La C.M n.94 del 18
ottobre 2011 fornisce indicazioni circa la tipologia, materia per
materia, delle prove di valutazione scolastica da adottarsi nelle
classi del primo biennio dei percorsi di istruzione superiore di
secondo grado, poiché in queste classi sono in atto operativi i nuovi
ordinamenti varati con la Riforma Gelmini.
Il quadro delle indicazioni viene fornito in attesa di
modificare/integrare il D.P.R. 122/2009, e anche alla luce delle
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento dei percorsi liceali e delle distinte Linee guida per gli
istituti tecnici e per gli istituti professionali.
In appositi quadri di sintesi allegati, la Circolare reca le tipologie
delle prove di valutazione e le corrispondenti modalità di espressione
del voto in sede di scrutini intermedi, relative a ciascun insegnamento
dei primi due anni dei percorsi di istruzione secondaria di II grado;
altresì richiama il quadro di riferimento proprio dei vecchi
ordinamenti, tuttora applicabile alle classi terze, quarte e quinte di
tutti gli indirizzi di studio.
Di seguito, alcuni passi della circolare. “Poiché la valutazione degli
alunni è espressione dell’autonomia professionale propria della
funzione docente, i Collegi dei docenti potranno individuare e
adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per
ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e
forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei
risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e
abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo
all’obbligo d’istruzione. Ciò significa che, anche nel caso di
insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una
sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte,
strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali,
orali, documentali, ecc…. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche
utilizzino le quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino
dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art.
5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma
3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari,
le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede
di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni
scolastiche. Limitatamente ai licei, in caso di potenziamento degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10,
comma 3, D.P.R. 89/10, il voto va espresso con le stesse modalità
previste per l’insegnamento obbligatorio. Le istituzioni scolastiche
avranno cura di esplicitare, nei rispettivi piani dell’offerta
formativa, le tipologie delle verifiche adottate, al fine di rendere
l’intero processo valutativo trasparente e coerente co (da
Anief)
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