I giudizi espressi dal
Consiglio di Classe sono connotati da discrezionalità tecnica. Difatti,
il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni
costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al
suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche
competenze tecniche solo da esso possedute; pertanto al giudice della
legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione
del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro
normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso e
non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di
istruttoria e travisamento dei fatti.
La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla
classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli
elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la
presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità
dell’alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della
comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno
scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a
favorire il recupero scolastico dello studente. http://www.dirittoscolastico.it/tar-lombardia-sentenza-n-2330-del-04-ottobre-2011/
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