti tra i poteri esecutivi di questo Consiglio rispetto ai propri pronunciati (e, quindi, nello specifico, rispetto alle decisioni indicate in epigrafe) e gli effetti scaturiti dall’approvazione della L. 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004) nonché dalla conseguente emanazione del decreto attuativo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 gennaio 2011, atti con i quali è stata disposta, per via normativa, la rinnovazione della procedura concorsuale sopra ricordata, a suo tempo annullata da questo Consiglio per violazione del principio di perfetta collegialità nella costituzione delle sottocommissioni.
Con riferimento a tale aspetto, nel punto 8. della motivazione della succitata ordinanza n. 2/2011, l’Adunanza plenaria ha statuito quanto segue:
 “In ordine a tale ultimo aspetto, la sopravvenienza di una legge che ridisciplina proprio gli atti e l'attività amministrativa che era stata dapprima oggetto di sindacato giurisdizionale, determina, ad avviso dell'adunanza, l'effetto di scollegare la vicenda, assoggettata a nuova legge per il noto principio di legalità, dalla mera fase esecutiva del giudicato (nel senso che la sopravvenienza di una legge-provvedimento avente lo stesso contenuto di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale rende improcedibile il relativo ricorso, tra tante, Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 2004, n. 6219).
            Il doppio intervento provvedimentale, costituito da una norma di legge e da un decreto del Ministro, che della norma primaria è attuazione, consente di ritenere che esso incida sia sulla vicenda amministrativa passata che su quella futura.
            Sulla vicenda passata, i suddetti atti incidono perché integrano sopravvenienze sia di diritto che di fatto, e quindi superandola e privandola in parte dei suoi effetti; per il futuro, la rinnovazione della attività amministrativa non può più dirsi dovuta quale adempimento a seguito di pronunce demolitorie e di ottemperanza del potere giurisdizionale, ma si concretizzerà in attività che sarà, per il rispetto del principio di legalità, esecutiva della legge n. 202 del 2010 e del decreto del Ministro che di detta legge costituisce attuazione, sia pure sulla base del dato storico che la legge è stata occasionata dalle vertenze giurisdizionali.
            Il decreto del Ministro, in particolare, si pone come atto-presupposto della successiva attività amministrativa concorsuale, in quanto chiude un procedimento o un sub-procedimento e consuma la discrezionalità amministrativa, ponendosi come vincolante rispetto all'ulteriore corso, alla stregua della lex specialis di una procedura concorsuale (così per esempio, Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7620 sul bando di concorso).  
La legge n. 202 del 3 dicembre 2010 e il decreto del Ministro del 3 gennaio 2011 già hanno dettato regole e criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale, che seguirà quale attività consequenziale.”.

Lo stralcio motivazionale sopra riportato esprime in modo eloquente le ragioni della sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi emarginati.
Essendosi difatti irrimediabilmente prodotta nella fattispecie, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 202/2010, un’interruzione, rilevante sia per il passato sia per il futuro, del nesso di collegamento tra la vicenda concorsuale, assoggettata a nuova legge, e la fase esecutiva del giudicato, allora è del tutto evidente che le decisioni di questo Consiglio, delle quali è pretesa la corretta attuazione, non possono essere portate ad esecuzione in quanto ormai private, per legge, di qualunque efficacia.

Nemmeno residua un interesse morale risarcibile in capo alle parti resistenti giacché – giova ribadirlo – l’annullamento della procedura concorsuale disposto dal C.G.A. è scaturito dall’accoglimento di un motivo diretto a far valere un’illegittimità procedurale e, quindi, il Consiglio non è in alcun modo entrato nel merito della valutazione delle prove di esame dei candidato risultati vincitori.

3. – I superiori rilievi si presentano dirimenti ai fini del decidere e prevalgono su ogni altra eccezione, difesa o istanza, ivi incluse quella relativa alla doppia costituzione dei signori Primarosa Frattini e Pasquale Aloscari.
Del pari, non possono trovare accoglimento le istanze risarcitorie formulate ai sensi dell’art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, posto che il quadro giuridico nel quale deve essere inserita la controversia è stato chiarito soltanto con la surrichiamata ordinanza dell’Adunanza plenaria (ossia successivamente all’instaurazione del giudizio).

4. – Sussistono, in considerazione delle riferite ragioni, eccezionali motivi per compensare integralmente le spese processuali tra tutte le parti costituite.

P. Q. M.

            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili i ricorsi riuniti, sopra rubricati.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 luglio 2011, con l'intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.

F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f.
F.to Gabriele Carlotti, Estensore

Depositata in Segreteria
il 15 dicembre 2011

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Postato il Venerdì, 16 dicembre 2011 ore 20:50:55 CET di Salvatore Indelicato
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