Ai Dirigenti
Scolastici delle Scuole Statali
di Palermo e Provincia
Loro Sedi
e p.c.
U.S.R. SICILIA
A.T. PALERMO
OGGETTO: DIFFIDA PER MANCATA
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE
La nota n.9839 dell' 8 novembre 2010, con cui il MIUR conferma le
indicazioni già fornite nella nota n. 14991 del 6 ottobre 2009,
ribadisce "l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale
assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in
soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non
programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e
6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore
eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un
massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo". La stessa nota
aggiunge che nel caso in cui le soluzioni indicate "non risultino
praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire
ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della
piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla
nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche
nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella
scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15
giorni nella scuola secondaria"
Da più parti ci vengono segnalati comportamenti illegittimi da parte
dei Dirigenti Scolastici, che non provvedono alla nomina del personale
supplente necessario alla copertura delle assenze del personale docente
assente in relazione sia a supplenze "lunghe"(astensione obbligatoria,
congedi parentali, astensione facoltativa, allattamento) sia a
supplenze "brevi".
La scrivente organizzazione sindacale ritiene illegittima ed illegale
la pratica costante dello "spezzatino orario" di una supplenza lunga
con attribuzione delle ore ai docenti interni a tempo indeterminato,
l'utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplenze giornaliere
e la suddivisione degli alunni in altre classi in caso di assenza del
docente.
Ciò premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene che la
mancata sostituzione del personale scolastico assente possa rientrare
nella fattispecie, penalmente rilevante, della interruzione di pubblico
servizio e della violazione delle norme sulla sicurezza; di conseguenza
DIFFIDA
formalmente i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
statali di Palermo e provincia a procedere in comportamenti non
conformi alla normativa vigente. I Dirigenti Scolastici dovranno,
pertanto, provvedere senza indugio al regolare conferimento delle
supplenze per la sostituzione del personale assente.
Permanendo le difformità, si procederà, senza ulteriore preavviso,
all’esercizio dell’azione legale nei confronti dei singoli dirigenti
tanto per violazione delle norme contrattuali quanto per interruzione
di pubblico servizio e violazione delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
palermo.scuola@usb.it