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INVALSI: Centro studi nazionale Gilda degli insegnanti: prove INVALSI, un pasticcio inquietante

Sindacati
Premessa
Il 26 ottobre 2011 il Governo italiano inviava all’ Europa una lettera di intenti come dimostrazione del proprio impegno ad emanare misure “serie” per arginare la crisi di credibilità
finanziaria del nostro Paese. Tra le decisioni operative compariva questa:
a. Promozione e valorizzazione del capitale umano.
L’accountability delle singole scuole verrà accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), definendo per l’anno scolastico 2012-13 un programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti; si valorizzerà il ruolo dei docenti (elevandone, nell’arco d’un quinquennio, impegno didattico e livello stipendiale relativo); si introdurrà un nuovo sistema di selezione e reclutamento.
Difficile prevedere che cosa succederà nel nostro Paese, colpito da una crisi molto seria e immerso in un clima politico completamente instabile. In ogni caso, l’ orientamento era già contenuto della lettera che la Banca Europea (nelle persone di Trichet e Draghi) aveva inviato in agosto al Governo italiano e perciò, anche in caso di cambio di governo, è verosimile si segua questo corso. Certo è che l’indicazione modifica considerevolmente e brutalmente l’obiettivo della rilevazione che solo pochi giorni prima la Direttiva 88 del 3/10/2011 così enunciava:
             Obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base.
Per ciascuna scuola le rilevazioni nazionali consentiranno di acquisire i risultati nazionali di riferimento e i propri dati aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item. Ciò con l’obiettivo di disporre della necessaria base conoscitiva per:
- individuare elementi di criticità in relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell’efficacia dell’azione educativa, e aspetti di qualità da mantenere e rafforzare;
- apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socio-economicoculturale, al fine di promuovere i processi di autovalutazione d’istituto
Questa nuova svolta lascia intravedere un orientamento che era stato da più parti paventato:
la valutazione esterna concepita non come ausilio per la didattica dei docenti, ma come punizione per le scuole i cui studenti abbiano ottenuto risultati non soddisfacenti.
Un dato molto importante – a nostro parere molto negativo - che i Collegi dei Docenti dovranno considerare nel momento in cui saranno chiamati a deliberare se e come inserire le prove Invalsi nei rispettivi Piani annuali delle attività.
La posizione della Gilda-FGU
La valutazione è una necessità istituzionale imposta dalla Legge sull’Autonomia, che la si condivida o meno. Alle scuole spetta quella interna, mentre ad un Istituto specifico designato spetta quella esterna. I due tipi di valutazione - secondo il parere dell’ avvocatura dello Stato - sono stati sempre separati dal Legislatore: “La relazione organizzativa fra INVALSI e istituzioni scolastiche è qualificabile dunque in termini di autonomia. Se il legislatore avesse voluto introdurre una relazione organizzativa tra INVALSI ed istituzioni scolastiche diversa da quella, qualificabile in termini di autonomia, derivante dalla attribuzione di funzioni amministrative distinte e parallele, attesa la riserva di legge in proposito, avrebbe dovuto prevedere e disciplinare tale diversa relazione, individuando esplicitamente il ruolo reciproco svolto da un lato dall’INVALSI e dall’altro lato dalle istituzioni scolastiche. Per come è disegnata dalla legge, la competenza amministrativa in ordine alle verifiche ed alle prove determinate dall’Invalsi (così come in generale l’intera sua competenza amministrativa) è “allocata” esternamente alle istituzioni scolastiche.
La collaborazione richiesta alle istituzioni scolastiche può essere di tipo meramente materiale nei limiti delle determinazioni variamente adottate dall’INVALSI: distribuzione dei test, vigilanza du rante lo svolgimento, raccolta e spedizione.”
Su questa base, l’Assemblea nazionale del 27 marzo 2011 aveva sostenuto una posizione che vedeva i docenti
• limitarsi alla somministrazione dei test nelle classi interessate;
• rifiutare il lavoro di valutazione e contabilizzazione dei test che deve correttamente essere fatto da chi ha predisposto i test;
• consegnare i test somministrati al dirigente scolastico o alla segreteria delle scuole perché essi li trasmettano ad INVALSI per la valutazione dei risultati;
• richiedere ai DS il pagamento delle eventuali prestazioni accessorie non previste dal CCNL e dai CCNI nei casi in cui i dirigenti provvedano con ordine di servizio ad
obblighi non previsti da alcuna norma contrattuale.
La lettera all’ Europa modifica alquanto lo scenario imponendo quindi di affrontare con valutazioni aggiuntive il ruolo dell’ Invalsi in un processo che potrebbe determinare
conseguenze sia economiche che politico-culturali di portata smisurata.
Per questo - fermo restando il principio che la valutazione esterna è un obbligo legato all’autonomia delle scuole - occorre sottolineare con decisione come la valutazione per test stia assumendo una caratteristica di nocività, congegnata come è sostanzialmente su allenamenti meccanici e non su esercitazioni riflessive e critiche. Prova ne sia il fatto che il DM 88 informi che con adeguato anticipo rispetto alle date previste per l’effettuazione delle rilevazioni, l’INVALSI metterà a disposizione sul proprio sito internet il repertorio delle prove somministrate negli anni scolastici passati.
Ciò significa che l’ attività didattica - ancora di più in una prospettiva che induca ad un programma di ristrutturazione (!) per le scuole con risultati insoddisfacenti - sarà forzosamente concentrata sulle esercitazioni dei test e non su quelle funzioni miranti all’ apprendimento disciplinare e allo sviluppo critico del pensiero.
Si tratta di una deriva pericolosa già segnalata nei Paesi anglosassoni e che dovrebbe essere evitata in Italia proprio perché le conseguenze sono note. Occorre riconsiderare seriamente il sistema valutativo a test, anche sulla base di autorevoli voci critiche sempre più numerose, soprattutto per una scuola che dovrebbe, come impone la nostra Costituzione, educare i giovani al pensiero critico.
