Esaminati gli articoli
7 (precedenze) e 20 (individuazione dei soprannumerari) del CCNI
Proseguono gli incontri al Miur sulla mobilità relativa al prossimo
anno scolastico. Si sono esaminati in particolare l´ art. 7, relativo
alle precedenze e l´ art. 20 concernente l´ individuazione dei
soprannumerari nei casi di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche.
Di seguito quanto concordato.
Art. 7
1) Il rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità non
riguarda coloro che hanno chiesto ed ottenuto la mobilità professionale.
2) Tale precedenza non può essere riconosciuta ai docenti della
secondaria di II grado che, individuati quali soprannumerari, si sono
trasferiti in altra provincia, anche mediante mobilità professionale.
3) Il personale che necessita per particolari patologie di cure a
carattere continuativo, non necessariamente deve essere stato
riconosciuto quale disabile.
4) In applicazione delle modifiche introdotte dalla L. 183/10, il
figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile viene
individuato come unico referente e tale riconoscimento, pur potendo
essere modificato nel tempo, deve permanere per l´ intero anno
scolastico.
5) Per convivenza, come disposto dal Ministero del Lavoro, si deve
intendere il domicilio nello stesso stabile, anche se con interni
differenti.
6) Il referente unico sarà anche colui che potrà fruire dei 3 giorni di
permesso mensile per l´ assistenza del disabile.
7) In presenza di più figli tenuti all´ assistenza, di cui nessuno
convivente, oppure con l´ esistenza in vita del coniuge in grado di
assistere e nel caso in cui il soggetto che utilizza i 3 giorni di
permesso retribuito non sia chi presta l´ assistenza, sarà possibile
avvalersi esclusivamente della precedenza nella mobilità annuale.
8) I beneficiari della precedenza per l´ assistenza e coloro che
ricoprono cariche pubbliche negli EE.LL., in quanto esclusi dalla
graduatoria d´ istituto per l´ individuazione dei soprannumerari, sono
tenuti a darne immediata comunicazione al proprio dirigente scolastico,
qualora vengano meno le condizioni per fruire di tale esclusione nei 10
giorni antecedenti il termine ultimo per la comunicazione delle domande
di trasferimento - e quindi dei soprannumerari - al sistema
informativo. Pertanto il dirigente è tenuto a riformulare le
graduatorie d´ istituto, notificando le eventuali variazioni di
soprannumerarietà ai diretti interessati che saranno, quindi, riammessi
nei termini per presentare domanda di mobilità territoriale o
professionale;
9) Il disabile non è più tenuto a rilasciare la dichiarazione con cui
individua il soggetto che deve prestargli assistenza.
Art. 20
- Secondaria: soppressione di una scuola o sezione staccata con proprio
organico ed assegnazione ad altri istituti
I docenti non individuati quali perdenti posto saranno assegnati a
domanda alle istituzioni scolastiche di nuova formazione sui posti
disponibili, in ordine di graduatoria e nel rispetto delle preferenze
espresse;
- Secondaria: confluenza di succursali o corsi in altre istituzioni
dello stesso comune
Qualora le suddette succursali o corsi confluiscano in scuole dello
stesso ordine o tipo, i docenti delle istituzioni scolastiche che hanno
visto ridursi l´ organico potranno optare, scorrendo le rispettive
graduatorie, fra la permanenza nella scuola di attuale titolarità e
quella di confluenza.
I docenti non individuati quali perdenti posto, invece, vengono
assegnati a domanda ed in ordine di graduatoria con priorità sui posti
della scuola di precedente titolarità ed in subordine sui posti rimasti
vacanti nell´ istituzione scolastica in cui sono confluiti le
succursali o i corsi di appartenenza;
- II grado: nuovi percorsi per attivazione riforma
Nei casi in cui la riforma preveda l´ istituzione di nuovi corsi con
proprio organico negli I.I.S. (Istituti d´ Istruzione Superiore),
mediante il passaggio, per es. dall´ Istruzione Tecnica (Istituti d´
Arte) ai Licei (Liceo Artistico), gli uffici scolastici territoriali,
prima delle operazioni di mobilità, assegneranno i docenti provenienti
dall´ istituto soppresso a quello di nuova istituzione, sempre nel
rispetto delle rispettive graduatorie e delle preferenze espresse.
In tutti i casi previsti dalle varie tipologie di dimensionamento, sia
i docenti che hanno fatto l´ opzione, sia coloro che non l´ hanno
fatta, sono liberi di presentare domanda di mobilità territoriale o
professionale.
Il prossimo incontro è in programma per il prossimo 6 dicembre. In esso
si discuteranno i punti ancora rimasti in sospeso, fra cui il vincolo
quinquennale per i neoimmessi in ruolo quest´ anno con decorrenza
retrodatata al 2010/11. (da
Gilda)
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