E alla conversione del contratto al 31 agosto. Così ha
deciso il giudice di Milano per una ricorrente dell’Anief, condannando
l’amministrazione al pagamento di 7.809,09 di risarcimento danni e
condanna alle spese cui aggiungere tasse, interessi e contributi
previdenziali.
Nonostante la memoria di difesa dell’avvocatura, il tribunale del
lavoro non ha individuato nessuna ragione obiettiva per discriminare il
servizio prestato da precario rispetto a quello prestato da immesso in
ruolo, nella maturazione degli scatti di anzianità, né per apporre al
30 giugno la scadenza dei contratti stipulati negli anni indicati,
invece che al 31 agosto, come la legge impone per i posti vacanti e
disponibili. Pertanto, grazie all’invocata direttiva comunitaria
1999/70/CE come richiamata nel ricorso n. 12999/11 patrocinato
dall’avv. dell’Anief, Guerinoni, la docente precaria ha ottenuto quanto
spettante per gli anni di servizio
prestati.
Si attendono, ora, analoghe pronunce nelle migliaia di ricorsi
presentati nei tribunali di tutta Italia anche in merito alle richieste
di stabilizzazione dei docenti precari che hanno prestato più di tre
anni di servizio.
Il termine per ricorrere, d’altronde, è ancora aperto. Anief, però,
ricorda che entro il 31 dicembre deve essere inviato il modello di
messa in mora per impugnare i contratti scaduti negli anni passati al
fine del riconoscimento della liquidazione del risarcimento danni per i
mancati scatti biennali o per gli stipendi non percepiti nei mesi
estivi, durante i periodi di precariato.
A tale ricorso, possono partecipare anche i docenti di ruolo che
vogliono far conteggiare per intero gli anni di pre-ruolo per il
versamento dei contributi ai fini pensionistici e per gli aumenti di
stipendio nella ricostruzione di carriera,. (da Anief)
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