Prove Invalsi 2011-2012
La Direttiva del 3/10/2011 n. 88 - Obiettivi delle rilevazioni nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti - a.s. 2011/2012- ha definito gli scopi delle rilevazioni Invalsi e stabilito, con un certo anticipo, le date delle medesime rilevazioni. La trasmissione della direttiva è accompagnata da indicazioni operative a firma del Direttore generale, Dottoressa
Carmela Palumbo.
Tra le varie indicazioni (e non prescrizioni, si badi bene) la dottoressa Palumbo inserisce questa:
Si rammenta, inoltre, come precisato nella già citata nota di questa Direzione Generale prot.n. 2792 del 20 aprile 2011, che gli impegni connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare adeguato spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L.. Inoltre il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L.
La formulazione potrebbe dare adito ad ambiguità e a tentativi illegittimi di imposizione pertanto ricordiamo un principio fondamentale della democrazia: l’ esito di qualunque
votazione è il risultato di autonome deliberazioni collettive dell’ organo deliberante e non di predeterminate imposizioni esterne.
Ora, il Collegio dei Docenti è sovrano nel decidere se e come considerare le prove Invalsi nella propria attività, in base a Leggi speciali tuttora in vigore ( DLgs
297/94 e DPR 275/99, art. 16, comma 2) e che non sono state modificate da norme generali successive.
Ai Collegi, responsabili delle loro scelte, si rammenta, in ogni caso che:
1) La valutazione interna viene assegnata dalla Legge 15 Marzo 1997, n. 59, capo IV art.21 capo IV art.21, comma 9) alle scuole con “ l'obbligo di adottare procedure e
strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi”;
2) la valutazione esterna dei risultati spetta ad un organismo esterno individuato nell’Invalsi a cui sono stati attribuiti compiti istituzionali e risorse finanziarie.
La valutazione degli apprendimenti è uno degli ambiti fondamentale dell’ insegnamento , parte preponderante della funzione docente. Per questo motivo, ogni ponderata decisione in merito deve essere affidata alla l ibera discussione e alla libera deliberazione dei Collegi, senza che vi siano imposizioni esterne, di qualsivoglia genere, ad orientare le scelte.
In ogni caso, è bene considerare gli aspetti delle differenti scelte collegiali che potranno prodursi in merito a questo tema.
Possibili scenari
1. Il Collegio delibera di adottare in toto le prove Invalsi e di seguire tutti i suggerimenti della Direttiva n. 88, comprese somministrazione, correzione dei test e
questa indicazione “Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla
programmazione d’istituto, potranno concorrere a costituire la base informativa per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti”).
In questo caso, il Collegio avrà accettato liberamente (e non per norma di legge) l’introduzione di un organismo esterno nella valutazione interna. Avrà quindi affidato, in un certo senso ad altri, un compito che è parte integrante della funzione docente. Senza contare che in questo modo viene a cadere il confronto tra valutazione esterna ed interna, rapporto importante che si annulla quando esse si sovrappongano.
2. Il Collegio delibera la mera somministrazione e vigilanza durante la medesima da parte dei docenti. In questo caso si può sostenere come motivo l’incompetenza dei docenti alla valutazione esterna, in quanto in conflitto di interessi rispetto alla valutazione medesima. Si ricorda infatti che la valutazione comporta l’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, salvo illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. L’ipotesi della incompetenza, dunque, troverebbe giustificazione non solo nell’assenza di obbligazioni di natura contrattuale, ma anche per l’assenza di esimenti espresse in sede di legislazione ordinaria (si vedano gli artt. 53 D,Lgs. 165/2001 e 508 D.Lgs., 297/94).
In altre parole, la funzione docente è definita dalla legge, così come le sue incompatibilità quindi il conflitto di interessi tale rimane perché non sta scritto da nessuna parte nel nostro ordinamento che valutato e valutatore devono essere la stessa persona. E’ evidente , infatti, che, se a valutare il soggetto sottoposto a valutazione è il soggetto medesimo, il risultato non può che risultarne inficiato.
Naturalmente, non sono retribuibili gli impegni connessi alla mera somministrazione e vigilanza se prestati durante l’ orario di lezione ordinario. In caso contrario, l’entità della retribuzione andrebbe determinata in sede di contrattazione integrativa di istituto, tenendo presente il parametro delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento di cui alla tabella 5 (€ 17.50 l’ora anche a forfait).
3. Il collegio delibera di non fornire alcuna collaborazione. In tal caso bisognerebbe comunque fare riferimento all’ipotesi di conflitto di interessi già descritta nel punto 2), a cui potrebbe aggiungersi l’assenza di qualsivoglia previsione a livello di norme di legge o contrattuali, e per questo invocando la tesi secondo la quale nessuno obbligo può essere imposto in assenza di espresso vincolo giuridico.
In entrambi i casi,qualora il dirigente producesse un ordine di servizio, il rimedio resta l’atto di rimostranza ex art. 17 D.P.R. 3/57 applicabile per effetto del rinvio espresso contenuto nell’art. 146 CCNL.
Nel caso che il dirigente reiteri l’ordine di servizio, allora non resta che l’adempimento e la contestuale impugnazione davanti al giudice, fermo il diritto alla retribuzione di fatto eventualmente determinabile dal giudice, in mancanza di apposita clausola negoziale.
 
http://www.gildains.it/public/documenti/1980DOC-994.pdf
              (da Gilda)

redazione@aetnanet.org





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Postato il Venerdì, 11 novembre 2011 ore 09:58:36 CET di Pasquale Almirante
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