La responsabilità
dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura
extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto
scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina
l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione
di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in
cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se
stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto
scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale,
un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel
quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno
specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo
si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento
del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e
dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile
dall’art. 1218 cod. civ. (Cass. n. 24456/05 ).
Dal punto di vista dell’onere probatorio, ciò comporta che mentre
l’attore deve provare che il danno si è verificate nel corso dello
svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di
dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non
imputabile nè alla scuola nè all’insegnante ( cfr Cass. n. 24456/05;
Cass. 8067/07) .
Nella fattispecie risultava provato che il fatto si era realizzato per
caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben 2 insegnanti e di un
bidello nelle circostanze di causa era assidua ed oculata e che
l’incidente si verificò per causa fortuita, sottratta al controllo
degli addetti alla sorveglianza.
(da http://www.dirittoscolastico.it)
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