Oggetto:
Risarcito con oltre 81.500,00 euro dal Tribunale di Cosenza il danno
cagionato dall’ATP di Cosenza a collaboratore scolastico di II fascia
che non si era visto attribuire la precedenza art. 4.2 di cui al
D.M. n. 75/2001 nelle supplenze. Soddisfatto il SAB che aveva
tentato di conciliare.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n.
710/2011, riconosce il risarcimento del danno derivante dalla mancata
attribuzione del diritto di precedenza ex art. 4.2 D.M. n.75/2001 nelle
graduatorie d’istituto da parte dell’ATP di Cosenza al collaboratore
scolastico G.M. dell’hinterland di Cosenza rappresentato e difeso in
giudizio dall’avv. Paolo Accoti di Trebisacce assommante a euro
53.129,36 per la mancata precedenza, più euro 26.058,44 a titolo di
risarcimento del danno, per la mancata inclusione nelle graduatorie
permanenti (24 mesi di servizio) quindi per l’accesso alle supplenze
annuali, oltre gli interessi legali e/o maggior danno da svalutazione
monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote
di credito sino al soddisfo, nei limiti risultanti all’art. 22, comma
36, legge n. 724/94, per il periodo 2001/2006. L’ATP dovrà risarcire
anche 2.400,00 euro di spese, oltre il rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Il sindacato SAB esprime viva soddisfazione per tale decisione
che rende parziale giustizia a G.M., atteso che, altro contenzioso di
merito, è stato instaurato per il periodo successivo al 2006 e fino ad
oggi, dopo che i reiterati tentativi svolti dal segretario generale del
SAB prof. Francesco Sola, per trovare una forma conciliativa, erano
rimasti inascoltati dagli ex dirigenti dell’ATP di Cosenza e da chi,
preposto a tale servizio, sebbene ora destinato ad altro incarico,
continui ad assumere atteggiamenti arroganti senza rendersi conto del
danno erariale prodotto fino ad oggi dato che, per identiche sentenze,
l’Amministrazione dovrà risarcire oltre 200.000,00 euro più spese
legali ed interessi maturati.
Nel merito G.M. già inserito nelle graduatorie ad esaurimento II
fascia presso l’ATP di Cosenza, profilo collaboratore scolastico, ai
sensi del D.M. n.75/2001, in fase di aggiornamento, chiedeva il diritto
di precedenza nelle corrispettive graduatorie d’istituto per le
supplenze brevi e saltuarie per avere i requisiti richiesti dall’art.
4.2 del predetto decreto: precedente inserimento ed almeno 30 gg.
di servizio prestato alla data di scadenza di presentazione della
domanda.
L’ATP di Cosenza, nel formulare la graduatoria definitiva, non
riconosceva più la predetta precedenza, con il conseguente illegittimo
superamento da parte di altri colleghi che avevano punteggio inferiore
e che pertanto, sia pure destinatari di analoga precedenza, avevano
lavorato al suo posto.
Avverso tale modo di operare, si proponeva tentativo di
conciliazione con delega al SAB che si concludeva con esito negativo,
quindi ricorso al Tribunale per il legittimo riconoscimento sia della
precedenza, sia del danno.
Il Giudice riconosce ora quanto richiesto, rigetta
preliminarmente il difetto di giurisdizione per la posizione del
ricorrente di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della
giurisdizione del giudice ordinario e il termine di prescrizione
quinquennale in quanto il giudizio è finalizzato all’ottenimento del
danno conseguente all’illegittima esclusione da parte
dell’amministrazione del diritto di precedenza rivendicato dal
ricorrente ai sensi dell’art. 4.2 del D.M. n. 75/2001 e con
l’applicazione, quindi, del termine ordinario decennale di prescrizione.
Nel merito, con la documentazione allegata, il ricorrente ha
evidenziato la perdita di numerose occasioni lavorative, cioè ben 1468
giorni di supplenza nell’arco temporale 2001-2006 svolti da altri
collaboratori scolastici, i quali, per effetto del mancato
riconoscimento della precedenza, l’hanno illegittimamente scavalcato,
per cui va risarcito in misura pari all’importo delle retribuzioni che
sarebbero spettate al ricorrente, ove fosse stato chiamato a svolgere
l’attività lavorativa per complessivi 53.129,36 euro.
Per il mancato inserimento nelle graduatorie speciali, per le
supplenze annuali riferite agli anni 2005/06 e 06/07 per mancanza dei
requisiti (24 mesi di servizio prestato anche non continuativo),
trattandosi di perdita di opportunità, appare equo liquidare tale danno
nella somma di 26.058,44 euro.
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Francesco Sola