E’ stata
rappresentata a questa O.S. la circostanza che presso molte scuole
della provincia di Cosenza, è prassi consolidata sostituire i docenti
assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta
servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l’assenza del
docente curriculare.
Come da numerose Sentenze della Corte
Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla formazione degli
alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il
docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie
curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi
prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato
disposto di cui al decreto legislativo 297/1994 artt. 127, 312 e
seguenti, CCNL, legge 104/92.
Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto
conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio
compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare,
l’insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di
essere docente di sostegno e quell’ora il ragazzo in pratica la perde.
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota prot. n.
4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non
può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle
strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso
utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto
progetto”.
Il docente su posto di sostegno è contitolare della
classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della
sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di
riferimento.
Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente
curriculare.
La contitolarità della classe, per come
circostanziato dall’art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una propria
specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del
necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie
curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza
peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti
istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è
configurata nel quadro della programmazione dell’azione educativa;
mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell’8
novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale
docente assente temporaneamente, con personale della scuola in
soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non
programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e
6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a
personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di
6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del
6/10/2009, ha inoltre precisato:
“Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica
nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono
provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla
nomina di personale supplente temporaneo”.
E’ da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti
e del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa,
nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni
nelle vari classi; ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma
costituisce di fatto, rischi per la sicurezza.
È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità
alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi
d’infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è
peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia – esso si verifichi
mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega
assente.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Direzione Regionale della
Calabria di emanare una specifica nota a tutti i Dirigenti Scolastici
delle varie scuole di ogni ordine e grado, per il rispetto delle
disposizioni di riferimento sotto riportate, al fine di evitare che
l’insegnante di sostegno possa essere distratto dal proprio compito
istituzionale.
Riferimenti:
- Direttiva dell’U.S.R. per la Puglia prot. n. 7938 dell’11/9/2008;
- Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
- nota MIUR prot. n. 4274 del 4/8/2009 -;
- Nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009;
- Nota MIUR prot. n. 9839 dell’8/11/2010;
- Nota U.S.R. per la Basilicata prot. n. 7934 del 22/11/2010;
- Nota A.T.P. Bari prot. n. 345 del 19/1/2011;
- Nota A.T.P. Bari prot. n. 76/1 del 4/5/2011.
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Francesco Sola