Con nota del
direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MPLS) del 2
dicembre 2011 viene trasmesso il decreto che ripartisce per il 2011 per
ciascuna regione le risorse statali per le attività di formazione
nell’ambito dell’apprendistato.
I contenuti del decreto
Il decreto è emanato ai sensi dell’art. 118 comma 16 della Legge 388/00
che stanzia anche per il 2011 una somma di 100 milioni di euro “per le
attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età “ di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all’attuazione dell’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e per l’apprendistato di
alta formazione e ricerca.
Tale somma è prelevata dal “Fondo sociale per occupazione e formazione”
di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) del decreto legge 185/08.
A differenza dello scorso anno, la ripartizione fra le regioni e le
province autonome avviene utilizzando i seguenti
parametri:
Il 65% viene assegnato in base agli
apprendisti assunti nel triennio 2008-2010
il 35% viene assegnato in base agli apprendisti formati nel triennio
2008-2010
In ogni caso ciascuna Regione o Provincia Autonoma non può ricevere
meno di 516.000,00 euro.
Condizione per il trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni
per gli anni successivi è la predisposizione di un apposito rapporto
annuale di attuazione finanziario (impegni – pagamenti), fisico e
procedurale, riguardante l’avanzamento delle attività inerenti
l’apprendistato. Tale rapporto è elaborato secondo linee guida del MLPS
in collaborazione con l’ISFOL da inviare al Ministero entro il 30
giugno 2012.
Infine, entro 24 mesi dal trasferimento delle risorse, le Regioni
devono comunicare al MLPS estremi ed importi degli atti amministrativi
inerenti l’utilizzo delle risorse ricevute.
Il commento
Il consueto decreto di ripartizione delle risorse per l’apprendistato,
viene emanato in una situazione fortemente modificata rispetto al
passato.
Innanzitutto dal 25 ottobre è in vigore del Testo Unico
sull’apprendistato che presenta numerosi aspetti innovativi rispetto
alla precedente normativa di settore e che dovrebbe dispiegare i propri
effetti nei prossimi mesi
In secondo luogo con la sottoscrizione degli accordi in conferenza
Stato-Regioni e Conferenza Unificata, che saranno presto recepiti in
atti normativi “nazionali”, vengono messi a regime i percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) superando definitivamente
le ambiguità determinate dalla stratificazione e sovrapposizione dei
percorsi statali con quelli sperimentali regionali.
In terzo luogo il decreto in questione fa esplicito riferimento
all’apprendistato per l’espletamento dell’obbligo di istruzione a
partire dai 15 anni. Come è noto tale possibilità è stata introdotta
dall’art. 48 comma 8 della Legge 183/10 (cosiddetto collegato-lavoro).
Occorre ricordare che con un comunicato stampa del 24 maggio scorso il
MIUR informava di aver stanziato “5 milioni di euro per realizzare, in
otto regioni, progetti pilota per percorsi di apprendistato utili
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. A parte la Lombardia e il
Veneto, ad oggi non è affatto chiaro la situazione riguardante questi
progetti.
In ogni caso la FLC ribadisce la propria contrarietà all’utilizzo
di parte delle risorse previste dal decreto del MPLS del 2 dicembre,
delle risorse stanziate dall’ex ministro Gelmini ed, eventualmente, di
quelle dei fondi interprofessionali, per finanziarie attività di
apprendistato che comportano di fatto l’abbassamento dell’età di
accesso al lavoro che, in base a una legge vigente, l’art. 1 comma 622
della Legge 296/06, è di 16 anni. Pertanto la FLC chiede al Ministro
Profumo di “sospendere” questa sperimentazione e di aprire,
con urgenza, un tavolo di confronto che preveda il
coinvolgimento di chi lavora negli specifici settori della conoscenza
per elaborare gli atti successivi di regolazione
dell’apprendistato previsti dal Testo Unico.
(da Flc-cgil)
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