Definizione delle
modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso
ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma
1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249. http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-11112011.aspx
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell'art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" e, in
particolare, l'articolo 15, comma 1, che prevede per i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) la possibilità di conseguire l'abilitazione
per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 10,
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e
successive modificazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente "Norme in materia di
accessi ai corsi universitari";
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in
particolare l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n.89 concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione,
ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133"
e, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87
"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.88
"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei, a norma dell'articolo
64 , comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio
1998, n.39 "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria e artistica";
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998,
n.357 "Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n.509";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento
recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei
piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo
10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento";
VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 15 luglio 2010, n.57, " Linee Guida per il passaggio al
nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88";
VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 " Linee Guida per il passaggio al
nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87";
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle
prove di ammissione al tirocinio formativo attivo riservato ai soggetti
di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre
2010, n.249;
D E C R E T A:
ART. 1
(Accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado)
1) L'ammissione degli studenti ai corsi di tirocinio formativo attivo
di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n.249, di seguito denominato "Decreto", avviene nei limiti della
programmazione, secondo le modalità indicate al citato art. 15,
integrate con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2) Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo
attivo curano lo svolgimento delle prove d'accesso.
3) Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di
abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di
presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare
previsto a livello nazionale, fissata dal decreto direttoriale di
cui al comma 7:
a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di
cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso
alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di
laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive
modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree
specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che
alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nell'anno accademico
2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o
specialistica;
c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del
diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)
già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
4) I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono altresì
essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal
decreto di cui al successivo comma 7, degli esami o dei crediti
formativi universitari che danno titolo all'insegnamento nelle
rispettive classi di concorso.
5) Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357,
integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle
relative classi di concorso, previsti:
a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo";
b) dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento
recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei
piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo
10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento";
c) dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, "Linee Guida per il passaggio al
nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
d) dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 "Linee Guida per il passaggio al
nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87".
6) Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso
consta di:
a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
c) una prova orale.
7) Il calendario del test preliminare di cui al comma 6, lettera a), è
definito con successivo Decreto Direttoriale della competente Direzione
Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
8) Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari
relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di
concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana.
9) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato
con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve
individuare l'unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a
verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti
inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti
sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di
concorso.
10) La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non
data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
11) Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire
una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
12) L'articolazione della prova scritta di cui al comma 6, lettera b),
valutata in trentesimi, è stabilita dalle università o dalle
istituzione di alta formazione artistica, musicale, coreutica, secondo
i seguenti criteri:
a) l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella
classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si
riferisce;
b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di
analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua
italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la
prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al
percorso di tirocinio formativo attivo;
d) nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento della
lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo;
e) nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento delle
lingue classiche è prevista comunque una prova di traduzione;
f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o
tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in
laboratorio.
13) Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 6 lettera c),
il candidato deve conseguire una votazione nella prova scritta non
inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 12 lettera f), il voto è
unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella
prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve
essere comunque non inferiore a 21/30.
14) La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato
riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto
delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi
di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella
lingua straniera per cui si richiede l'accesso al percorso di tirocinio
formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al
settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova
orale può essere sostituita da una prova pratica.
15) I soli titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti
nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.
16) La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è
formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con
votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per
la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il
punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di
parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore
anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di
ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano
svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
17) E' ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l'ordine della
graduatoria di cui al comma 16, un numero di candidati non superiore al
numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.
18) La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso
integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei
candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore
al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad
alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti
pari al numero degli ammessi.
19)Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo
attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui
all'articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali
fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di
una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un
secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
ART. 2
(Bando per la procedura di accesso)
1) Per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 1, comma 1, ciascuna università emana, una volta
completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla
programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo
5 del Decreto, il relativo bando che prevede:
a) il numero dei posti disponibili;
b) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7
agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
c) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello
svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio
della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli
articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto
previsto dal presente decreto.
ART.3
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)
1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei
tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità,
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della
legge 8 ottobre 2010, n. 170.
ART.4
(Norma finanziaria)
1) Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 novembre 2011
f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
Allegato A
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