La comunicazione di
avvio del procedimento riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento
delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del
privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a
quello di adempimento istruttorio, essendo, invero, tesa a dar luogo ad
un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, con
conseguente aumento delle possibilità del privato di ottenere
soddisfazione dei propri interessi, viepiù quando, come nel caso di
specie, il provvedimento sfavorevole sia destinato ad incidere su una
posizione giuridica determinata, che, atteso il carattere di “periodico
aggiornamento” proprio delle graduatorie permanenti da cui è stata
rispettivamente esclusa e dichiarata decaduta la ricorrente, è da
ritenersi precedentemente acquisita.
http://www.dirittoscolastico.it/tar-piemonte-sentenza-n-1088-del-13-ottobre-2011/
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