Il sindacato SAB
nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola, con
riferimento alla direttiva prot. n. 19441 del 18/10/11 emessa
dall’U.S.R. per la Calabria, rileva, al fine della modifica e/o
annullamento, quanto segue:
- Con la predetta
direttiva, l’USR della Calabria, fornisce chiarimenti per uniformare,
in tutte le scuole della regione Calabria, le modalità di conferimento
delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici che utilizzano le
graduatorie d’istituto per le supplenze brevi e saltuarie e per la
copertura degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali con il
divieto di conferire nomine su tre scuole in tre comuni diversi;
in particolare la Direzione Scolastica Regionale della Calabria
ha inteso richiamare il D.M. 131del 13/6/2007, regolamento sul
conferimento degli incarichi annuali da parte degli AA.TT.PP. (ex
Provveditorati), il quale prevede che “l’aspirante cui viene conferita,
in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero,
anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in
conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per
il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili
posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire
il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola
provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di
insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale
completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle
relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità
dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
- Nel predetto limite
orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a
tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per
insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti
omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento
prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale
docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di
cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, di primo e
secondo grado, cumulando ore appartenenti alla medesima classe di
concorso e ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il
limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche in non più di due
comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il
completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche
tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei
relativi oneri.
- Fatte salve le
ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei
specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di
lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del
medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità”.
- L’USR, nel richiamare
il predetto regolamento e la successiva nota prot. 7138 del 13/9/2011
che non ha rilevanza esterna, essendo atto interno all’amministrazione,
di fatto, ha vietato ai supplenti la possibilità di completare l’orario
su tre scuole in tre comuni.
Il SAB contesta tale determinazione in quanto il regolamento del
13/6/2007 è superato dall’art. 40 del vigente CCNL 29/11/2007, fonte
primaria di riferimento anche ai sensi del decreto legislativo n.
150/2009 (Decreto Brunetta). Infatti, le disposizioni contrattuali,
riconoscono il diritto al completamento o, comunque, all’elevazione del
medesimo orario settimanale, per una migliore condizione economica
secondo il principio di retribuzione sufficiente e del merito che
discendono direttamente anche dagli artt. 36 e 97 della
Costituzione.
La predetta direttiva, dopo, invita i dirigenti a visionare la
posizione degli aspiranti a supplenza sul nuovo sistema “Vivi Facile”
del MIUR al fine di verificare se l’aspirante è già in servizio su più
scuole e comuni, dimenticando però che negli istituti d’istruzione
superiori (I.I.S.), che hanno sedi staccate o associate in altri
comuni, la graduatoria d’istituto da utilizzare per le supplenze,
è unica; così per gli istituti comprensivi (I.C.) per cui, anche
l’interrogazione al sistema, attraverso la piattaforma “Vivi Facile”,
dà, come riscontro, il codice del comune catastale e non quello di
effettivo servizio; stessa cosa dicasi per i plessi e/o sezioni
staccate dei predetti istituti comprensivi, non essendovi graduatorie
di plessi o di sezione funzionanti in altri comuni.
Alla luce di quanto sopra la direttiva dell’USR per la Calabria
deve essere modificata e/o annullata con il riconoscimento ai supplenti
del diritto al completamento anche su tre scuole in tre comuni diversi
secondo criterio di facile raggiungibilità.
www.sindacatosab.it
Francesco
Sola
Segretario Generale SAB