Ai sensi dell’art.
15 II co. del CCNL Scuola, “Il dipendente (…) ha diritto, nell’anno
scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali documentati anche mediante
autocertifìcazione”.
Il riferimento a motivi di carattere personale è di tale ampiezza da
indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogni qual
volta l’istanza sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Infatti, proprio perché a carattere residuale, l’istituto del permesso per motivi
personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente
non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l’interesse
perseguito sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Ad esempio, il dipendente che intenda partecipare al
funerale di un congiunto e non abbia diritto ad usufruire di un giorno
di permesso per lutto ai sensi dell’art. 15 1 CO. del CCNL di categoria
per difetto del vincolo di parentela con il deceduto a tal fine
richiesto dalla norma ben potrà chiedere di usufruire di un giorno di
permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente
che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire
di un giorno di permesso per motivi di studio, essendo tali permessi
previsti unicamente per partecipare a concorsi od esami.
Allo stesso modo, qualunque dipendente scolastico che non possa
usufruire di permessi per motivi sindacali ai sensi dell’art. 10 del
CCNQ del 07.08.1998 in quanto non appartenente ad alcuna delle
categorie ivi previste, ben potrà chiedere di usufruire di un permesso
per motivi personali per partecipare ad una manifestazione sindacale.
Diversamente opinando si giungerebbe alla paradossale conclusione di
consentire al dipendente di usufruire di permessi per perseguire
interessi non tipizzati dall’ordinamento e di non consentirgli, invece,
di usufruirne per perseguire interessi (quali lo studio, l’assistenza,
l’attività sindacale) che già sono stati espressamente considerati
dalla legge o dalla contrattazione collettiva come meritevoli di
particolare tutela.
(Sentenza pubblicata su Cobas Terni) (da DirittoScolastico)
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