I dirigenti
scolastici non possono sospendere i docenti. É quanto si evince da
un'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale i
giudici di merito hanno affermato la prevalenza del contratto sul
decreto Brunetta. Che secondo il ministero avrebbe attributo ai
dirigenti scolastici il potere di sospendere i docenti fino a 10
giorni.
Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi ultimi
tempi (subito dopo la costituzione del nuovo governo) risale all'anno
scorso (27.08.2010 n.3299). Ma è di estrema attualità perché dice
l'opposto di quello che sostiene il ministero nella circolare 88/2010.
Un terreno minato, questo dei rapporti tra docenti e dirigenti, che si
presenterà al tavolo con il nuovo governo. E che però al momento non
avrà un interlocutore: nella nuova compagine di governo non c'è infatti
un ministro della funzione pubblica, delegs quest'ultima che ptorebbe
essere assegnata al sottosegretario alla presidenza, Antonio Catricalà.
L'assenza di un ministro ad hoc rappresenta certamente un indebolimento
per le interlocuzioni sul pubblico impiego. Che in un primo momento
potrebbero anche giovare a una blindatura della riforma Brunetta. Ma
che a lungo andare potrebbe rappresentarne anche la fine, vista la
forza demolitrice delle aule dei tribunali contro la quale non ci
sarebbe più un potere politico che si contrappone.
Secondo il Miur Brunetta prevale sugli accordi
Secondo il ministero le disposizioni
del decreto Brunetta sarebbero prevalenti rispetto al contratto e,
soprattutto, comporterebbero l'attribuzione del potere ai dirigenti
scolastici di infliggere ai docenti sospensioni dall'insegnamento fino
a 10 giorni.
Ma i giudici dicono di no: non c'è il
contratto
Secondo i giudici di merito del Tribunale di Ferrara, invece, fino a
quando le disposizioni del decreto Brunetta non saranno espressamente
recepite nel contratto di lavoro, continueranno ad essere in vigore le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94. Ciò deriva dal
fatto che la premessa contenuta nel vigente contratto di lavoro, che è
parte integrante dell'accordo, afferma che le disposizioni contrattuali
in esso contenute riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti,
sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate
o meno. Pertanto, le disposizioni legislative, anche se eventualmente
abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali
qualora esplicitamente richiamate nel testo dell'accordo. In buona sostanza, dunque, secondo il
collegio, fino a quando resta in vigore il contratto del 22.11.2007
tutte le leggi che sono intervenute e interverranno successivamente
alla data di sottoscrizione, anche se dispongono l'abrogazione di
norme, non hanno effetto se non vengono espressamente richiamate nel
contratto.
Ultrattività e reviviscenza
I giuristi sintetizzano questi
concetti con due espressioni. La prima è l'ultrattività dei contratti
collettivi. Che consiste nella prosecuzione della vigenza degli stessi
fino a quando non vengano sostituiti da nuovi accordi. E la seconda è
la reviviscenza. Che consiste nella permanenza in vigore di norme di
legge abrogate, che si verifica quando queste norme vengono richiamate
in una disposizione vigente.
Tutte queste cose si sarebbero
verificate, secondo il Tribunale di Ferrara, prima di tutto per effetto
di quello che è scritto nella premessa al contratto. E poi anche perché
nell'art. 91 dell'accordo, che riguarda le sanzioni disciplinari dei
docenti, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 297/94.
Le sanzioni sono quelle del Testo unico
Disposizioni che recano l'elenco delle sanzioni e, soprattutto,
indicano gli organi dell'amministrazione che sono competenti ad
irrogarle. Sulla base di questo ragionamento, il collegio ha anche
affermato che nei confronti dei docenti sarebbe rimasta in vita anche
la norma che prevede la sospensione cautelare. Ma tale sospensione non può essere
applicata né dal dirigente scolastico, né dal direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale. Perché l'art. 506 del testo unico
prevede che sia il ministro in persona a doverla applicare.
Il preside
può solo avvertire
Il corollario di queste premesse è
che, se la tesi dei giudici dovesse risultare fondata, il potere dei
dirigenti scolastici di sospendere i docenti sarebbe inesistente. Il
testo unico, infatti, attribuisce ai dirigenti scolastici la facoltà di
esercitare il potere disciplinare
solo fino all'applicazione dell'avvertimento scritto. E dunque,
sarebbero giuridicamente infondati gli argomenti addotti dal ministero
dell'istruzione, nella circolare 88/2010, per dimostrare l'esistenza
del potere disciplinare dei dirigenti fino all'applicazione della
sospensione fino a 10 giorni.
(di Carlo Forte da ItaliaOggi)
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