Il Giudice del
Lavoro sez. I del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza n. 9280/11 del
18/10/ 2011 conferma la sacralità del verbale conciliativo esperito ai
sensi dell’art. 135 del contratto di lavoro del 29/11/07 che vincola le
parti sottoscrittrici e che l’amministrazione, in questo caso l’ATP di
Catanzaro, non poteva non considerare in fase di formulazione della
graduatoria permanente (24 mesi) del personale ATA; averlo disatteso
costa una condanna, che comprende anche il pagamento delle spese
(1.000,00 euro oltre iva e cpa).
Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola,
valuta positivamente la determinazione assunta in quanto, un negozio
giuridico bilaterale come la conciliazione o la sottoscrizione di un
contratto intervenuta tra le parti, è un accordo vincolante per chi lo
sottoscrive e non può essere poi disatteso o modificato
unilateralmente, come invece spesso avviene.
Nel merito, una collaboratrice scolastica addetta all’azienda agraria,
rappresentata e difesa nel giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del
foro di Castrovillari, a seguito dell’emissione di due decreti di
esclusione dalle graduatorie di altri collaboratori, che avevano
lavorato al posto della ricorrente, in assenza dei presupposti per
l’inserimento nelle predette graduatorie, proponeva istanza di
conciliazione ai sensi della predetta norma contrattuale che si
concludeva con esito positivo e con il riconoscimento, ai soli fini
giuridici, del servizio reclamato di 725 gg..
In virtù di tale riconoscimento si procedeva all’inserimento
nelle graduatorie permanenti del personale ATA, meglio note come
graduatorie dei 24 mesi di servizio. L’ATP di Catanzaro, che prima
riconosceva il predetto servizio consequenziale al verbale conciliativo
positivo, dopo escludeva A.M. dalle graduatorie definitive a.s.
2011/12, adducendo a motivazione, in fase costitutiva, la nullità della
conciliazione in quanto intervenuta sull’erroneo presupposto
dell’illegittimità del servizio reso da altro collaboratore, oggetto
del decreto di esclusione dalla graduatoria, decreto peraltro già
ritenuto illegittimo dal Tribunale di Catanzaro.
Il Giudice è di avviso contrario: la lettura del verbale di
conciliazione, consente di ritenere che, nel caso di specie, tra le
parti sia intervenuto un vero e proprio negozio transattivo, in quanto
la ricorrente ha conseguito il riconoscimento del punteggio utile per
l’inserimento nella graduatoria permanente, a fronte della rinuncia
alle conseguenze di carattere economico derivanti da detto
riconoscimento.
Si tratta, pertanto, di un vero e proprio contratto, come tale
sottoposto alla disciplina di carattere generale sulle cause di
nullità/annullabilità previste dal codice civile, si esula dall’ipotesi
di nullità del contratto di cui all’art. 1418 cc. -suscettibile di
essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 1421 cc.- e si
rientra nella sfera dell’annullabilità del contratto, nell’ipotesi in
esame, ricorre, astrattamente, l’ipotesi di errore quale vizio del
consenso che può dare adito all’annullamento del contratto, ove
presenti le caratteristiche di cui agli artt. 1428, 1429 e 1431 cc..
E’ noto che i vizi del consenso non sono rilevabili d’ufficio e
che l’annullamento di un contratto debba essere richiesto per mezzo di
giusta domanda, ai sensi degli artt. 1441 ss. cc.., per cui
l’amministrazione scolastica, in quanto soggetto contraente, è tenuta
ad osservare l’accordo transattivo –quale contratto avente “forza di
legge tra le parti” (art. 1372 comma 1^ cc.)- e non poteva scioglierlo
unilateralmente, ma solo promuovere la relativa azione di annullamento.
Di conseguenza, va ritenuta l’illegittimità della disposta
unilatera esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente in
cui era stata inserita per effetto del riconoscimento del servizio
operato con l’accordo conciliativo e va ordinato al Ministero
convenuto, l’immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria
del personale ATA della provincia di Catanzaro per il profilo di
collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria; condanna
l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate
in euro 1.000,00 oltre iva e cpa come per legge.
E’ auspicabile, per il SAB, che episodi del genere non abbiano
più a verificarsi atteso che, le spese, dopo, sono a carico del
cittadino contribuente.
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Francesco
Sola
segretario generale SAB