Il giudice del lavoro di Livorno ha sollevato la questione di
incostituzionalità dell’art. 71 della legge 133/2008, che prevede che
ai dipendenti pubblici venga decurtata una parte di stipendio in caso
di assenza per malattia. Si tratta della odiosa tassa sulla malattia
che abbiamo contestato e contrastato in ogni modo sin dalla sua prima
apparizione.
La sentenza di Livorno è una sentenza
esemplare nel suo genere che mostra come la condizione di attacco che
vivono i dipendenti pubblici metta in discussione i principi stessi
della nostra Costituzione. Preferiamo non commentare il testo ma
lasciare la parola direttamente al giudice: il corsivo virgolettato
infatti non riporta stralci di qualche nostro comunicato ma fedelmente
il testo della sentenza!scuola@usb.it
• Con riferimento all’art. 3 della Costituzione- che tutela la persona
e la sua dignità e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei
cittadini: ” l’art. 71 del decreto…determina un’illegittima disparità
di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore
pubblico rispetto a quelli del settore privato…..L’appartenere i
lavoratori al settore pubblico o privato non giustifica la disparità di
trattamento in quanto entrambi i rapporti di lavoro sono caratterizzati
dagli stessi elementi di subordinazione ed in quanto la malattia è un
evento rispetto al quale non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o
privata del datore di lavoro”.
• Con riferimento all’art. 36- che prevede che sia garantita una
retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire
un’esistenza libera e dignitosa: “…il lavoratore legittimamente
ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli
spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una
riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli
stipendi che percepiscono oggi i lavoratori del comparto pubblico,
diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di
fatto la malattia diventa un lusso che il lavoratore non potrà più
permettersi…”.
• Con riferimento all’art. 32 che garantisce la tutela della salute
come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della
collettività: “…la norma in questione, incidendo pesantemente
sulla retribuzione del lavoratore malato, crea difatto un abbassamento
della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità
economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio
stato di malattia…”.
• Con riferimento all’art. 38 che prevede che i lavoratori hanno
diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
malattia: “privare, durante la malattia, un lavoratore, di parte dello
stipendio, della retribuzione globale di fatto, integri esattamente
quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino
in quel momento inabile al lavoro”.
Le motivazioni del giudice vanno quindi ben al
di là della sola disparità di trattamento tra lavoratori
pubblici/privati, tanto da arrivare ad esprimere un giudizio negativo
sul livello delle retribuzioni dei lavoratori del pubblico impiego. Una
sentenza importante, che delinea con chiarezza il quadro di
cancellazione dei diritti che la USB denuncia quotidianamente.
La decisione spetta ora alla Consulta, che dovrà pronunciarsi sulla
legittimità Costituzionale.
In attesa della sua pronuncia, che non
avrà presumibilmente tempi brevi , il nostro studio legale ha
predisposto lo schema di domanda che si deve inviare alla propria
Amministrazione per interrompere la prescrizione quinquennale dei
termini.
La domanda deve essere inviata tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, o inviata via e mail tramite la PEC, oppure
consegnata alla segreteria della propria Amministrazione.
scuola@usb.it